Quot mediatores, tot sententiae

Ταῦτά μοι ἔσπετε Μοῦσαι, Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι ἐξ ἀρχῆς, καὶ εἴπαθ᾽, ὅ τι πρῶτον γένετ᾽ αὐτῶν. Ἦ τοι μὲν πρώτιστα Χάος γένετ” - O Muse che abitate l’Olimpo, cantatemi del principio e dite chi fu il primo a nascere tra loro. Dunque, prima nacque il Chàos” Esiodo, Teogonia, 114-116 .

Alle incertezze giurisprudenziali su come debba svolgersi la mediazione – felici eccezioni sono ben note per la chiarezza e la linearità che le caratterizzano da ultimo, sia consentito rinviare ad Eccellenze siciliane per chi crede nella mediazione , nel quotidiano dell’8 giugno u.s. – si aggiungono prassi differenti tra Organismi e mediatori. La confusione che ne deriva non può certo giovare all’affermazione di questo istituto. Ancora sull’incontro informativo. Non trova pace, ad esempio, la regolamentazione in fact dell’incontro informativo, deputato a celebrare l’avvio del procedimento, che si presta ad accogliere e raccogliere contenuti vari, più o meni estesi. Il singolo mediatore fa da padrone” e gestisce la seduta a propria discrezione, essendo innegabile l’esigenza di un suo apporto personale alla composizione della lite. I contenuti del primo incontro possono variare, e la prassi documenta che ne vengono date differenti interpretazioni. Alcuni mediatori si limitano a presentare l’istituto alle parti, che spesso non hanno cognizioni giuridiche e alle quali l’acronimo ADR dice poco o niente, altri mediatori invitano le parti a vagliare i margini di composizione della vertenza. De iure condito , il verbale deve dare atto della presentazione dell’istituto, della rappresentazione dei benefici e di tutto quanto ne caratterizza la regolamentazione per rendere la scelta di metodo altro non deve essere consapevole. Nei fatti, la legge scritta recede di fronte alla prassi l’opinione personale del professionista, in uno a indicazioni più o meno decise dell’Organismo di appartenenza, determina la propensione per l’una o l’altra interpretazione del primo incontro. Un possibile equivoco nasce dalla formula linguistica adoperata dal legislatore, che rimette il prosieguo del procedimento alla possibilità della mediazione. Puntuali le precisazioni giurisprudenziali, note e consolidate la possibilità non può essere trasfigurata in volontà, non foss’altro che per la truffa delle etichette che vi sarebbe sottesa la mediazione c.d. obbligatoria diventerebbe volontaria, in barba alle norme. Possibilità e discrezionalità sono pertanto antinomiche nel modo più assoluto. Del resto non è un capriccio del legislatore aver scisso la programmazione e l’informazione dalla conciliazione vera e propria, né si può risolvere questa distinzione nella quantificazione dei costi, dovuti a titolo di indennità di mediazione solo dopo il successo del primo incontro e l’avvio della mediazione vera e propria, non già per il solo incontro informativo. Scopriamo le carte Nondimeno, l’avvio del procedimento è spesso caratterizzato da un invito del professionista a sondare le possibili soluzioni della vertenza, argomentando che, in definitiva, un confronto si rende utile fin dal primo incontro, perché questo sarebbe lo spirito dell’istituto. Il senso della mediazione è attivare direttamente gli interessati motivandoli al dialogo. Viceversa, matura un vero tradimento quando si sminuisce il valore del negoziato tra le persone coinvolte in prima persona, relegandole a meri testimoni di una contesa similgiudiziale. Il tutto avviene assegnando spesso un ruolo principale agli avvocati che assistono le parti. Nulla di più sbagliato”, se è vero, e in quanto è vero, che le parti vanno rese protagoniste della procedura costoro hanno interesse a non prolungare l’iter della vertenza, quale si avrebbe giungendo al giudizio, mentre gli avvocati hanno spesso il diverso interesse di allungare i tempi e maggiorare le proprie competenze pecunia non olet . e niente bluff. Una declinazione della resistenza degli avvocati alla mediazione, che assume spesso la forma di richieste inconciliabili con le caratteristiche del procedimento, si può riscontrare nella richiesta di chiarezza in merito all’oggetto della mediazione e alle richieste della parte avversaria. Si tratta di un’ostilità preconcetta, ben nota, all’avvio della mediazione e/o al connesso esborso monetario – nessuno dà peso all’impatto decisamente più lieve dei costi della mediazione rispetto ai costi del giudizio – attraverso la quale si dissimulano spesso persino percorsi di elusione della logica giuridica. In che senso? Accade che si chieda di scoprire le carte all’incontro informativo senza temporeggiare inutilmente, e senza bluff. Ancora una volta, nulla di più sbagliato, se è vero, e in quanto è vero, che il percorso di mediazione non deve muovere da una valutazione costi benefici pre-formulata sulla base di quello che l’altra parte ha in mano” né dell’obiettivo che intende perseguire come esito della conciliazione in quanto la flessibilità della stessa non è compatibile con una determinazione ex ante del minimo indispensabile a transigere . Chi chiede di conoscere le carte nell’incontro informativo chiede una discovery che non può avere spazio in questa sede, perché sarebbe un’inaccettabile elusione delle norme. Troppe voci. Il Chaos, dunque, è la cifra comune della prassi, che emerge, all’osservatore disincantato, da elementi concordanti ed univoci differenze tra regolamenti di Organismi, differenze tra orientamenti giurisprudenziali, soprattutto differenze tra sentenze” dei singoli mediatori chi coltiva sogni di declino della mediazione può dormire tra due guanciali.