La costituzione di un fondo patrimoniale, a seguito di una verifica fiscale, integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 23986/2011 depositata il 15 giugno, ha stabilito che la costituzione di un fondo patrimoniale, a seguito di una verifica fiscale, integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte articolo 11 d.lgs. numero 74/2000 . Ha, altresì, chiarito che il giudice penale non può ricorrere alle presunzioni fiscali, ma è comunque il contribuente che deve rilevare gli errori.Il caso. Un contribuente aveva costituito un fondo patrimoniale avente ad oggetto i propri beni immobili, con riserva di proprietà a suo favore, subito dopo una verifica fiscale in modo da sottrarsi alla pretesa erariale. I Tribunale di Latina respingeva la richiesta di riesame del sequestro preventivo per equivalente, gravante su titoli, azioni, quote sociali, obbligazioni e immobili per un ammontare di oltre 6 milioni di euro, essendo il fondo privo di giustificazione e, quindi, fraudolento.Per l'annullamento della ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per Cassazione rilevando che il Tribunale competente è quello di Roma e che l'ammontare del profitto su cui operare il sequestro è stato effettuato con il calcolo presuntivo basato sui metodi propri del sistema tributario non applicabili nel processo penale.La tutela penale del bene protetto non è limitata alla riscossione dei tributi. La S.C. ha affermato che l'ipotesi criminosa contestata, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 11 d.lgs. numero 74/2000, non configura un reato di danno ma di pericolo. Pertanto, gli atti fraudolenti non devono essere tali da rendere impossibile il pagamento del debito tributario, ma devono avere la potenzialità di raggiungere tale fine. Nel caso in esame, viene rilevato come la fraudolenta costituzione di un fondo patrimoniale sia una condotta idonea ad ostacolare il soddisfacimento della pretesa fiscale. La stessa Corte conferma la competenza del giudice di Latina, in quanto il giudice da ritenere competente è quello del luogo in cui il fondo patrimoniale è stato stipulato e non quello della redazione dell'atto di matrimonio nel quale era stato trascritto. È impossibile per la pubblica accusa individuare i beni costituenti il profitto del reato. In merito, invece, alla quantificazione dei tributi evasi, i giudici con l'ermellino hanno condiviso le ragioni del ricorrente, tuttavia, quest'ultimo avrebbe dovuto segnalare gli errori, nel determinare la somma dovuta al fisco, commessi nella ordinanza impugnata.