Sussiste la legittimazione ad agire dei singoli non solo per la tutela della integrità dell’ambiente, ma anche per evitare che nei pressi del loro bene vi siano illegittime modifiche dello stato dei luoghi e conseguente degrado urbanistico.
Se in passato vi è stato un orientamento restrittivo, per il quale chi ricorre contro l’atto che localizza un’opera pubblica – pur essendo titolare di un bene posto nelle vicinanze - avrebbe l’onere di provare l’effettivo danno che riceverebbe Cons. St., Sez. V, numero 2714/2002 e numero 358/2001 sez. VI, numero 745/1995 , la più recente e condivisibile giurisprudenza Consiglio di Stato, sez. V, numero 3849/2009 sez. IV, numero 5760/2006 ha evidenziato che - sulla base del criterio della vicinitas - sussiste la legittimazione ad agire dei singoli non solo per la tutela della integrità dell’ambiente, ma anche per evitare che nei pressi del loro bene vi siano illegittime modifiche dello stato dei luoghi e conseguente degrado urbanistico. Il medesimo criterio della vicinitas , osserva quindi la Sezione, consente di individuare non solo chi sia legittimato a impugnare i titoli abilitativi edilizi così come da tempo precisato dalla giurisprudenza ai sensi dell'articolo 10 l. numero 765/1967 , ma anche ogni altro provvedimento che comporti la realizzazione di un’opera pubblica. Pertanto, non rileva sotto tale aspetto verificare la natura delle opere da realizzare sulla base della impugnata concessione, se cioè esse abbiano natura pubblica o privata. Il caso. Le proprietarie delle aree contermini avevano anche contestato la mancata disponibilità delle aree interessate dall'intervento. In sostanza, la società, titolare della concessione edilizia, non aveva la disponibilità delle aree interessate dal progetto, essendo state gran parte delle stesse solo promesse in vendita con previsione di immissione in possesso rinviata all’atto del rogito di compravendita. Quindi, prima del rogito essa non avrebbe avuto titolo per ottenere la concessione. Relativamente a tale aspetto, il Collegio osserva che la concessione edilizia come il permesso di costruire ed ogni altro atto della P.A. destinato ad incidere sulla proprietà privata costituisce un provvedimento autoritativo, che può essere rilasciato solo se il progetto risulta conforme alla normativa urbanistica ed edilizia della zona interessata. A tal fine il Comune deve articolare l'istruttoria verificando l'esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 4, l. numero 10/1977, all’epoca vigente, secondo il quale «La concessione è data dal sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla». Permesso di costruire solo a chi dimostri di possedere un titolo idoneo di godimento. Da una corretta interpretazione della norma, si evince che la P.A. deve rilasciare il permesso di costruire solo a chi dimostri di possedere un titolo idoneo di godimento sull'area da assoggettare alla trasformazione urbanistica perché la legge intende evitare che il titolo abilitativo rilasciato dal Comune leda indebitamente posizioni soggettive tutelate dal diritto civile . Tuttavia, al di là di tale onere di accertamento, non incombe in capo alla PA l'ulteriore onere di effettuare complesse indagini e ricognizioni giuridico documentali sul titolo di proprietà depositato dal richiedente. Tranne il caso in cui al Comune sia tempestivamente rappresentata la sussistenza di circostanze particolari, meritevoli di essere prese in considerazione, il Comune deve limitarsi ad accertare la sussistenza del titolo della proprietà la giurisprudenza maggioritaria è infatti concorde nell'affermare che ai fini del rilascio del permesso di costruire l'amministrazione è onerata del solo accertamento della sussistenza del titolo astrattamente idoneo da parte del richiedente alla disponibilità dell'area oggetto dell'intervento edilizio cioè l'astratta proprietà desunta dagli atti pubblici prodotti ed in via residuale dalle risultanze catastali Consiglio di Stato, sez. IV, numero 1990/2012 , anche perché essa è di norma rilasciata con la clausola «fatti salvi i diritti dei terzi».
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11 febbraio – 17 giugno 2014, numero 3096 Presidente Maruotti – Estensore Amicuzzi Fatto e diritto I.- Il Comune di Lucca ha rilasciato alla società “CIB 95” s.r.l. Compravendita Immobili Brescia la concessione edilizia numero 136 del 2000 per la realizzazione del primo stralcio di un tratto di viabilità urbana compreso tra via S.S. Annunziata e via Vecchia Pesciatina. II.- Con il ricorso numero 714 del 2000, la signora Maria Rita Bechini proprietaria di un fabbricato, il cui giardino è interessato, in base al progetto approvato, dal raccordo della nuova strada con la Via Vecchia Pesciatina , la signora Patrizia Barsi proprietaria di un fabbricato, con relativa area di pertinenza, compresa in zona di rispetto stradale a seguito dello spostamento dell’asse stradale consentito con detta concessione e la signora Eliana Favilla comproprietaria di un fabbricato posto sul lato della via Vecchia Pesciatina opposto a quello in cui va a sfociare la nuova viabilità in base a detta concessione hanno impugnato presso il T.A.R. Toscana detta concessione e alcuni atti connessi, chiedendo la condanna delle parti intimate alla rimozione delle opere ivi previste ed il risarcimento dei danni subiti. III.- Il T.A.R., con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto il ricorso per non essere stato dimostrato l'interesse al gravame delle ricorrenti, in quanto era risultato che i mappali relativi alle loro proprietà non erano stati interessati dal tratto di strada di viabilità comunale oggetto degli atti. IV.- Con il ricorso in appello in esame le signore Bechini, Barsi e Favilla hanno chiesto l’annullamento o la riforma di detta sentenza deducendo i seguenti motivi IV.1.- Violazione e falsa applicazione degli articolo 2, 3 e 26 della l. numero 1034/1971, nonché del’articolo 31 della l. numero 1150/1942. Erroneità ed illogicità della decisione del T.A.R., omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione. La circostanza che il soggetto attuatore abbia soprasseduto ad occupare una parte del giardino di proprietà della signora Bechini non esclude che il titolo possa essere posto integralmente in atto e comunque esso viene a trovarsi in zona di rispetto stradale. La sottoposizione dei beni delle signore Bechini e Barsi a zona di rispetto stradale introduceva comunque alle loro proprietà un limite di inedificabilità assoluta, mentre la nuova viabilità avrebbe condotto la strada proprio davanti alla abitazione della signora Tavilla, con rumori, immissioni, inquinamento e pericolo di minor valore del fabbricato. Lo stabile collegamento con la zona interessata dalla costruzione comportava comunque la sussistenza di un interesse qualificato alla impugnazione in sede giurisdizionale della concessione edilizia. IV.2.- Sono stati, quindi, riproposti i motivi di ricorso di primo grado IV.2.1.- Violazione e falsa applicazione delle vigenti previsioni del P.R.G. del Comune di Lucca, segnatamente dell’articolo 128 delle N.T.A. e correlate previsioni planimetriche . Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria, errore di fatto. E’ stato consentito di realizzare una opera viaria con percorso difforme da quello previsto dal P.R.G., non rientrando la previsione nell’ambito degli eventuali ritocchi tecnici consentiti dall’articolo 128 delle N.T.A IV.2.2.- Violazione e falsa applicazione delle vigenti previsioni del P.R.G. del Comune di Lucca, segnatamente dell’articolo 128 delle N.T.A. . Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza di presupposto, incompetenza. Erroneamente non è stato ritenuto necessario uno specifico piano attuativo. IV.2.3.- Violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 della l. numero 10/1977, dell’articolo 7 della l.r. Toscana numero 52/1999. Eccesso di poter per violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria, illogicità manifesta ed errore di fatto. La impugnata concessione edilizia interessa anche alcune aree delle quali la “CIB 95” s.r.l. non aveva la disponibilità ad alcun titolo. IV.2.4.- Violazione e falsa applicazione dell’articolo 40 della l.r. Toscana numero 5/1995. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, illogicità manifesta, carenza di istruttoria. Incompetenza. Illegittimamente è stata assentita la realizzazione di un’opera che è stralcio di una ben più ampia che non è dato sapere se potrà essere costruita, essendo legata a variante urbanistica ancora da adottare. IV.2.5.- Violazione e falsa applicazione degli articolo 5, 11 e segg. della l.r. Toscana numero 47/1998. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e carenza di istruttoria. Illegittimamente non è stata effettuata la verifica di cui alla l.r. numero 79/1998. IV.2.6.- Violazione e falsa applicazione delle vigenti previsioni del P.R.G. del Comune di Lucca segnatamente dell’art 128 delle N.T.A. . Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza di presupposto. Anche se la viabilità “de qua” fosse effettivamente prevista nel P.E.D. “Le Cornacchie” sarebbe stato comunque violato l’articolo 128 delle N.T.A. del P.R.G., difettando la specifica previsione di piano attuativo necessaria per la realizzazione dell’opera “de qua”. IV.2.7.- Violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 della l. numero 10/1977 e dell’articolo 7 della l.r. Toscana numero 52/1999. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria, illogicità manifesta ed errore di fatto. La “CIB 95” s.r.l., all’atto del rilascio della concessione edilizia, non aveva la concreta disponibilità delle aree interessate dal progetto. V.- Con memoria depositata l’11 febbraio 2003, si è costituita in giudizio la “CIB 95” s.r.l., che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o la reiezione dell’appello. VI.- Con controricorso depositato il 25 febbraio 2003, si è costituito in giudizio il Comune di Lucca. VII.- Con memoria depositata il 10 gennaio 2014, le appellanti hanno ribadito le loro tesi ed hanno insistito nelle loro conclusioni. VIII.- Con memoria depositata il 10 gennaio 2014, il Comune di Lucca ha contestato la fondatezza di tutti i motivi di appello, concludendo per la reiezione. IX.- Con memoria depositata il 10 gennaio 2014, la “CIB 95” s.r.l. ha a sua volta contestato la fondatezza di tutti i motivi di gravame, instando per la reiezione. X.- Con memorie depositate il 21 gennaio 2014, la “CIB 95” ed il Comune di Lucca hanno replicato alle argomentazioni delle appellanti. XI.- Con memoria depositata il 21 gennaio 2014, le appellanti hanno replicato alle avverse argomentazioni. XII.- Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2014, il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio. XIII.- Innanzi tutto la Sezione deve valutare la fondatezza del primo motivo di gravame, con il quale è stata censurata la sentenza di primo grado, che ha respinto il ricorso per non essere stato dimostrato l'interesse delle ricorrenti in quanto, a seguito di ordinanze istruttorie, era risultato che i mappali di loro proprietà non erano stati interessati dal tratto di strada di viabilità comunale oggetto degli atti impugnati in primo grado. XIII.1.- E’ stato in proposito dedotto con l’atto di appello che – pur se il giardino di proprietà della signora Bechini, ricompreso tra le aree interessate dalla concessione edilizia, non è stato occupato né interessato dai lavori – sussiste il suo interesse all’annullamento della concessione, perché il progetto assentito includeva, illegittimamente, anche parte del suo giardino. Comunque con il ricorso introduttivo del giudizio ella aveva espressamente evidenziato il pregiudizio derivante dalla ricomprensione “ex novo” dei propri beni in zona di rispetto stradale a causa dello spostamento dell'asse stradale rispetto alla previsione di P.R.G. e quindi il T.A.R. avrebbe erroneamente affermato che non era stata formulata espressa censura al riguardo. Non condivisibile sarebbe anche l’ulteriore statuizione della sentenza, secondo cui l’ampliamento della zona di rispetto stradale sulla proprietà della signora Bechini non sarebbe stato provato, atteso che, in base ai documenti allegati numero 14 e numero 8 al ricorso, come pure in base alla verificazione disposta in primo grado, risultava la traslazione di circa dieci metri del percorso stradale verso la sua abitazione. Inoltre, le proprietà delle signore Bechini e Barsi sono venute a trovarsi con una strada realizzata a confine, invece che a 10 metri di distanza e quasi totalmente incise dal vincolo di rispetto stradale. Con riguardo alla ulteriore statuizione contenuta in sentenza secondo cui tali proprietarie non avrebbero dimostrato la possibilità edificatoria della zona sottoposta a vincolo di rispetto stradale, nell’atto di appello è dedotto che comunque la sottoposizione del bene a zona di rispetto stradale imponeva alla proprietà un limite di inedificabilità assoluta, “impeditivo” di una redistribuzione volumetrica del lotto, o della realizzazione di impianti tecnologici o di tettoie, privi di rilevanza edificatoria, ma pur tuttavia non ammissibili in presenza di detto vincolo. Quanto alla posizione della sig.ra Favilla, anche se le lesioni correlate al temuto abbattimento del fabbricato erano solo ipotetiche, comunque la nuova viabilità sarebbe andata a sfociare proprio davanti alla sua abitazione, invece che di lato come previsto dal P.R.G. , con rumori, immissioni, inquinamento e pericolo di minor valore del fabbricato. Nell’atto di appello è altresì dedotto che la viabilità si è avvicinata ai fabbricati delle ricorrenti di circa 10 metri rispetto alle previsioni del P.R.G., determinandone una rilevante perdita di valore sula base dell’articolo 31 della l. numero 1150/1942, lo stabile collegamento con la zona interessata dalla costruzione comportava senz’altro la sussistenza di un interesse qualificato alla impugnazione in sede giurisdizionale della concessione edilizia. XIV.- Osserva in proposito il Collegio che, in generale, in tema di impugnazione di atti relativi ad opere di costruzione nelle vicinanze delle abitazioni delle parti interessate, la c.d. “vicinitas”, cioè la situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento edilizio autorizzato, è sufficiente a radicare la legittimazione a ricorrere dei confinanti in tal caso non è necessario che la parte ricorrente debba anche allegare e provare di subire uno specifico pregiudizio per effetto dell'attività edificatoria intrapresa sul suolo limitrofo Consiglio di Stato, sez. IV, 18 dicembre 2013, numero 6082 , atteso che la realizzazione di consistenti interventi che comportino contra legem una rilevante e notevole alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio deve ritenersi pregiudizievole “in re ipsa”. Al riguardo il Comune di Lucca ha sostenuto che detto criterio è relativo alla verifica della legittimazione alla impugnazione delle concessioni edilizie, mentre nel caso di specie, al di là della formula utilizzata in concreto di concessione edilizia, essendo l’intervento realizzato da una parte privata , si tratterebbe della esecuzione di una vera e propria opera pubblica, rappresentata dalla viabilità urbana, sicché correttamente il primo giudice avrebbe escluso la sussistenza dell’interesse alla sua impugnazione da parte delle ricorrenti i cui terreni non sarebbero stati incisi dagli effetti della impugnata concessione . Ritiene la Sezione che risultano fondate le deduzioni delle appellanti, sulla ammissibilità del ricorso di primo grado. Anche se in passato vi è stato un orientamento restrittivo, per il quale chi ricorre contro l’atto che localizza un’opera pubblica – pur essendo titolare di un bene posto nelle vicinanze - avrebbe l’onere di provare l’effettivo danno che riceverebbe cfr. Cons. St., Sez. V, 20 maggio 2002 numero 2714 e 31 gennaio 2001 numero 358 VI sez. 18 luglio 1995 numero 745 , la più recente e condivisibile giurisprudenza cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 16 giugno 2009, numero 3849, sez. IV, 2 ottobre 2006, numero 5760 ha evidenziato che – sulla base del criterio della vicinitas - sussiste la legittimazione ad agire dei singoli non solo per la tutela della integrità dell’ambiente, ma anche per evitare che nei pressi del loro bene vi siano illegittime modifiche dello stato dei luoghi e conseguente degrado urbanistico. Il medesimo criterio della vicinitas, dunque, consente di individuare non solo chi sia legittimato a impugnare i titoli abilitativi edilizi così come da tempo precisato dalla giurisprudenza ai sensi dell'articolo 10 della l. numero 765 del 1967 , ma anche ogni altro provvedimento che comporti la realizzazione di un’opera pubblica. Pertanto, non rileva sotto tale aspetto nel presene giudizio verificare la natura delle opere da realizzare sulla base della impugnata concessione, se cioè esse abbiano natura pubblica o privata. XV.- L’accoglimento dell’esaminato motivo di gravame comporta la riforma sul punto della impugnata sentenza, che ha respinto il ricorso per carenza di interesse, e la necessità della disamina delle censure di merito formulate dalle ricorrenti in primo grado, ritualmente riproposte in appello. XVI.- Con il primo dei motivi di merito è stato dedotto che, contrariamente a quanto affermato nei provvedimenti impugnati in particolare nella nota dirigenziale del 18.2.2000 , è stata illegittimamente consentita la realizzazione di un’opera viaria con percorso “disassato” di circa dieci metri rispetto a quello indicato dal P.R.G., non rientrando la previsione nell’ambito degli eventuali ritocchi tecnici consentiti dall’articolo 128 delle N.T.A. di detto Piano, anche perché è stata prevista una carreggiata maggiore a cui andava aggiunta la fascia di pertinenza, che faceva dilatare lo spazio destinato a strada a circa 23 m Inoltre si lamenta che un parcheggio pubblico, previsto dal P.R.G. in adiacenza al centro commerciale della “CIB 95” s.r.l., sarebbe stato trasformato in parcheggio privato. XVI.1.- Ritiene la Sezione che tali censure vadano respinte, pur se effettivamente la concessione edilizia ha consentito la realizzazione della strada su un tracciato parzialmente diverso da quello previsto nello strumento urbanistico. Rilevi infatti l’articolo 128 delle N.T.A. al P.R.G., il quale stabilisce che “I nuovi tracciati stradali indicati nelle tavole grafiche della presente variante hanno valore indicativo per quanto riguarda l’andamento generale del tracciato che in sede esecutiva potrà subire eventuali ritocchi tecnici”. Risulta, con riguardo alla impugnata concessione edilizia, dalla verificazione disposta in primo grado che “Il tracciato non corrisponde a quello degli strumenti urbanistici scostandosene e per l’allineamento l’asse stradale del tracciato realizzato si scosta da quello di P.R.G. di m.10 circa verso Est in corrispondenza della Via Vecchia Pescitina, m. 7 circa verso Est in corrispondenza di Via del Chiasso Baccelli e per dimensione piattaforma stradale compreso i marciapiedi di m. 17 circa contro i m 9 circa di P.R.G. . In questo modo il bordo Ovest della piattaforma stradale risulta a confine della proprietà dei ricorrenti Barsi e Bechini, mentre secondo il P.R.G. la strada ne sarebbe risultata distante. Il tracciato stradale risulta tutto contenuto nella originale fascia di rispetto del P.R.G.”. Dalla documentazione acquisita, dunque risulta che l’opera assentita presentava un tracciato non del tutto corrispondente a quello indicato nelle tavole del P.R.G., scostandosi tra i 10 e 7 metri circa verso Est e con piattaforma più larga di circa 8 metri rispetto a quella prevista in detto Piano, sempre, comunque nella fascia di rispetto e, come affermato dal Comune con memoria depositata il 10.1.2014, all’interno della zona F3 del P.R.G. destinata a sede viaria. Tali elementi inducono il Collegio a ritenere che le difformità contenute nel progetto assentito - rispetto al tracciato non avente rilievo tassativo proprio in base alle disposizioni del P.R.G. - impugnato hanno comportato ritocchi tecnici consentiti dal citato articolo 128 delle N.T.A. Quanto alla lamentata trasformazione di un parcheggio, previsto dal P.R.G. come pubblico, in parcheggio privato non ritiene la Sezione che la circostanza possa comportare la illegittimità della concessione impugnata di per sé la prevista realizzazione del parcheggio non incide sulle difformità del tracciato stradale rispetto a quello previsto nelle tavole di P.R.G. e comunque si evince dagli atti che – pur essendo stata prevista la realizzazione di barre, risultanti dalle tavole - in base alla convenzione tra la “CIB 95” s.r.l. ed il Comune la relativa area andrà ceduta all’Amministrazione comunale, ciò che induce a considerarlo comunque come pubblico. Le censure esaminate non sono quindi condivisibili. XVII.- Con il secondo dei motivi riproposti in secondo grado, è stato dedotto che l’articolo 128 delle N.T.A. del vigente P.R.G. del Comune di Lucca prevede la necessità, per la realizzazione di un’opera viaria come quella di specie, di uno specifico piano attuativo, che, erroneamente, non sarebbe stato ritenuto necessario, perché sostituito dalle condizioni stabilite dal P.E.D. del 1992 ed efficace fino all’anno 2002, nonché dal progetto approvato con atto numero 332 del 5 marzo 1994, da un atto d’obbligo unilaterale e da un accordo sottoscritto in data 17 febbraio 2000. Infatti a detto P.E.D. riguardava una viabilità del tutto diversa da quella oggetto della impugnata concessione ed era attuativo di un vincolo espropriativo di P.R.G. relativo a viabilità, che era già scaduto all’atto della adozione del P.E.D., ex articolo 2 della l. numero 1187/1968 b il piano attuativo non poteva essere sostituito dal progetto approvato con atto numero 332 del 5 marzo 1994, perché si trattava di progetto operativo di opera pubblica, che consentiva all’Amministrazione solo di non dover procedere previo piano attuativo, ma non lo consentiva anche al privato, considerato che l’effetto dichiarativo di pubblica utilità dell’atto del 1994 era da tempo scaduto ex articolo 1 della l. numero 1/1978 c l’atto d’obbligo unilaterale e l’accordo sottoscritto il 17 febbraio 2000 non potevano escludere la necessità del Piano attuativo, essendo il primo un impegno del privato che la P.A. era tenuta eventualmente ad assentire, ed il secondo un accordo che il Sindaco non aveva titolo a sottoscrivere, rientrando nelle competenze dell’Organo collegiale. Inoltre con il sesto dei riproposti motivi, circa la affermazione delle controparti che la viabilità de qua non era prevista nel P.E.D. “Acquacalda” ma dal P.E.D. “Le Cornacchie”, è stato osservato che comunque i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi perché a il P.E.D. da ultimo citato non prevede la strada “de qua”, sia in quanto essa è esterna al limite del Piano di dettaglio, sia in quanto la delibera della G.M. numero 1408/1989 prevedeva il rinvio ad ulteriori atti per l’attuazione delle previsioni di P.R.G., evidentemente non attuato con il P.E.D. che era limitato alla realizzazione di comparti di intervento serviti dalle viabilità interne, parcheggi ed aree a verde b la viabilità indicata nel P.E.D. “Le Cornacchie” non coincideva con quella oggetto dei provvedimenti impugnati, non essendo ivi previsto il tratto tra via del Chiasso Baccelli e l’insediamento della “CIB 95” s.r.l. c il P.E.D. era illegittimo perché attuativo di un vincolo espropriativo di P.R.G. a viabilità già scaduto all’atto della sua adozione ex articolo 2 della l. numero 1187/1968 d essendo il sopra citato P.E.D. scaduto in data 28 febbraio 2000, sarebbe illogico il rilascio della concessione edilizia impugnata numero 136 del 25 febbraio 2000 per lavori che sarebbero stati eseguiti dopo la scadenza del Piano. In conclusione sarebbe stato violato l’articolo 128 delle N.T.A. del P.R.G., difettando la specifica previsione di un piano attuativo necessaria per la realizzazione dell’opera “de qua”. XVII.1.- Osserva il Collegio che la strada di cui trattasi era compresa in effetti non nel P.E.D. denominato “Acqua Calda”, ma in quello denominato “Le Cornacchie”, approvato con deliberazione della G.M. numero 1408 del 1089, non impugnata. Come evidenziato dalle parti resistenti nelle loro difese, solo per errore materiale contenuto nella impugnata nota dirigenziale è stato fatto riferimento all’altro P.E.D., adiacente, adottato con deliberazione di G.M. numero 1457/1989, su cui sorge il centro commerciale di cui trattasi. Quanto all’assenza nella viabilità indicata nel P.E.D. “Le Cornacchie” del tratto stradale tra via del Chiasso Baccelli e l’insediamento commerciale della “CIB 95”, essa è giustificata dalla circostanza che essa è compresa nell’altro P.E.D. “Acqua Calda”. Peraltro il P.E.D. “Le Cornacchie” non è stato formalmente impugnato e comunque esso è stato approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Lucca numero 80 del 28 febbraio 1990, che è divenuta esecutiva dopo la pubblicazione in data 28 aprile 1990, ed entro il termine decennale da tale data è avvenuto dal rilascio, in data 25 febbraio 2000, della concessione edilizia impugnata, con lavori terminati, come risulta dall’avvenuto collaudo, in data 4 aprile 2000, a nulla valendo che essi siano stati eseguiti dopo la scadenza di detto termine decennale, dovendo farsi riferimento solo alla data di rilascio del titolo abilitativo. Vanno pertanto respinte le censure formulate con i motivi in esame. XVIII.- Con il terzo dei riproposti motivi, è stato dedotto che l’impugnata concessione edilizia interessava anche alcune aree, come parte del giardino di proprietà della signora Bechini, delle quali la “CIB 95” s.r.l. non aveva la disponibilità ad alcun titolo. Con il settimo dei riproposti motivi è stato inoltre dedotto che la società, titolare della concessione edilizia, non aveva la disponibilità delle aree interessate dal progetto, essendo state gran parte delle stesse solo promesse in vendita con previsione di immissione in possesso rinviata all’atto del rogito di compravendita, prima del quale essa non aveva titolo per ottenere la concessione comunque un rogito non interessava un mappale contiguo al 624, un preliminare indicava terreni non interessati dal progetto e alcuni atti pubblici di acquisto erano datati 28 febbraio 2000, mentre la concessione era stata rilasciata proprio in data 28 febbraio 2000. XVIII.1.- Anche tali doglianze vanno respinte. Invero, secondo giurisprudenza consolidata, la concessione edilizia come il permesso di costruire ed ogni altro atto della P.A. destinato ad incidere sulla proprietà privata costituisce un provvedimento autoritativo, che può essere rilasciato solo se il progetto risulta conforme alla normativa urbanistica ed edilizia della zona interessata. A tal fine il Comune deve articolare l'istruttoria verificando l'esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 4 della l. numero 10/1977, all’epoca vigente, secondo il quale La concessione è data dal sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla . Da una corretta interpretazione della norma, si evince che la P.A. deve rilasciare il permesso di costruire solo a chi dimostri di possedere un titolo idoneo di godimento sull'area da assoggettare alla trasformazione urbanistica perché la legge intende evitare che il titolo abilitativo rilasciato dal Comune leda indebitamente posizioni soggettive tutelate dal diritto civile . Tuttavia, al di là di tale onere di accertamento, non incombe in capo alla PA l'ulteriore onere di effettuare complesse indagini e ricognizioni giuridico documentali sul titolo di proprietà depositato dal richiedente. Tranne il caso in cui al Comune sia tempestivamente rappresentata la sussistenza di circostanze particolari, meritevoli di essere prese in considerazione, il Comune deve limitarsi ad accertare la sussistenza del titolo della proprietà la giurisprudenza maggioritaria è infatti concorde nell'affermare che ai fini del rilascio del permesso di costruire l'amministrazione è onerata del solo accertamento della sussistenza del titolo astrattamente idoneo da parte del richiedente alla disponibilità dell'area oggetto dell'intervento edilizio cioè l'astratta proprietà desunta dagli atti pubblici prodotti ed in via residuale dalle risultanze catastali cfr. Consiglio di Stato, sez. IV 4 aprile 2012 numero 1990 , anche perché essa è di norma rilasciata con la clausola “fatti salvi i diritti dei terzi”. Nella specie, il Comune ha depositato copia della planimetria relativa alla disponibilità delle aree da parte della “CIB 95” s.r.l. e dei relativi contratti. Inoltre la società ha affermato - con memoria depositata il 10.1.2014 e non contestata da controparte - che per i terreni per i quali all’epoca del rilascio della concessione edilizia non era stato ancora stipulato l’atto di trasferimento era stata ottenuta dai proprietari l’autorizzazione ad eseguire i lavori comunque la circostanza stessa che l’opera è stata realizzata dimostra la infondatezza della censura in esame. Quanto alla proprietà della signora Bechini, anche se la concessione coinvolgeva il giardino di sua proprietà, in concreto l’opera, a seguito di presentazione al Comune di un elaborato grafico che ne recava lo stralcio, è stata realizzata diversamente da quanto previsto nell’atto di concessione, escludendo lo spazio ricadente nel giardino suddetto, come da concessione in sanatoria numero 133/2004. Sul punto va ravvisata in sostanza la cessazione della materia del contendere. XIX.- Con il quarto dei riproposti motivi, è stato asserito che illegittimamente è stata assentita la realizzazione di un’opera, quale stralcio di una ben più ampia che non sarebbe dato sapere se potrà essere costruita, essendo legata a una variante urbanistica ancora da adottare, a nulla valendo il relativo impegno del Sindaco di Lucca, come da accordo del 17 febbraio 2000, essendo al riguardo competente il Consiglio comunale. XIX.1.- Ritiene la Sezione che la censura è inconferente ai fini della decisione sulla legittimità della concessione impugnata, che non riguarda alcun raccordo con la ulteriore viabilità non ancora approvata, a nulla valendo che il Sindaco fosse o meno competente a sottoscrivere l’impegno alla adozione di variante al riguardo. XX.- Con il quinto motivo è stato dedotto che - poiché il tratto viario in questione costituisce solo la porzione di una strada di scorrimento che tenuto conto del progetto complessivo e del primo stralcio che qui occupa ha uno sviluppo superiore ai 1.500 metri ed in tal caso i relativi progetti, in base alla l.r. numero 79/1998, allegato B3, al punto b , sono sottoposti alla fase di verifica di competenza del Comune - non poteva frazionarsi l’opera ai fini della V.I.A. quindi si sarebbe dovuta effettuare la verifica di cui alla l.r. numero 79/1998 norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale , pena la illegittimità della concessione edilizia rilasciata a seguito di istanza in cui era asserito che l’opera non rientrava tra quelle previste negli allegati A1, A2 e A3 progetti sottoposti alla fase di valutazione di impatto ambientale e B1, B2 e B3 progetti sottoposti alla fase di verifica di impatto ambientale a detta l.r XX.1.- Va evidenziato al riguardo dalla Sezione che la strada oggetto della concessione edilizia impugnata risulta avere una lunghezza di m. 628 ed il secondo stralcio di m. 380, che non raggiungono dunque la lunghezza complessiva di m. 1500. Quanto all’ulteriore tratto stradale da via Castracani alla via del Brennero, che ad avviso delle appellanti si sarebbe dovuto considerare, non è stato dimostrato che fosse già, all’epoca, realizzabile. Non può quindi al riguardo ritenersi che dovesse tenersi conto anche del solo ipotizzato sviluppo futuro della viabilità in questione, perché, così opinando, ogni minimo tracciato stradale per il quale sia possibile in futuro un ulteriore sviluppo dovrebbe essere soggetto a V.I.A., in contrasto con la normativa di riferimento che prevede la Valutazione di Impatto Ambientale solo per i tracciati stradali superiori a m. 1500. Anche la esaminata censura va quindi respinta. XXI.- All'infondatezza dei motivi di ricorso non può che conseguire l'inaccoglibilità della richiesta di condanna alla rimozione delle opere di cui trattasi e della domanda di risarcimento danni dei quali le appellanti chiedono il ristoro, perché non è stato dimostrato il nesso di causalità tra essi danni e l'attività dell'Amministrazione, non potendo essere considerata ingiusta o illecita la condotta da essa tenuta in esecuzione di provvedimenti riconosciuti legittimi Consiglio Stato, sez. V, 14 febbraio 2011, numero 965 . XXII.- In conclusione, pronunciando sull’appello e in riforma della impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con diversa motivazione. XXIII.- Nella complessità e parziale novità delle questioni trattate il collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli articolo 26, comma 1, del c.p.a. e 92, comma 2, del c.p.c., le spese del doppio grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo sull’appello numero 9656 del 2002, respinge il ricorso introduttivo di primo grado numero 714 del 2000, con motivazione diversa da quella della sentenza impugnata. Compensa le spese del doppio grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.