Guida senza patente: la titolarità di una categoria superiore è il salvagente per evitare la condanna

Colui che, munito di una patente di categoria superiore a quella richiesta, guida un veicolo per il quale è richiesta la patente di altra categoria non è punibile penalmente ma solo con sanzione amministrativa.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 46278 del 19 novembre 2013. Il fatto. Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della legge penale per essere stato condannato dal Tribunale di Cassino per il reato di cui all’art. 116, co. 3, c.d.s. Patente e abilitazione professionale per la guida di veicoli a motore per essersi posto alla guida di un motociclo senza aver mai conseguito la patente di guida. Egli fa notare come non sia stata presa in considerazione la titolarità, da parte sua, di una patente di categoria superiore a quella richiesta per la conduzione di quel particolare mezzo. La Suprema Corte ritiene il ricorso fondato. Illuminante l’intervento della Corte Costituzionale è arbitraria la differenziazione di sanzione tra categorie. Il sindacato della Cassazione si basa sulla pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 116, co. 13, c.d.s. nella parte in cui punisce con la sanzione penale, anziché con la sanzione amministrativa stabilita dall’art. 125 dello stesso codice Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida , colui che, munito di patente di categoria B, C o D, guida un veicolo per il quale è richiesta la patente di categoria A . Di conseguenza, non ricorre l’illecito contestato quando si guida con patente di categoria superiore un veicolo per il quale è richiesta la patente A. La prevista differenziazione della sanzione è, infatti, palesemente arbitraria, essendo equivalente la gravità delle condotte di cui di discute. A seguito di tale novazione legislativa, quindi, la condotta oggetto della sentenza non costituisce più reato.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 16 maggio – 19 novembre 2013, n. 46278 Presidente Brusco – Relatore Savino Ritenuto in fatto e in diritto R.E. ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice monocratico del tribunale di Cassino in data 5.7.012, con la quale lo stesso è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 116 co 13 c.d.s per essersi posto alla guida di motociclo Piaggio Beverly tg senza aver mai conseguito la patente di guida ed è stato condannato, previa concessione di attenuanti generiche, alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda. Con unico motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della legge penale. Sostiene la difesa che il giudice di merito non ha tenuto in considerazione la titolarità da parte dell'imputato di patente B, di categoria superiore a quella richiesta per la conduzione di motociclo, circostanza provata dalle risultanze del verbale di identificazione in cui l'imputato risulta essere identificato appunto tramite documento costituito da patente cat B . Assume il ricorrente che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 10.1.97, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 116 co 13 c.d.s. nella parte in cui punisce con la sanzione penale, anziché con la sanzione amministrativa stabilita dall'art. 125 dello stesso codice, colui che, munito di patente di categoria B, C o D, guida un veicolo per il quale è richiesta la patente di categoria A,, non ricorre l'illecito contestato quando colui che è munito di patente di categoria B, C, D guida un veicolo per il quale è richiesta la patente A. Il ricorso è fondato. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 in data 10.1.97 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13, d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui punisce con la sanzione penale, anziché con la sanzione amministrativa stabilita dall'art. 125 dello stesso codice, colui che, munito di patente di categoria B, C o D, guida un veicolo per il quale è richiesta la patente di categoria A, in quanto risulta palesemente arbitraria la differenziazione della sanzione prevista per questa condotta che non è di maggiore gravità, rispetto alla condotta punita con la sanzione amministrativa di chi, munito della patente di categoria B, guida un autoveicolo per il quale sia richiesta una patente superiore. A seguito di tale pronuncia la guida di motocicli, per cui è richiesta la patente di categoria A, da parte di chi sia munito di patente di categoria B, C o D, dopo la sentenza n. 3 del 10.1.1997 della Corte costituzionale, non costituisce reato. Conf. Cass., sez. IV, 17.10.1997, n. 2563, Sez. 4, n. 9279 del 22/09/1997 dep. 14/10/1997 Rv. 209285 Poiché, come risulta dal verbale di identificazione allegato al presente ricorso, il R. risultava essere titolare di patente di categoria B già all'epoca del controllo, deve ritenersi che la fattispecie contestata di guida senza patente sia stata abrogata per effetto della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità. Non rimane dunque che annullare senza rinvio l'impugnata sentenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.