La lettera è ricevuta da un familiare, ma la forma della notifica dell’accertamento INPS è libera

L’effettiva e certa conoscenza della contestazione dell’inadempimento contributivo è ricavabile dalla corretta indicazione del destinatario e dall’indirizzo di recapito sulla raccomandata spedita al contravventore, prescindendo da qualsiasi altra particolare formalità.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 26186/15, depositata il 22 giugno. Il caso. La Corte d’appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva condannato l’imputata per non aver versato all’INPS di Salerno le ritenute contributive operate nei confronti dei suoi dipendenti. La titolare dell’impresa ricorre per cassazione adducendo due motivi. Luogo di apertura della posizione assicurativa. In ordine all’eccezione di incompetenza per territorio, la Corte territoriale, adottando i medesimi criteri valutativi del Giudice di primo grado, ricorda che, ai sensi dell’articolo 1182, comma 2, c.c. Luogo dell’adempimento , l’adempimento di obbligazioni pecuniarie deve avvenire al domicilio del creditore. Nel caso di specie, questo significa che il luogo dove devono essere versati i contributi, che è quello che radica la competenza, si deve individuare nella sede dell’istituto previdenziale in cui l’azienda ha aperto la sua posizione assicurativa, e non quello in cui si trova la sua sede legale. Forma libera della notifica. Con il secondo motivo, la ricorrente, affermando che l’atto non era stato da lei personalmente ricevuto, asserisce l’irregolarità dell’avviso di accertamento dell’Inps, che le avrebbe impedito di venire a conoscenza dell’accertamento stesso. Richiamando recenti precedenti giurisprudenziali, gli Ermellini ritengono indiscussa la forma libera della notificazione dell’avviso di accertamento dell’Inps. Infatti, l’effettiva conoscenza della contestazione dell’inadempimento contributivo può dedursi semplicemente dalla corretta indicazione del destinatario e dall’indirizzo sulla raccomandata recapitata al contravventore. Di conseguenza, risulta irrilevante l’impossibilità di risalire all’identità del consegnatario dell’atto, in assenza di dati concreti e precisi in grado di provare che l’avviso non sia stato portato a conoscenza del destinatario senza sua colpa Cass., numero 19457/14 . Firma illeggibile e qualità del ricevente. I Giudici di Piazza Cavour si premurano poi di sottolineare che sono da considerarsi adeguate le notificazioni ricevute con firma illeggibile e non indicanti la qualità del ricevente, purché correttamente indirizzate al destinatario Cass., numero 2859/14 . Di conseguenza, ritenuti manifestamente infondati i motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 19 maggio – 22 giugno 2015, numero 26186 Presidente Squassoni – Relatore Graziosi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza dei 5 maggio 2014 la Corte d'appello di Salerno ha respinto l'appello proposto da T.R. avverso sentenza dell'8 marzo 2011 con cui il Tribunale di Salerno l'aveva condannata alla pena di 20 giorni di reclusione e € 200 di multa per il reato di cui all'articolo 2 I. 638/1983 per omesso versamento all'Inps di Salerno delle ritenute contributive operate nei confronti dei suoi dipendenti, per un complessivo ammontare di € 873,22, relativo al trimestre da ottobre a dicembre 2006. 2. Ha presentato ricorso il difensore, sulla base di due motivi. II primo motivo denuncia violazione dell'articolo 8 c.p.p. in quanto competente per il reato contestato sarebbe il Tribunale di Vallo della Lucania il secondo censura la corte territoriale per non avere verificato la regolarità della notifica dell'accertamento dell'Inps e quindi l'effettiva conoscenza dell'avviso da parte dell'imputata, per cui avrebbe dovuto assolverla ex articoli 530, secondo comma, e 533 c.p.p. Considerato in diritto 3. II ricorso è manifestamente infondato. 3.1 II primo motivo denuncia violazione dell'articolo 8 c.p.p. per avere la corte territoriale aderito alla posizione dei giudice di prime cure che aveva disatteso la relativa eccezione di incompetenza, laddove la posizione contributiva e previdenziale della imputata era stata aperta il 2 maggio 1997 presso la sede dell'Inps di Vallo della Lucania, sede presso la quale dovevano quindi essere versati i contributi in questione. Inspiegabile sarebbe stato, invece, il rigetto dei relativo motivo d'appello. II motivo non trova corrispondenza nel contenuto delle sentenze di merito. Il Tribunale aveva dato atto che la difesa dell'imputata aveva proposto eccezione preliminare sulla competenza per territorio proprio sulla base del fatto che la sede dell'impresa di cui è titolare l'imputata si trova nel territorio di competenza dell'Inps di Vallo della Lucania, richiamando il motivo dei rigetto già manifestato della eccezione, e cioè l'adesione alla giurisprudenza che individua la competenza territoriale dei reato in esame nel luogo in cui devono essere versati i contributi previdenziali ed assicurativi, da identificarsi nella sede dell'Inps dove l'impresa ha aperto la sua posizione assicurativa e non nella sede legale dell'impresa, ai sensi dell'articolo 1182, secondo comma, c.c., per cui l'adempimento di obbligazioni pecuniarie deve avvenire al domicilio del creditore. A sua volta il giudice d'appello ribadisce che il luogo dove deve essere compiuto versamento dei contributi è quello che radica la competenza, ed è da identificarsi nella sede dell'istituto previdenziale ove l'impresa ha aperto la sua posizione assicurativa e non dove essa ha la sua sede legale . La posizione assunta dal giudice di secondo grado non è dunque affatto inspiegabile, bensì è un richiamo evidente a quanto più ampiamente illustrato dal giudice di prime cure, rispetto alla cui pronuncia la sentenza impugnata si colloca come una c.d. doppia conforme fondata su omogenei criteri valutativi e dunque da essa integrabile sul noto principio della integrazione reciproca che connette l'apparato motivativo delle pronunce c.d. doppie conformi qualora siano stati adottati, come nel caso di specie, criteri valutativi omogenei v. Cass. sez. III, 16 luglio 2013 numero 44418 Cass. sez. III, 1 dicembre 2011-12 aprile 2012 numero 13926 Cass. sez. II, 10 gennaio 2007 numero 5606 Cass. sez. III, 1 febbraio 2002, numero 10163 Cass. sez. I, 20 giugno 2000 numero 8868 . D'altronde, in tal modo entrambi i giudici di merito seguono l'insegnamento di questa Suprema Corte, richiamata espressamente dal Tribunale nel più recente arresto massimato al riguardo Cass. sez. III, 14 febbraio 2007 numero 26067, che si colloca sostanzialmente sulla linea di Cass. sez. III, 12 luglio 2006 numero 34418, Cass. sez. I, 20 gennaio 2004 numero 3883, Cass. sez. III, 24 novembre 2000-1 febbraio 2001 numero 3985 e Cass. sez. I, 23 ottobre 1989 numero 2602 . In conclusione, il motivo risulta privo di pregio. 3.2 II secondo motivo si fonda sulla pretesa irregolarità della notifica dell'avviso di accertamento dell'Inps, che avrebbe impedito, quanto meno a livello di ragionevole dubbio, alla imputata di venire a conoscenza dell'accertamento stesso. Infatti, come evidenziato dalla stessa corte territoriale, l'atto non sarebbe stato notificato personalmente alla imputata, ma sarebbe stato ritirato da un familiare e pur essendo la comunicazione a forma libera, occorre che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza della comunicazione. Ad avviso della ricorrente, dunque, il giudice d'appello avrebbe dovuto anzitutto accertare se l'accertamento era stato regolarmente notificato, verifica non effettuata perché il giudicante si sarebbe limitato a considerare tale comunicazione regolare in quanto ritirata da un familiare dell'imputata senza però verificarne l'effettiva conoscenza da parte della stessa , così contravvenendo ai principi di cui agli articoli 530, secondo comma, e 533 c.p.p. Anche questo motivo è privo di consistenza. La forma libera della notificazione dell'avviso dell'accertamento Inps è indiscutibile, non essendo applicabili né la disciplina delle notificazioni degli illeciti amministrativi di cui alla I. 689/1981 né la disciplina delle notificazioni del codice di rito penale, e dovendosi ritenere che, a fronte di una notifica regolarmente eseguita nel luogo indicato dalla stessa imputata per le comunicazioni - com'è avvenuto nel caso di specie, ciò risultando dalla sentenza di primo grado pagina 3 , la cui integratività rispetto alla successiva doppia conforme si è già rimarcata - non sia sufficiente asserire di non aver avuto conoscenza dell'atto in quanto non ricevuto personalmente, bensì da un altro soggetto che per di più la stessa destinataria ammette essere a lei non estraneo, qualificandolo come suo familiare , per creare un dubbio ragionevole che porti alla assoluzione dal reato ex articoli 530, secondo comma, e 533 c.p.p. Invero l'insegnamento di questa Suprema Corte - consolidato nell'affermare la forma libera della notifica della contestazione dell'accertamento degli omessi versamenti Cass. sez. III, 17 ottobre 2013-22 gennaio 2014 numero 2859 Cass. sez. III, 16 ottobre 2013 numero 45304 Cass. sez. III, 14 febbraio 2007 numero 26054 Cass. sez. III, 22 febbraio 2005 numero 9518 , essendo sufficiente, appunto, l'effettiva e sicura conoscenza da parte del contravventore dell'accertamento previdenziale svolto nei suoi confronti, a prescindere dall'impiego di particolari formalità per la relativa notifica così, da ultimo, Cass. sez. III, 6 novembre 2013-22 gennaio 2014 numero 2875 - chiarisce altresì che la effettiva conoscenza della contestazione dell'inadempimento contributivo può essere desunta dalla esatta indicazione del destinatario e dall'indirizzo di recapito sulla raccomandata inviata al contravventore, sicchè è irrilevante la impossibilità di risalire alla identità del consegnatario del plico in mancanza di concreti e specifici dati obiettivi idonei a dimostrare che la comunicazione non sia stata portata a conoscenza del destinatario senza sua colpa Cass. sez. III, 8 aprile 2014 numero 19457 e addirittura devono ritenersi idonee le notificazioni ricevute con firma illeggibile e senza indicazione della qualità del ricevente, purchè correttamente indirizzate al destinatario così la già citata Cass. sez. III, 17 ottobre 2013-22 gennaio 2014 numero 2859 . In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, numero 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.