Mentre per le ispezioni e le perquisizioni, la garanzia a favore dell’avvocato, prevista dall’articolo 103 c.p.p., è collegata ai locali dell’ufficio, nel caso dei sequestri il comma 2, con le parole iniziali «presso i difensori», dimostra che la tutela è collegata direttamente alle persone, cioè a difensori e consulenti tecnici, per cui il divieto opera anche quando l’attività diretta al sequestro si svolga in un luogo diverso dall’ufficio.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza numero 23002, depositata il 3 giugno 2014. Il caso. Il tribunale di Latina disponeva il sequestro probatorio della documentazione relativa ai reati di dichiarazione infedele ed omessa dichiarazione, ex articolo 4 e 10 d.lgs. numero 74/2000, trovata nel garage dell’avvocato dell’imputato. L’uomo ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione dell’articolo 103 c.p.p. garanzie di libertà del difensore , in quanto il suo ambito di applicazione era stato limitato allo studio professionale e non al garage che ne costituiva pertinenza, in cui era custodito l’archivio. Libertà del difensore. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che il divieto, previsto dall’articolo 103, comma 2, c.p.p., di sequestrare presso i difensori carte o documenti relativi all’oggetto della difesa salvo che costituiscano corpo del reato non è limitato all’ipotesi nella quale il sequestro sia stato disposto nell’ambito dello stesso procedimento in cui si svolge l’attività difensiva o se questa sia ancora in corso. Al contrario, opera anche nel caso in cui tale attività riguardi un procedimento diverso. Locali sicuri. In più, mentre per le ispezioni e le perquisizioni, la garanzia a favore del legale, prevista dalla norma, è collegata ai locali dell’ufficio, nel caso dei sequestri il comma 2, con le parole iniziali «presso i difensori», dimostra che la tutela è collegata direttamente alle persone, cioè a difensori e consulenti tecnici, per cui il divieto opera anche quando l’attività diretta al sequestro si svolga in un luogo diverso dall’ufficio. Essendo, nel caso di specie, oggetto del sequestro la documentazione afferente ad assistenza legale, la misura era illegittima, per cui la Corte di Cassazione annullava, senza rinvio, la decisione dei giudici d’appello.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 3 aprile – 3 giugno 2014, numero 23002 Presidente Romis – Relatore Ballotta Motivi della decisione 1. La terza sezione di questa Suprema corte ha annullato con rinvio il provvedimento del Tribunale del riesame di Latina relativo a sequestro probatorio di documentazione inerente ai reati di cui agli articolo 4 e 10 del D.lgs. numero 74 del 2000, nei confronti di T.S. 2. Nuovamente decidendo, per quel che qui interessa, il Tribunale rileva che a mente dell'articolo 103 cod. proc. penumero sussiste l'obbligo di avviso della perquisizione al locale Consiglio dell'ordine e che la questione è limitata alla documentazione del legale acquisita nell'appartamento nel quale si trova lo studio del T. e non a quella rinvenuta nel garage sito nel medesimo civico e che inoltre dalla documentazione acquisita emerge che le intese tra il ricorrente ed il legale riguardavano le relazioni professionali tra i due e non individuano un luogo nel quale il legale medesimo avesse fissato il proprio ufficio professionale. L'assenza di tale circostanza di fatto viene argomentata alla stregua di diversi acquisizioni e argomentazioni. 3. Ricorre per cassazione il T. Si lamenta che erroneamente la disciplina legale è stata limitata allo studio e non al garage che ne costituisce pertinenza, nel quale è custodito l'archivio. Il tribunale confonde inoltre tra tutela della libertà dell'attività e tutela della inviolabilità dei luoghi. Si trascura la giurisprudenza secondo cui, ai fini del sequestro,occorre avere riguardo alla persona del difensore ed il divieto opera anche quando l'attività diretta al sequestro si svolge in un luogo diverso dall'ufficio. 4. Il ricorso è fondato nei termini in appresso esplicati. Dall'ordinanza in esame emerge che tra il T. ed il professionista vi era un rapporto di assistenza legale cui si riferiva alcuna documentazione rinvenuta. Orbene al riguardo la giurisprudenza delle Sezioni unite S.U. 12 novembre 1993, Rv. 195626 ha condivisibilmente chiarito che il divieto di sequestrare presso i difensori carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato , previsto dall’'articolo 103, comma secondo, cod. proc. penumero , non è limitato all'ipotesi in cui il sequestro è disposto nell'ambito dello stesso procedimento in cui si svolge l'attività difensiva o all'ipotesi in cui questa sia ancora in corso, ed opera, quindi, anche nel caso in cui tale attività concerne un procedimento diverso. Inoltre, mentre per le ispezioni e per le perquisizioni la garanzia prevista dal citato articolo è collegata ai locali dell'ufficio, per i sequestri così come avviene anche per le intercettazioni e per il controllo della corrispondenza la lettera del secondo comma, con le parole iniziali presso i difensori , mostra che la garanzia è collegata direttamente alle persone difensori e consulenti tecnici , sicché il divieto opera anche quando l'attività diretta al sequestro si svolge in luogo diverso dall'ufficio. Dunque, essendosi in presenza di documentazione afferente ad assistenza legale, il sequestro è illegittimo e l'ordinanza deve essere conseguentemente annullata senza rinvio nella parte afferente alla stessa documentazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro della documentazione legale. Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.