Rimborso IVA anche in caso di mancata presentazione del modello VR

L’azienda che chiude l’attività o che è stata dichiarata fallita ha diritto al rimborso del credito IVA anche quando non ha presentato il modello VR e il diritto si prescrive in dieci anni.

La richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta, risultata alla cessazione dell'attività, essendo regolata dall’art. 30, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui all’art. 21, D.Lgs. n. 546/1992 applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizione specifiche proprio perché l'attività non prosegue, non sarebbe infatti possibile portare l'eccedenza in detrazione l'anno successivo. L’art. 30 citato, laddove dispone che i contribuenti, che non hanno effettuato operazioni imponibili nell'anno in cui il credito IVA si riferisce, non possono optare per il rimborso, ma devono necessariamente computare il credito in detrazione nell'anno successivo, riguarda esclusivamente le imprese in piena attività e non esclude quindi il diritto di quelle, che hanno cessato l'attività o che sono fallite, di ricorrere all'istituto del rimborso per il recupero dei loro crediti d'imposta, non avendo esse la possibilità di recuperare l'imposta assolta su acquisti e importazioni nel corso delle future operazioni imponibili. Tale principio è stato statuito dalla Corte di Cassazione, sezione Tributaria, con la ordinanza n. 25353 dell’11 novembre 2013. Il caso. Una società ha presentato ricorso nei confronti del silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate sull’istanza di rimborso IVA 2003 formulata nel 2006, a seguito di cessazione dell’attività avvenuta nel 2001. Il giudice del gravame ha ritenuto spettante il rimborso IVA nonostante la mancata presentazione del modello VR, ritenendo che il diritto del contribuente non si era prescritto per decorso del termine biennale di cui all’art. 21, D.Lgs. n. 546/1992. Richiesta di rimborso IVA legittima. Gli Ermellini con la pronuncia citata hanno confermato che la richiesta di rimborso relativa all’eccedenza d’imposta, risultata alla cessazione dell’attività, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui all’art. 21, D.Lgs. n. 546/1992. Inoltre, sempre a parere della Suprema Corte, le disposizioni di cui all’art. 30, D.P.R. 633/1972, nella parte in cui viene stabilito che i contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili non possono optare per il rimborso, si applicano solo ed esclusivamente ai soggetti in piena attività e non alle imprese che hanno cessato l’esercizio dell’attività d’impresa o, peggio ancora, sono state dichiarate fallite. L’assunto avanzato dall’Amministrazione Finanziaria, secondo cui i soggetti che non hanno effettuato operazioni imponibili possono computare solo in detrazione l’anno successivo l’eventuale eccedenza d’imposta, può riguardare esclusivamente le imprese in piena attività. Tale soluzione, è del tutto inapplicabile da parte di soggetti estinti o falliti, non potendo operativamente” computare in detrazione l’eccedenza d’imposta sulle future operazioni di imponibili. Prescrizione decennale . Il termine della prescrizione decennale, di cui all’art. 2946 c.c., secondo cui salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni , rappresenta il termine prescrizionale di riferimento. Mentre, il termine biennale di cui all’art. 21, D.Lgs. 546/1992 trova applicazione solo in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizioni specifiche. Il termine decennale rappresenta l’unico riferimento, proprio perché l’attività non prosegue e per la società non sarebbe stato possibile portare in detrazione l’eccedenza l’anno successivo.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 11 novembre 2013, n. 25353 Svolgimento del processo La controversia promossa da A.T. e C. s.n.comma contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Novara n. 38/1/2009 che aveva accolto il ricorso avverso il silenzio dell'Ufficio sull’istanza di rimborso IVA 2003 formulata dalla società La Forgia nel 2006, a seguito di cessazione dell’attività avvenuta nel 2001. Il ricorso proposto si articola in due motivi Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex articolo 380 bis c.p.comma chiedendo l’accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 10/10/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione. Motivi delta decisione Assume la ricorrente la violazione dell’articolo 30 comma 2 e 38 bis del dpr 633/72 laddove la CTR ha ritenuto spettante il rimborso nonostante la mancata presentazione del modello VR. Con secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 21 del d.lgs. 546/92 laddove la CTR ha escluso l’applicabilità del termine decadenziale di cui all’articolo 21. Le censure sono infondate. Secondo l’orientamento maggioritario di questa Corte, in tema di IVA, cui si intende in questo giudizio dare continuità, la richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta, risultata alla cessazione dell'attività, essendo regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, articolo 30, comma 2, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, articolo 21 applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizione specifiche proprio perché l'attività non prosegue, non sarebbe infatti possibile portare l'eccedenza in detrazione l'anno successivo Cass. Trib. 9794/2010 Cass. 25318/10 e 13920/11 Cass. 27948/09 e, di recente, Cass. Trib. 14070/2012 e Cass. Trib. 7684, 7685, 23580/2012 . Si è chiarito che l'articolo 30 cit., laddove dispone che i contribuenti, che non hanno effettuato operazioni imponibili nell'anno cui il credito IVA si riferisce, non possono optare per il rimborso, ma devono necessariamente computare il credito in detrazione nell'anno successivo, riguarda esclusivamente le imprese in piena attività e non esclude quindi il diritto di quelle, che hanno cessato l'attività o che sono fallite, di ricorrere all'istituto dei rimborso per il recupero dei loro crediti d'imposta, non avendo esse la possibilità di recuperare l'imposta assolta su acquisti ed importazioni nel corso delle future operazioni imponibili Cass. 5486/2003 . Nulla per le spese in assenza di attività difensiva. P.Q.M. Rigetta il ricorso.