Frode fiscale in Francia, estradizione undici anni dopo. Società schermo oltralpe guidata da un italiano. False fatturazioni e cifre d'affari per milioni di franchi i reati, che portano a dover scontare un anno in terra straniera
Frode fiscale datata 2000. E commessa in Francia. A distanza di undici anni arriva l'estradizione per scontare la condanna a un anno di reclusione. I requisiti ci sono tutti, e neanche l'ipotesi di un conflitto di norme con i cugini transalpini può salvare la persona ritenuta colpevole.Proprio sul fronte - teorico - del conflitto di norme, infatti, è stata chiamata a dare un parere la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 30270, sesta sezione penale, depositata ieri, alla luce della pronuncia in Appello e delle osservazioni mosse dal legale della persona condannata.Reato d'oltralpe. L'accusa, come detto, è quella di frode fiscale, commesso nel 2000 in Francia. Conseguenziale la domanda di estradizione presentata dal governo francese per eseguire la condanna ad un anno di reclusione. La Corte d'Appello non lascia spazio a dubbi sussistono le condizioni per l'estradizione.Ma la questione non si chiude lì. L'ulteriore tappa è il ricorso in Cassazione, da parte del legale dell'italiano. Su quali basi? Innanzitutto, i fatti per i quali è intervenuta condanna in Francia non integrerebbero alcun delitto per il nostro ordinamento , ovvero condotte di sottrazione all'accertamento e al pagamento dell'imposta ed omessa tenuta di scritture contabili obbligatorie, uniche considerate dal dispositivo della sentenza francese . In secondo luogo, la sentenza francese, emessa in contumacia, non sarebbe definitiva, essendo possibile proporvi opposizione e, comunque, i reati, per i quali è richiesta l'estradizione, sarebbero prescritti secondo l'ordinamento italiano, tenendo conto il periodo di consumazione dei reati e la data di presentazione della richiesta di estradizione.Valutazione italiana. Il castello difensivo può reggere? Per i giudici di piazza Cavour la risposta è netta assolutamente no. Quindi, noblesse oblige, l'estradizione è legittima.Per quali ragioni? Il primo richiamo è agli elementi della sentenza emessa dal Tribunale di Grande Istanza di Parigi, in cui si parla di una società di cui l'italiano era gerente che aveva emesso fatturazioni false , dissimulato operazioni addebitabili e cifre d'affari per importi che superavano i 400milioni di franchi, con una evasione dell'Iva superiore agli 80milioni di franchi. Praticamente, era costituita una società schermo, interposta senza necessità economica tra i suoi clienti e i suoi fornitori .In questa ottica, i fatti considerati integrano i reati riconosciuti dalla Corte d'Appello.Altro capitolo è quella della prescrizione, richiesta, come detto, dall'italiano. Ma su questo punto, ricordano i giudici di piazza Cavour, la prescrizione è causa ostativa all'accoglimento della domanda unicamente nell'ambito delle estradizioni cosiddette processuali, relative, quindi, all'esercizio dell'azione penale o comunque a procedimenti tuttora in corso, e non nell'ambito delle estradizioni esecutive, pertinenti i casi di estradizioni avviate per l'esecuzione di una pena, e per le quali rileva solo la diversa prescrizione della pena . Il riferimento è a una giurisprudenza chiarificatrice, che, applicata al caso concreto, cancella la richiesta dell'italiano.Les jeux sont faits. Solo una via potenziale di uscita rimane - sarebbe rimasta - a disposizione proporre opposizione alla sentenza francese, facendone venir meno il titolo esecutivo. Ma l'opposizione non è stata proposta. Di conseguenza, come dicono i francesi, i giochi sono fatti la condanna emessa a Parigi è pienamente esecutiva, e l'estradizione è da accogliere in maniera consequenziale.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 11 - 29 luglio 2011, numero 30270Presidente Serpico - Relatore CitterioRagioni della decisioneCon sentenza del 14.4.2011 la Corte d'appello di Milano dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione di A. P., richiesto dal Governo francese per l'esecuzione della condanna di un anno di reclusione irrogatagli dal Tribunale di Grande istanza di Parigi, per il reato di frode fiscale commesso nel 2000.Ricorre nell'interesse del richiesto difensore fiduciario, con due motivi - inosservanza ed erronea applicazione della legge, in relazione agli articolo 13.2 c.p., 2 Conv. Europea di estradizione, del d.lgs. 74/2000. Secondo il ricorrente, i fatti per i quali è intervenuta condanna in Francia non integrerebbero alcun delitto per il nostro ordinamento, comunque non i reati ritenuti dalla Corte d'appello, ex articolo 2 e 8 d.lgs. 74/2000, non ravvisandosi nella specie, secondo i reati ascritti, fatti/reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, bensì condotte di sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'imposta ed omessa tenuta di scritture contabili obbligatorie, uniche considerate dal dispositivo della sentenza francese da qui la mancanza della doppia incriminazione, anche per la carenza di informazioni dell'eventuale presentazione o meno di dichiarazioni di imposte, eventualmente infedeli, da parte del P. l'omessa tenuta delle scritture contabili non avrebbe poi rilevanza penale attuale, per l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 della l. 516/1982 - medesimo vizio in relazione agli articolo 10 Conv. Europea di estradizione, 2.4 e 157 c.p. nel testo attuale, 10.2 l. 251/2005. La sentenza francese, emessa in contumaci, non sarebbe definitiva, essendo possibile proporvi opposizione. In ogni caso i reati per i quali l'estradizione è richiesta sarebbero prescritti, secondo il nostro ordinamento, alla data del 7.6.2010, quando l'Ambasciata di Francia aveva fatto pervenire la richiesta, trattandosi di reati in ogni caso consumati entro il 31.12.2000 e trovando applicazione i nuovi termini ex lege 251/2005, dovendosi aver riguardo alla disciplina prescrizionale nazionale vigente alla data di effettiva presentazione della richiesta.Il pur articolato ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali omissis .Il primo motivo è infondato.La lettura della sentenza del Tribunale di Grande Istanza di Parigi argomenta diffusamente sui fatti che hanno portato alla condanna, evidenziando in particolare che la società, di cui il P. era gerente, ha svolto un ruolo di dispensario di fatture false , dissimulando la totalità delle operazioni addebitabile , con dissimulazione di cifre d'affari per un importo di 406.053.320 franchi ed evasione di IVA per 80.302.255 franchi , con tutte le caratteristiche di una società schermo, interposta senza necessità economica tra i suoi clienti ed i suoi fornitori .Si tratta di fatti che, anche considerando gli importi riferiti in relazione al valore di cambio tra le due monete lira italiana e franco francese - all'epoca circa 290 lire/1 franco requisito, quello della pari soglia, comunque già insegnato come indispensabile Sez. 6, sent. 16198 del 13.2-17.4.2008 , integrano le ipotesi di reato ritenute dalla Corte d'appello, oltre quella di cui all'articolo 6 d.lgs. 74/2000 il giudice francese ha anche espressamente motivato sul dolo di evasione ovvero all'articolo 4 del medesimo decreto, senza che quest'ultima alternativa abbia rilievo inibente. L'una e l'altra delle situazioni possibili essendo ciascuna penalmente apprezzabile.È insegnamento costante di questa Corte, in proposito, che ciò che rileva per la comune rilevanza penale, in particolare per i reati in materia fiscale, e appunto il raffronto non fra i titoli e la stessa struttura dei reati, ma tra le condotte in effetti ascritte ed accertate e l'equivalenza delle concezioni espressive Sez. 6, sent. 16198/2008 citata Sez. 6, sent. 38954 del 19.9-14.10.2003 .Anche il secondo motivo è infondato.L'avvenuta prescrizione del reato è causa ostativa all'accoglimento della domanda, secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta, unicamente nell'ambito delle estradizioni c.d. processuali - pertinenti i casi di estradizione avviate per l'esecuzione di una pena, e per le quali rileva solo la diversa prescrizione della pena Sez. 6, sent. 15051 del 20-23.12.2010 .Orbene, è insegnamento di questa Corte Suprema che nel caso di sentenze di condanna francesi deliberate in contumacia per reati che consentono all'interessato di proporre opposizione, facendo così venir meno il titolo esecutivo caso che, per quanto dedotto nello stesso atto di impugnazione, ricorre nella fattispecie , è solo l'avvenuta effettiva opposizione che muta il titolo straniero da esecutivo a procedimentale, rilevando la natura di sentenza esecutiva e non quella di sentenza irrevocabile Sez. 6, sent. 13480 del 19.3-9.4.2010 Sez. F, sent. 35489 del 10-14.9.2009 .Nulla è in atti, e neppure nelle deduzioni del ricorso, in ordine all'avvenuta effettiva presentazione di una tale opposizione, nonostante la conoscenza del precedente, attivato con la domanda di estradizione, sicché allo stato il titolo costituito dalla sentenza di condanna ha piena efficacia esecutiva.P.Q.M.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.