Ottantaduenne cade dalla barella in pronto soccorso: la responsabilità dell’ospedale è contrattuale

Se medici e enti ospedalieri non adempiono esattamente le prestazioni loro proprie, sussiste responsabilità contrattuale la ripartizione dell’onere della prova avverrà, quindi, secondo il relativo regime.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 26358 del 25 novembre 2013. Il caso. Una ottantaduenne torinese, trattenuta in pronto soccorso su una barella senza sbarre, cade a terra e chiede all’azienda ospedaliera il risarcimento dei danni. Il Tribunale adito rigetta la domanda, sentenza confermata anche in appello pur risultando dalla cartella clinica la frattura del femore, difettava la prova, a carico della parte danneggiata vertendosi in materia di responsabilità extracontrattuale, della colpa del personale e del nesso causale tra fatto e danno. Gli eredi della donna ricorrono in Cassazione. La qualificazione della responsabilità non deve avvenire soltanto ad opera delle parti. La Cassazione ritiene le doglianze presentate meritevoli di attenzione la Corte d’Appello, infatti, non aveva assolutamente preso in considerazione la possibile natura contrattuale della responsabilità medica, dando luogo ad una situazione confusionale e contraddittoria in merito alla qualificazione del rapporto che si instaura tra paziente e ospedale, ritenendolo contrattuale ed extracontrattuale contemporaneamente. Ora, pur non potendosi sottovalutare la situazione di rischio e di pericolo integrante negligenza e imperizia ex art. 2043 c.c., si deve richiamare l’attenzione sul principio generale del nostro ordinamento iura novit curia , secondo cui il giudice ha il potere-dovere di individuare anche d’ufficio le norme giuridiche riguardanti la fattispecie concreta, spettando al suo ufficio la qualificazione della domanda, indipendentemente dalle indicazioni delle parti o dalla loro mancanza, dell’esattezza del nomen iuris attribuito nell’atto introduttivo. La responsabilità medica è contrattuale. In caso di inesatto adempimento della prestazione, la responsabilità di medici e enti ospedalieri ha natura contrattuale. Quindi, si applica il regime suo proprio quanto alla ripartizione dell’onere della prova al danneggiato spetterà provare il contratto e l’insorgenza della situazione patologica e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari l’obbligato, dal canto suo, dovrà fornire la prova che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che l’evento dannoso sia stato determinato da un evento imprevisto ed imprevedibile. Stante ciò, la sentenza impugnata deve essere cassata e rinviata alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 8 ottobre – 25 novembre 2013, n. 26358 Presidente Russo – Relatore Carleo Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 9 agosto 2000 T.C. conveniva in giudizio l'Azienda ospedaliera San Giovanni Battista di esponendo che il omissis , accettata e trattenuta in pronto soccorso per accertamenti su una barella senza sbarre, durante la notte, cadeva a terra. Ciò premesso, chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti, quantificati in L. 197.991.476 oltre le somme dovute per le spese della retta mensile della casa di riposo. In esito al giudizio in cui si costituivano la convenuta, contestando l'assunto attoreo, e M.F. e M.V. , quali eredi della Tumolo, il Tribunale adito respingeva la domanda e provvedeva al governo delle spese. Avverso tale decisione proponevano appello M.F. e M.V. , quali eredi della T. , ed in esito al giudizio la Corte di Appello di Torino con sentenza pubblicata in data 21.11.2006 rigettava l'impugnazione e provvedeva al governo delle spese. Avverso la detta sentenza i soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Motivi della decisione Al fine di inquadrare più compiutamente le ragioni del ricorso in esame, appare opportuno premettere che la Corte di secondo grado ha respinto l'appello proposto dagli eredi della T. Carmela sulla base della fondamentale considerazione che, pur risultando dagli atti di causa segnatamente dalla cartella clinica che tra il momento del ricovero e quello dell'ingresso in reparto si fosse prodotta la frattura del femore v. pag.22 della sentenza della anziana paziente esattamente, di anni 82 , difettava però la prova, il cui onere spettava alla parte danneggiata, vertendosi in materia di responsabilità extracontrattuale, dello svolgimento del fatto, della colpa del personale, nonché del nesso causale tra il fatto e l'evento dannoso v, pag.24 della sentenza di appello . Ciò premesso, va ora rilevato che la prima doglianza, svolta dai ricorrenti, ed articolata sotto il duplice profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 cost., 1218 e 1228 cc nonché della motivazione insufficiente errata e contraddittoria, si fonda sulla considerazione che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che con la citazione di primo grado parte attrice avesse proposto una domanda di risarcimento del danno extracontrattuale e che solo con l'atto di appello avesse invece invocato la responsabilità contrattuale dell'Azienda Ospedaliera. Al contrario, così continuano i ricorrenti, i fatti, così come descritti nell'intera citazione innanzi al Tribunale, erano tali da poter essere considerati come riferibili anche ad una responsabilità contrattuale. Ciò posto, la Corte aveva errato nel non riconoscere il rapporto contrattuale instauratosi con l'accettazione della paziente nell'ospedale non aveva spiegato in maniera sufficiente le ragioni di tale ritenuta esclusione, non soffermandosi in alcun modo sulla natura del rapporto ed era caduta in contraddizione dapprima affermando l'esistenza di fatti riconducibili anche allo schema della responsabilità contrattuale e quindi considerando quei medesimi fatti esclusivamente quali fondamenti della responsabilità ex art. 2043 cc . La doglianza merita attenzione. A riguardo, appare opportuno prendere le mosse dal rilievo che la Corte di merito, nel concludere il suo percorso argomentativo riguardante la qualificazione della fattispecie afferma che la responsabilità contrattuale era stata invocata per la prima volta in appello v. pag. 11 , aggiungendo successivamente, riguardo alla configurabilità di una responsabilità extracontrattuale in capo all'Azienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista La questione non è oggetto di appello, nel senso che il giudice di primo grado ha affermato che l'azione esercitata era relativa alla richiesta di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale e sul punto si è formato il giudicato, non essendovi alcuna impugnazione v.pag.17 . Fatto sta che in precedenza la Corte di merito aveva innanzitutto riconosciuto che, astrattamente, nei fatti descritti dagli appellanti erano ravvisabili sia una responsabilità contrattuale che una extracontrattuale v. pag.13 e soprattutto aveva scritto che il giudice di primo grado, dopo aver affermato che parte attrice avesse proposto la domanda risarcitoria sotto il profilo extracontrattuale, aveva comunque esaminato la domanda attrice anche sotto il profilo contrattuale, statuendo testualmente che anche a voler ritenere la domanda proposta sotto il profilo contrattuale oltre che extracontrattuale , la domanda sarebbe parimenti infondata v.pag. 11 . Ora, già le circostanze riportate rivelano evidenti incongruenze nel ragionamento del giudice di primo grado, trascurate dalla Corte di merito. Ma vi è di più. Ed invero, la stessa Corte di merito ha riconosciuto in sentenza che gli appellanti, nell'atto di impugnazione, avevano fondato le loro doglianze sulle seguenti considerazioni 1 nell'atto introduttivo del giudizio, parte attrice non aveva fatto alcuna espressa qualificazione giuridica della fattispecie, essendosi limitata a chiedere il generico risarcimento del danno per l'evento lesivo. 2 l'attore può limitarsi ad allegare i fatti senza specificare il titolo contrattuale o extracontrattuale posto a base della domanda e nella specie la parte non aveva optato nel proprio atto introduttivo per l'un tipo o l'altro di responsabilità o per entrambe, v. pagg 12 e ss della sentenza impugnata . Ciò posto, deve ritenersi sussistente il dedotto vizio di motivazione della sentenza, sotto il profilo della contraddittorietà, ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito innanzitutto un evidente contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. Ed invero, da una parte la Corte di merito riconosce che nei fatti, come erano stati descritti nell'atto introduttivo erano ravvisabili sia una responsabilità contrattuale che una extracontrattuale, dall'altra dice che la responsabilità contrattuale era stata invocata per la prima volta in appello da una parte riconosce che gli appellanti si erano doluti del fatto che il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere infondata la domanda sotto il profilo contrattuale, dall'altra assume che sul punto della responsabilità extracontrattuale della Azienda ospedaliera si era ormai formato il giudicato, non essendovi alcuna impugnazione v. pag. 17 . Inoltre, non può non evidenziarsi come la Corte di secondo grado non abbia sufficientemente chiarito le ragioni di diritto per le quali, pur avendo riconosciuto l'esistenza di fatti idonei alla sussistenza della responsabilità contrattuale a carico dell'Azienda e pur avendo riconosciuto che i fatti descritti nella citazione di primo grado erano astrattamente riconducibili anche ad una responsabilità contrattuale, abbia poi ritenuto di escluderla solo perché parte attrice aveva mancato di illustrare gli elementi di diritto posti alla base della domanda e gli equivoci e scarni accenni alla responsabilità fanno riferimento a negligenza ed imperizia e violazione in genere di norme, fondamenti della responsabilità ex art. 2043 cc . Ora, pur volendo prescindere dalla considerazione, secondo cui non è dato comprendere per quale ragione, ad avviso della Corte di merito, l'assenza di mezzi di protezione della barella, l'abbandono della paziente a se stessa, pur avendo quest'ultima 82 anni e non essendo quindi autosufficiente, la sottovalutazione, da parte del personale, della situazione di rischio e di pericolo tutte circostanze descritte nell'atto di citazione dagli appellanti, v. pag.16 della sentenza farebbero riferimento a negligenza ed imperizia e violazione in genere di norme, fondamenti della responsabilità ex art. 2043 cc e non potrebbero invece sostanziare la violazione di obblighi contrattuali, si deve richiamare l'attenzione sul principio generale del nostro ordinamento iura novit curia , secondo cui il giudice ha il potere-dovere di individuare anche d'ufficio le norme giuridiche riguardanti la fattispecie concreta, spettando al suo ufficio la qualificazione della domanda, indipendentemente dalle indicazioni delle parti o dalla mancanza di tali indicazioni, dall'esattezza del nomen iuris attribuito nell'atto introduttivo. Ed è appena il caso di sottolineare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la responsabilità sia del medico che dell'ente ospedaliere per inesatto adempimento della prestazione ha natura contrattuale, con la conseguenza che trovano applicazione il regime proprio di questo tipo di responsabilità quanto alla ripartizione dell'onere della prova. Ed invero, se compete al danneggiato fornire la prova del contratto o del contatto e della insorgenza della situazione patologica e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, resta a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che l'evento dannoso sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile. Ne consegue che la censura formulata merita di essere accolta, ritenendosi in essa assorbito il secondo motivo di impugnazione, fondato sulla dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 cpc, 2699 e 2700 cc nonché sull'insufficiente errata e contraddittoria motivazione, con cui parte ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha posto a fondamento della sua decisione la cartella clinica, dalla quale non risultano le modalità dell'incidente, senza dare rilievo ad altri documenti presenti nella stessa cartella clinica in cui era descritta la caduta della paziente. Ne consegue che il ricorso per cassazione, siccome fondato, deve essere accolto e che la sentenza impugnata deve essere cassata. Con l'ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame della controversia, la causa va rinviata alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.