Ammortizzatori sociali in deroga 2014, nuovi limiti

L’INPS, con Messaggio numero 5787/2014, comunica che il Ministero del Lavoro ha invitato le Regioni e le Province autonome a non concedere, nel 2014, CIG in deroga per periodi superiori ad 8 mesi e mobilità in deroga per periodi superiori ai limiti previsti nell’emanando Decreto in materia.

Concessioni limitate. L’INPS, con Messaggio numero 5787/2014, comunica che, nelle more dell’entrata in vigore del Decreto con i nuovi criteri per il riconoscimento degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2014, il Ministero del Lavoro ha invitato le Regioni e le Province autonome a non concedere, nel 2014, CIG in deroga per periodi superiori ad 8 mesi e mobilità in deroga per periodi superiori ai limiti previsti nell’emanando Decreto. Più di 3 anni. Tali limiti, per i lavoratori che hanno beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, sono •cinque mesi, non prorogabili, comprensivi dei periodi già concessi per effetto di accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del Decreto in parola •più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. numero 218/1978. Meno di 3 anni. Per i lavoratori che, invece, alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni, il trattamento può essere concesso •per ulteriori sette mesi, non ulteriormente prorogabili, e, comunque, per un periodo di fruizione complessivo non superiore a tre anni e cinque mesi •più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. numero 218/1978. Si ricorda, il Ministero del Lavoro, con Nota del 16 dicembre 2013, aveva già invitato le Regioni e le Province autonome a non concedere CIG in deroga o mobilità in deroga superiori a 6 mesi per i periodi di competenza 2014, limiti ora modificati in considerazione delle more dell’emanazione del Decreto e della necessità di non pregiudicare l’efficacia dei limiti ivi stabiliti. fonte www.lavoropiu.info

TP_LAV_inps_s