La contestazione differita è ammessa se l'autovelox è gestito dagli agenti

La multa con autovelox per eccesso di velocità va pagata anche senza contestazione immediata. E l'omologazione dell'apparecchio riguarda il modello, non l'esemplare.

Nell'ordinanza numero 15042 del 7 luglio, la Corte di Cassazione ribadisce alcuni principi ormai pacifici in materia di infrazioni al codice della strada, per superamento della velocità accertato con autovelox le multe sono valide, anche senza contestazione immediata, se l'autovelox è gestito direttamente dagli agenti di polizia e nel verbale è indicato il motivo per cui è stata differita la contestazione inoltre l'omologazione dell'autovelox riguarda il modello e non il singolo esemplare.Il caso. Supera i limiti di velocità, incappa nell'autovelox, riceve a casa il verbale di accertamento di infrazione e propone opposizione, che viene accolta. E anche l'appello del Comune viene rigettato. Va tutto bene per l'automobilista, almeno fino al ricorso per cassazione. Qui, infatti, arriva la condanna, maggiorata delle spese. C'è giurisprudenza costante in materia di multe con autovelox. I giudici di legittimità sono chiamati nuovamente a pronunciarsi su un caso di contestazione di sanzione amministrativa, per l'accertamento di superamento dei limiti compiuto con apparecchiature elettroniche.Due le questioni sollevate dall'automobilista nell'opposizione al verbale la mancata contestazione immediata dell'infrazione e l'omessa produzione del certificato di omologazione dell'autovelox. Autovelox gestiti direttamente dalla polizia ammessa la contestazione differita. Quanto al primo punto, il Collegio chiarisce l'operatività della normativa vigente. L'articolo 4, comma 1, d.l. numero 121/02, convertito nella l. numero 168/02, elenca le tipologie di strade nelle quali si può procedere al rilevamento delle infrazioni, per superamento dei limiti di velocità, mediante l'uso di apparecchiature elettroniche. Tuttavia, anche al di fuori delle strade in cui non è applicabile la disciplina richiamata, è consentito l'uso degli autovelox se questi sono gestiti direttamente dagli agenti di polizia la norma citata, insomma, non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l'obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste . Il verbale è legittimo se contiene l'indicazione della ragione per cui è ammessa la contestazione differita. Il Collegio aggiunge che l'indicazione, nel verbale, di una delle ragioni che rendono ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, rende ipso facto legittimo sia il verbale che la relativa sanzione, precludendo al giudice qualsiasi tipo di apprezzamento in merito. Nel caso di specie, la contestazione differita è pienamente legittima, in quanto l'accertamento è avvenuto a mezzo di apparecchi che permettono la rilevazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza, o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile. L'omologazione riguarda il modello, non il singolo esemplare. Con riferimento ad altro motivo di ricorso, la S.C. torna ad affermare che, ai fini della sussistenza del requisito della omologazione dell'apparecchiatura elettronica utilizzata per la rilevazione della velocità, ciò che rileva è che sia omologato il modello di autovelox, non essendo, quindi, richiesto un obbligo di omologazione per il singolo esemplare in concreto utilizzato. Pertanto, basta allegare il decreto ministeriale di omologazione del tipo di strumentazione, perché l'accertamento, e il relativo verbale siano validi. Il ricorso viene, quindi, accolto.Sullo stesso argomento, leggi anche - Autovelox omologati e gestiti dalla polizia non c'è scampo per gli automobilisti troppo veloci, DirittoeGiustizi@ 1 luglio 2011 - Autovelox, la contestazione immediata non sempre è obbligatoria, DirittoeGiustizi@ 17 giugno 2011