Il diritto alla salute è un diritto perfetto e quindi di competenza del giudice ordinario

In materia di transazioni con lo Stato per malattie contratte a seguito di emoderivati infetti, la competenza non è del giudice amministrativo, nemmeno utilizzando lo strumento del ricorso per silenzio inadempimento.

Sta di fatto che lo Stato, in considerazione delle numerose azioni civili risarcitorie promosse nei suoi confronti, ha emanato norme finalizzate alla stipula di transazioni con i soggetti che avevano promosso azioni civili di risarcimento dei danni anteriormente al 1° gennaio 2008 ed in specie la legge numero 222/2007, articolo 33, la legge numero 244/2007 commi 361 e 362, il d.m. numero 139/2009 del Ministero Salute, la circolare numero 28/2009 dello stesso Ministero, il d.m. 4 maggio 2012 dello stesso Ministero. La fattispecie. Nel caso posto all'attenzione della Sezione sent. numero 2760/14, depositata il 27 maggio , il ricorrente presentava domanda di adesione alla transazione nel 2010 nel frattempo aveva avviato causa civile inviando, successivamente, raccomandata per invitare il Ministero a procedere alla trasmissione del modulo transattivo per formalizzare la stipula dell’atto finale ed il corrispondente pagamento degli importi. Poiché nessuna risposta gli perveniva, il ricorrente chiedeva davanti al Tar Veneto che venisse accertato il silenzio inadempimento della amministrazione ed il conseguente obbligo di stipulare la transazione alle condizioni espresse nella normativa soprarichiamata. Ma per il Tar Veneto, il ricorso doveva essere devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario e tale decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza 2760 depositata il 27 maggio 2014. A tale proposito, il Collegio ha ricordato che già recentemente, con la sentenza 1501/2014, la Sezione si è occupata delle transazioni relative alle cause risarcitorie attivate da emofilici, talassemici, vaccinati e trasfusi occasionali a causa di patologie HIV, HCB, HBV insorte con l’assunzione di emoderivati, emotrasfusioni, vaccini obbligatori. Tutela del diritto alla salute. In materia di procedure transattive la richiamata sentenza ha ritenuto che le relative questioni siano strettamente collegate alla fondamentale tutela del diritto alla salute, garantito costituzionalmente come diritto soggettivo perfetto, e che siano immanenti, nelle relative pretese di fronte alla pubblica amministrazione, istituti del nostro ordinamento giuridico, quali la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, l’azione di risarcimento, l’eventuale prescrizione opponibile, integranti, nei confronti delle parti coinvolte ed in specie dei danneggiati, posizioni di diritto soggettivo perfetto, non suscettibili di essere degradate o affievolite ad interesse legittimo dalla discrezionalità dell’Amministrazione. Il richiamato precedente della Sezione ha sottolineato che la normativa che ha posto i criteri con i quali definire le transazioni da stipulare con i soggetti affetti dalle patologie in questione legge numero 141/2003, decreto del Ministero della Salute 3 novembre 2003, decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali numero 132/2009 recante il regolamento di esecuzione dell’articolo 33, comma 2, d.l. numero 159/2007 convertito nella legge numero 222/2007 e legge 244, articolo 2, comma 362, Finanziaria 2008 , non ha derogato alla normativa di carattere generale, né ha pregiudicato i diritti soggettivi in capo agli interessati. Ciò in quanto gli atti amministrativi, adottati dalla amministrazione al fine di disciplinare e definire in maniera transattiva le numerose controversie insorte, non risultano tali da poter incidere sui diritti soggettivi degli interessati, restando pur sempre nella disponibilità di questi ultimi, aderire o meno alle procedure transattive ben potendo continuare a coltivare le azioni risarcitorie intraprese in sede civile. Se quindi nessun obbligo può rinvenirsi in capo al danneggiato di aderire alla transazione, pena la perdita dei propri diritti, né tanto meno è ipotizzabile la esclusione dal risarcimento del danneggiato che non sia ammesso alla procedura transattiva, la sua posizione davanti alla amministrazione deve continuarsi a qualificare quale diritto soggettivo perfetto, da fare valere di fronte al giudice ordinario il quale ha tutti gli strumenti processuali per dare soddisfazione alle pretese dell’ interessato. Il Collegio ha osservato, poi, che il silenzio inadempimento ex articolo 31 e 133 comma 1 numero 3 c.p.a., impugnabile davanti al giudice amministrativo, può formarsi esclusivamente con riferimento ad atti incidenti su posizioni di interesse legittimo, laddove la realizzazione dell'interesse sostanziale del ricorrente sia subordinata alla valutazione della compatibilità con l'interesse pubblico e di conseguenza richieda la collaborazione dell'Amministrazione cui istituzionalmente compete tale valutazione, mentre non è applicabile nelle ipotesi in cui il ricorrente è titolare di un diritto soggettivo perfetto e si facciano valere interessi non correlati al potere autoritativo dell'Amministrazione, deve ritenersi che tale procedura speciale non sia applicabile nella ipotesi di cui ora trattasi, in cui in capo al ricorrente è rinvenibile un diritto soggettivo perfetto, e la pretesa sostanziale alla transazione venga attratta nell’ambito di quella più ampia, di natura risarcitoria, la cui tutela giurisdizionale pertiene al giudice ordinario.

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 3 aprile – 27 maggio 2014, numero 2760 Presidente Lignani – Estensore Capuzzi Fatto e diritto 1. Il ricorrente esponeva, davanti al Tar Veneto, che avendo contratto infezione da virus HCV a seguito di trasfusioni di sangue ed emoderivati, cui fu sottoposto a seguito di ricovero ospedaliero nel giugno 1984, ed essendogli stato riconosciuto l’indennizzo corrispondente alla VII categoria Tab A del d.P.R. 834/1981 di cui alla legge 210/1992, a seguito di domanda presentata il 21.6.2007 aveva proposto azione civile davanti al Tribunale di Roma nel giudizio RG numero 51559/2005 con atto di intervento del 26.6.2007 per chiedere al Ministero della Salute il risarcimento del danno patrimoniale e non, subito a causa della somministrazione di emoderivati infetti il procedimento, definito in primo grado, risultava ancora pendente davanti alla Corte di appello. Lo Stato, in considerazione delle numerose azioni civili risarcitorie promosse nei suoi confronti, ha emanato norme finalizzate alla stipula di transazioni con i soggetti che avevano promosso azioni civili di risarcimento dei danni anteriormente al 1° gennaio 2008 ed in specie la legge 29 novembre 2007 numero 222, articolo 33, la legge 24 dicembre 2007 numero 244 commi 361 e 362, il DM 28 aprile 2009 numero 139 del Ministero Salute, la Circolare 20 ottobre 2009 numero 28 dello stesso Ministero, il D.M. 4 maggio 2012 dello stesso Ministero. Il ricorrente presentava domanda di adesione alla transazione in data 16.1.2010 presentando, successivamente, raccomandata del 22 marzo 2013, invitando il Ministero a procedere alla trasmissione del modulo transattivo per formalizzare la stipula dell’atto finale ed il corrispondente pagamento degli importi. Poiché nessuna risposta perveniva, il ricorrente chiedeva davanti al Tar Veneto che venisse accertato il silenzio inadempimento della amministrazione ed il conseguente obbligo di stipulare la transazione alle condizioni espresse nella normativa soprarichiamata. Il Tar Veneto, con la sentenza in forma semplificata oggetto dell’odierno appello, riteneva che il ricorso fosse devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario. 2. Nell’atto di appello si assume la erroneità della sentenza del Tar in relazione alla mancanza ed erroneità della motivazione atteso che, contrariamente a quanto dal giudice ritenuto non era il diritto alla salute l’oggetto del petitum ed il thema decidendum, bensì l’accertamento del silenzio inadempimento della amministrazione ed il conseguente obbligo di concludere il procedimento finalizzato alla stipula delle transazioni di cui alle citate leggi nnumero 222/2007 e 244/2007. Inoltre il primo giudice avrebbe tralasciato di esaminare e dare applicazione alla giurisprudenza formatasi nello stesso Tar Veneto, riguardante alcuni casi analoghi decisi in senso diametralmente opposto sentenze Tar Veneto nnumero 961/2013, 962/2013, 963/2013, 964/2013, 965/2013, 966/2013 . Le Amministrazioni intimate si sono costituite senza depositare memorie. Alla pubblica udienza del 3 aprile 2014 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione. 3. La Sezione ritiene che l’appello non meriti accoglimento. Per ragioni di economia processuale può richiamarsi per relationem il contenuto della recente sentenza della medesima Sezione III° numero 1501/2014 concernente, tra l’altro, transazioni relative alle cause risarcitorie attivate da emofilici, talassemici, vaccinati e trasfusi occasionali a causa di patologie HIV, HCB, HBV insorte con l’assunzione di emoderivati, emotrasfusioni, vaccini obbligatori, e dunque relativa a fattispecie sovrapponibili a quella all’esame. In materia di procedure transattive la richiamata sentenza ha ritenuto peraltro in linea con un precedente della medesima Sezione III° numero 2506/2013 che le relative questioni siano strettamente collegate alla fondamentale tutela del diritto alla salute, garantito costituzionalmente come diritto soggettivo perfetto, e che siano immanenti, nelle relative pretese di fronte alla pubblica amministrazione, istituti del nostro ordinamento giuridico, quali la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, l’azione di risarcimento, l’eventuale prescrizione opponibile, integranti, nei confronti delle parti coinvolte ed in specie dei danneggiati, posizioni di diritto soggettivo perfetto, non suscettibili di essere degradate o affievolite ad interesse legittimo dalla discrezionalità dell’Amministrazione. Il richiamato precedente della Sezione ha sottolineato che la normativa che ha posto i criteri con i quali definire le transazioni da stipulare con i soggetti affetti dalle patologie in questione legge numero 141/2003, decreto del Ministero della Salute 3 novembre 2003, decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali numero 132 del 28 aprile 2009 recante il regolamento di esecuzione dell’articolo 33, comma 2, D.L. numero 159/2007 convertito nella legge numero 222/2007 e legge 244, articolo 2, comma 362, Finanziaria 2008 , non ha derogato alla normativa di carattere generale, né ha pregiudicato i diritti soggettivi in capo agli interessati. Ciò in quanto gli atti amministrativi, adottati dalla amministrazione al fine di disciplinare e definire in maniera transattiva le numerose controversie insorte, non risultano tali da poter incidere sui diritti soggettivi degli interessati, restando pur sempre nella disponibilità di questi ultimi, aderire o meno alle procedure transattive ben potendo continuare a coltivare le azioni risarcitorie intraprese in sede civile. Se quindi nessun obbligo può rinvenirsi in capo al danneggiato di aderire alla transazione, pena la perdita dei propri diritti, né tanto meno è ipotizzabile la esclusione dal risarcimento del danneggiato che non sia ammesso alla procedura transattiva, la sua posizione davanti alla amministrazione deve continuarsi a qualificare quale diritto soggettivo perfetto, da fare valere di fronte al giudice ordinario il quale ha tutti gli strumenti processuali per dare soddisfazione alle pretese dell’ interessato. 4.Atteso poi che il silenzio inadempimento ex articolo 31 e 133 co.1 numero 3 c.p.a., impugnabile davanti al giudice amministrativo, può formarsi esclusivamente con riferimento ad atti incidenti su posizioni di interesse legittimo, laddove la realizzazione dell'interesse sostanziale del ricorrente sia subordinata alla valutazione della compatibilità con l'interesse pubblico e di conseguenza richieda la collaborazione dell'Amministrazione cui istituzionalmente compete tale valutazione, mentre non è applicabile nelle ipotesi in cui il ricorrente è titolare di un diritto soggettivo perfetto e si facciano valere interessi non correlati al potere autoritativo dell'Amministrazione, deve ritenersi che tale procedura speciale non sia applicabile nella ipotesi di cui ora trattasi, in cui in capo al ricorrente è rinvenibile un diritto soggettivo perfetto, e la pretesa sostanziale alla transazione venga attratta nell’ambito di quella più ampia, di natura risarcitoria, la cui tutela giurisdizionale pertiene al giudice ordinario. 5. In conclusione l’appello non merita accoglimento in quanto, come esattamente ritenuto in prime cure, la giurisdizione è del giudice ordinario. In applicazione dell’articolo 11, c.p.a., l’appellante potrà riassumere il giudizio in sede civile nel termine ivi previsto. 6. La delicatezza delle questioni trattate e la inesistente attività difensiva dell’Amministrazioni inducono la Sezione a compensare le spese e gli onorari del grado. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’articolo 52, co. 1, d.lgs. 30 giugno 2003 numero 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per disporre l’oscuramento delle generalità dei dati identificativi dell’appellante, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione nei termini indicati. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.