Lo scorso appuntamento con il processo civile telematico era stato anticipato al mercoledì, ma solo perché il giorno dopo era 1° maggio. Da questa settimana, però, tutto torna secondo il copione e siamo già pronti con il nuovo approfondimento sul PCT, che potete trovare nella nostra sezione “Speciali”. Questa settimana l’avv. Mazza - vogliamo anticiparvelo - si è occupato delle nuove specifiche tecniche.
Il sistema del processo telematico, la cui architettura è stata descritta nel precedente intervento, è disciplinato da vari tipi di provvedimenti normativi, di rango diverso. Alcune disposizioni sono contenute in fonti primarie. L’articolo 4, commi 1 e 2, d.l. numero 193/2009 conv. dalla l. numero 24/2010 demanda ad appositi decreti ministeriali l’individuazione delle regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Gli articolo 16, 16-bis, 16-ter, 16-quater e 17 d.l. numero 179/2012 dettano norme in materia di comunicazioni e notificazioni via posta elettronica certificata, di obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali e di utilizzo della posta certificata nelle procedure concorsuali. Con decreto ministeriale d.m. numero 44/2011 – dunque con fonte di tipo regolamentare – sono state adottate le regole tecniche, che a loro volta rinviano per i profili prettamente tecnico-operativi ad ulteriori specifiche tecniche. Il provvedimento recante le specifiche tecniche, previsto dall’articolo 34, d.m. numero 44/2011, è emanato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e risale, nella sua prima stesura, al 18 luglio 2011. Sulla G.U. numero 99 del 30 aprile 2014 è stato recentemente pubblicato il Provvedimento 16 aprile 2014, che contiene la versione aggiornata. Regole che impattano direttamente sull’attività professionale quotidiana. L’articolato in questione disciplina gli aspetti più strettamente informatici del processo telematico, ma detta altresì numerose regole che hanno un impatto diretto nell’attività professionale quotidiana è pertanto opportuno esaminare quali sono le principali modifiche introdotte, che entreranno in vigore, ex articolo 31 del Provvedimento, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale. Utilizzabili anche i formati “.eml” e “.msg”. Una delle novità più significative è l’ampliamento dei formati utilizzabili per i documenti allegati agli atti processuali all’elenco previsto dall’articolo 13 sono stati aggiunti i formati “.eml” e “.msg”, vale a dire i tipi di file con cui possono essere salvati i messaggi di posta elettronica. Tali formati potranno pertanto essere impiegati per i messaggi di posta elettronica certificata contenenti le ricevute dei depositi telematici o delle notifiche via PEC effettuate dagli avvocati. L’articolo 13 ne consente l’utilizzo a condizione che al messaggio di posta elettronica così salvato siano allegati esclusivamente file negli altri formati ammessi dallo stesso articolo 13. Rispetto alle specifiche del 2011 va tuttavia registrata anche un’eliminazione in quanto dall’elenco è stato espulso l’Open Document Format ODF , un formato aperto utilizzato da applicazioni da ufficio per la creazione di documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni e così via. Formato PAdES, ma solo per l’estensione PDF. Un’altra novità particolarmente significativa è rappresentata dall’introduzione, accanto al formato CAdES attualmente impiegato, del formato PAdES per l’apposizione della firma digitale ai file PDF. In termini pratici ciò significa che i file firmati digitalmente, che ora recano l’estensione “.p7m” in aggiunta all’estensione naturale del file, con l’utilizzo del nuovo formato di firma presenteranno semplicemente l’estensione PDF. Non è quindi necessario un apposito software per la lettura del file ma è sufficiente utilizzare uno dei tanti programmi gratuiti con cui si gestiscono comunemente i documenti PDF. Il limite di tale soluzione consiste nella sua applicabilità ai soli file in formato PDF, pertanto dovrà comunque essere utilizzato il formato CAdES, per esempio, per la firma del file XML contenente le informazioni strutturate relative al singolo deposito telematico. La prossima settimana proseguiremo la disamina delle ulteriori rilevanti novità introdotte dalle nuove specifiche tecniche.