Ai sensi dell’articolo 385, comma 4, c.p., può essere diminuita la pena per l’imputato, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, che, dopo essere evaso, si consegna spontaneamente alle forze dell’ordine.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza numero 42751, depositata il 13 ottobre 2014. Il caso. La Corte d’appello di Napoli condannava un imputato per essere evaso dal luogo in cui era sottoposto agli arresti domiciliari, ma gli concedeva le attenuanti generiche, in quanto si era consegnato spontaneamente alle forze dell’ordine. L’uomo ricorreva in Cassazione, lamentando la mancata concessione dell’attenuante speciale prevista dall’articolo 385, comma 4, c.p., che prevede una diminuzione della pena per l’evaso che si costituisce spontaneamente in carcere. Presentarsi in carcere o alle autorità è la stessa cosa. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ritiene che sia concedibile l’attenuante speciale del ravvedimento attuoso, sia in caso di evasione propria, sia in quello di allontanamento dell’imputato dal locus custodiae, anche qualora si consegni spontaneamente ad un’Autorità che abbia l’obbligo di condurlo in carcere. Sia in caso di costituzione in carcere che di presentazione spontanea alle forze dell’ordine, infatti, è individuabile una condotta di ravvedimento post delictum, che toglie alla pubblica autorità l’obbligo di ricerca dell’evaso. Di conseguenza, è indifferente che l’evaso si costituisca in carcere o presso un’autorità che abbia l’obbligo di condurlo nello stesso posto. Nel caso di specie, l’imputato si era consegnato spontaneamente alle forze dell’ordine, per cui i giudici di merito avrebbero dovuto valutare le condizioni di applicabilità dell’attenuante. Attenzione alla sovrapposizione. Tuttavia, annullando la sentenza impugnata e rinviando la decisione ai giudici di merito, la Corte di Cassazione ricorda loro che il già avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche, basate su una valutazione globale della gravità del fatto e della capacità a delinquere, non potrà essere sovrapposto con le ragioni che potranno eventualmente giustificare l’attenuante speciale prevista dall’articolo 385, comma 4, c.p In caso contrario, infatti, verrebbero valorizzati più di una volta gli stessi elementi di giudizio.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 24 settembre – 13 ottobre 2014, numero 42751 Presidente Milo – Relatore De Amicis Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 22 maggio 2013 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 21 gennaio 2009 dal Tribunale di Napoli, che all'esito di giudizio abbreviato dichiarava R.A. colpevole del reato di evasione e lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione della condotta tenuta dall'imputato, spontaneamente consegnatosi agli Agenti del Commissariato di Scampia dopo l'allontanamento dal luogo ove si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. 2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione il difensore del R. , deducendo la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 385, comma 4, c.p., tenuto conto dell'omessa motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante speciale ivi prevista. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate. 4. Secondo la linea interpretativa tracciata dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, la speciale diminuente soggettiva del ravvedimento attuoso è applicabile non solo all'ipotesi dell'evasione propria, ma anche all'allontanamento dell'imputato dal locus custodiae e nell'evenienza in cui la persona allontanatasi senza autorizzazione dal luogo degli arresti domiciliari si consegni ad un'Autorità che abbia l'obbligo di tradurlo in carcere Sez. unumero , 12 novembre 1993, numero 11343, Regazzoni Sez. 6, 18 febbraio 2004, numero 19645, Grasso Sez. 6, 22 maggio 2008, numero 25602, Graffieti da ultimo, v. Sez. 6, numero 28112 del 05/07/2012, dep. 13/07/2012, Rv. 253123 . La ratio della parificazione della presentazione spontanea ad un'autorità con l'ipotesi relativa alla costituzione in carcere risiede nel fatto che, anche nel primo caso, è individuabile una condotta di ravvedimento post delictum, che tra l'altro alleggerisce la pubblica autorità dall'obbligo di ricerca dell'evaso. In sostanza, in rapporto alla funzione riconosciuta a tale speciale attenuante, risulta indifferente che l'evaso si costituisca in uno stabilimento carcerario, ovvero presso una Autorità che abbia l'obbligo di farlo ivi tradurre Sez. 6, numero 28112 del 05/07/2012, dep. 13/07/2012, cit. . Nel caso in esame, dalla stessa sentenza impugnata risulta che l'imputato si è presentato spontaneamente alle Forze dell'ordine, con la conseguenza che i Giudici di merito avrebbero dovuto valutare i presupposti e le condizioni di applicabilità dell'invocata attenuante. Sotto altro, ma connesso profilo, occorre tuttavia considerare che, data la diversità dei relativi presupposti, il già operato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche v., supra, il par. 1 , le quali si fondano su una globale valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere del colpevole, non può essere confuso e sovrapposto con le specifiche ragioni che possono giustificare la concessione della diversa attenuante di cui all'articolo 385, comma 4, c.p., perché ciò condurrebbe ad un'inammissibile ripetuta valorizzazione dei medesimi elementi di giudizio. 5. Ne discende che la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per un nuovo giudizio, in cui farà applicazione del quadro di principii su indicati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'attenuante di cui all'articolo 385, comma 4, c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.