Versamenti a fondi di previdenza integrativa: retributivi o previdenziali? Non ai posteri, ma alle Sezioni Unite, l’ardua sentenza

Le Sezioni Unite dovranno risolvere la questione riguardante i versamenti effettuati nel periodo di lavoro precedente la riforma della previdenza integrativa d.lgs. n. 124/1993 , a seguito di due pronunce contrastanti della Sezione Lavoro, le quali hanno attribuito natura retributiva, la prima, e previdenziale, la seconda, a tali versamenti.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nell’ordinanza interlocutoria n. 6766, depositata il 21 marzo 2014. Il contrasto. In seguito ad un contrasto tra due sentenze della sez. Lavoro, le nn. 545/2011 e 9016/2012, riguardante il problema della natura retributiva o previdenziale dei versamenti ai fondi di previdenza integrativa e, quindi, della loro computabilità ai fini del TFR e dell’indennità di anzianità, la Corte di Cassazione riteneva necessario l’intervento delle Sezioni Unite. Entrambe le decisioni in discussione ritenevano che, dopo la riforma della previdenza complementare d.lgs. n. 124/1993 , tali versamenti non erano più computabili ai fini del calcolo del TFR. Il contrasto riguardava i versamenti operati nei periodi di lavoro, precedenti all’aprile 1993, momento in cui entrò in vigore la riforma. Natura retributiva. Secondo la sentenza n. 545/2011, per i versamenti effettuati prima di tale epoca, valgono i principi affermati dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 974/1997, che stabilirono la natura retributiva di quei versamenti. Le Sezioni Unite ritennero che i trattamenti pensionistici integrativi, erogati a seguito della costituzione di fondi speciali previsti dalla contrattazione collettiva, hanno natura di debiti di lavoro, anche se sono esigibili dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Infatti, essi sono in nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa, a causa dell’interdipendenza con la durata del servizio e la misura della retribuzione ricevuta. A loro giudizio, la natura retributiva del trattamento pensionistico integrativo si riflette sulla natura dei versamenti al fondo, che hanno, quindi, anch’essi natura retributiva e, di conseguenza, devono essere computati nel TFR e nell’indennità di anzianità. Natura previdenziale. Al contrario, la sentenza n. 9016/2012 riteneva, in contrasto anche con le Sezioni Unite, che, anche prima della riforma della previdenza complementare del 1993, i versamenti effettuati in favore dei fondi di previdenza non potevano essere considerati di natura retributiva, in quanto non corrisposti ai dipendenti, ma direttamente al fondo. In più, la natura non retributiva dei versamenti sarebbe avvalorata dal loro regime contributivo-previdenziale, poiché, a seguito della l. n. 166/1991, erano stati esclusi dalla soggezione a contribuzione ordinaria ed assoggettati, invece, solo ad un contributo di solidarietà del 10% in favore delle gestioni pensionistiche di legge, cui erano iscritti i lavoratori. Di conseguenza, la mancata soggezione all’ordinario obbligo contributivo attesterebbe la natura non retributiva dei versamenti ai fondi. La sentenza n. 9016/2012 arrivava, quindi, alla conclusione, per cui le somme versate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza integrativa e complementare non si computano né nell’indennità di anzianità né nel TFR, senza distinzione tra prima e dopo la riforma della previdenza complementare. Decideranno le Sezioni Unite. Per questo motivo, la Corte di Cassazione disponeva la trasmissione degli atti alle Sezioni Unite per dirimere il contrasto riguardante i versamenti effettuati nel periodo di lavoro precedente la riforma della previdenza integrativa.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L, ordinanza interlocutoria 4 – 21 marzo 2014, n. 6766 Presidente/Relatore Curzio Ragioni della decisione Il collegio ritiene che sia necessario l'intervento delle Sezioni unite, stante il contrasto tra Cass. sez. lav. 12 gennaio 2011 n. 545 e Cass. sez. lav. 5 giugno 2012 n. 9016 nonché altre decisioni adottate in quella medesima udienza . Il problema è quello della natura retributiva o previdenziale dei versamenti ai fondi di previdenza integrativa e, quindi, della loro computabilità ai fini del trattamento di fine rapporto e della indennità di anzianità. Le due decisioni convergono nel ritenere che, dopo la riforma della previdenza complementare d. lgs 21 aprile 1993, n. 124 , tali versamenti non sono più computabili ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Il contrasto riguarda i versamenti operati nei periodi di lavoro precedenti all'aprile del 1993, epoca di entrata in vigore della riforma della previdenza complementare. Cass. 545 del 2011 ritiene che per i versamenti effettuati prima di tale epoca valgano i principi affermati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 974 del 1997, che risolvendo un contrasto, affermò la natura retributiva di quei versamenti. Le SSUU ritennero che i trattamenti pensionistici integrativi, erogati a seguito della costituzione di fondi speciali previsti dalla contrattazione collettiva, hanno natura di debiti di lavoro anche se sono esigibili dopo la cessazione del rapporto di lavoro, essendo in nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa a causa della interdipendenza con la durata del servizio e la misura della retribuzione ricevuta. Ritennero che la natura retributiva del trattamento pensionistico integrativo si riflette sulla natura dei versamenti al fondo, che hanno quindi anch'essi natura retributiva e, di conseguenza, devono essere computati nel trattamento di fine rapporto e nell'indennità di anzianità. I medesimi principi furono ribaditi nella giurisprudenza successiva della Sezione lavoro in particolare, Cass. 2 novembre 2001, n. 13558 . Pur intervenendo su problematica diversa l'estensibilità della sospensione della perequazione automatica al costo della vita, prevista per la previdenza obbligatoria, anche alla previdenza integrativa a carico del fondo aziendale , la natura retributiva dei trattamenti pensionistici integrativi in una controversia che si occupava di situazioni antecedenti alla riforma della previdenza complementare è stata riaffermata da Cass. 7 maggio 2013, n. 10556, cui si rinvia anche per ulteriori richiami, che, passando da Cass. 21 novembre 2012, n. 20418, Cass. 21 giugno 2011, n. 13573 e Cass. 16 luglio 2007, n. 15769 confluiscono poi sulla decisione delle Sezioni unite 974 del 1997, citata. Cass. 545 del 2011 si rifà a questo consolidato orientamento, basato sull'insegnamento delle Sezioni unite, giudicando peraltro all'interno nel nuovo quadro di regole processuali per cui, ai sensi dell'art. 374, terzo comma, c.p.c., la Sezione semplice, qualora avesse ritenuto di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite, avrebbe dovuto rimettere la controversia a queste ultime, con ordinanza motivata, senza modificare autonomamente l'orientamento della Corte. La successiva Cass. 9016 del 2012 ha operato questo mutamento, ritenendo, in contrasto con le Sezioni unite, che, anche prima della riforma della previdenza complementare del 1993, i versamenti effettuati in favore dei fondi di previdenza non potevano essere considerati di natura retributiva per la ragione di fondo che non venivano corrisposti ai dipendenti, ma direttamente al fondo. La natura non retributiva dei versamenti, secondo tale decisione, sarebbe poi avvalorata dal loro regime contributivo-previdenziale, in quanto, a seguito della legge n. 166 del 1991, furono esclusi dalla soggezione a contribuzione ordinaria ed assoggettati solo ad un contributo di solidarietà in misura del 10% in favore delle gestione pensionistiche di legge cui erano iscritti i lavoratori. La mancata soggezione all'ordinario obbligo contributivo attesterebbe la natura non retributiva dei versamenti ai fondi. Sulla base di tali argomenti Cass. 9016 del 2012 pervenne alla conclusione per cui le somme versate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza integrativa e complementare non si computano né nella indennità di anzianità maturata sino al 31 maggio 1982 , né nel TFR, senza distinzione alcuna tra prima e dopo la riforma della previdenza complementare. Stante il contrasto di orientamenti, circoscritto, come si è messo in evidenza, ai versamenti effettuati nel periodo di lavoro precedente la riforma della previdenza integrativa. P.Q.M. il collegio dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale rimessione alle Sezioni unite.