La rivoluzione delle parcelle: Orlando dice sì ai nuovi parametri forensi

Grandi novità in tema di liquidazione giudiziale dei compensi gli avvocati, da oggi, possono contare su nuovi parametri. Il Ministro della Giustizia Orlando ha emanato, infatti, il relativo regolamento, dando tempestiva attuazione alla nuova legge forense del 31 dicembre 2013. Le modifiche hanno riguardato essenzialmente l’armonizzazione del d.m. 140/201, che riguarda i compensi di tutti gli altri professionisti. Grande soddisfazione da parte del neo Ministro, che parla di un primo e significativo passo per valorizzare l’attività degli avvocati, e del Consiglio Nazionale Forense, secondo il quale la firma del decreto restituisce ai legali l’equità dei compensi.

Ok ai nuovi parametri forensi. Da oggi, gli avvocati possono contare sui nuovi parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi. Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando ha, infatti, emanato ieri il regolamento con i nuovi indici di riferimento, in attesa della pubblicazione del relativo decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale. La firma conclude un iter giudiziario iniziato a maggio 2013 ed archivia il d.m. 140/2014 che ha contribuito a una riduzione consistente dei valori medi, già fermi al 2004, violando il principio della dignità dei compensi e disattendendo i bisogni di completezza e semplicità di lettura che il mercato richiede. Confronto costruttivo con il CNF. «L’emanazione del regolamento è il frutto di un costruttivo confronto con il CNF che, in particolare, ha visto recepire da parte del Ministero la richiesta di una più precisa quantificazione delle spese generali e la valorizzazione di ogni specifica attività dell’avvocato, sia sotto il profilo giudiziale che sotto quello della composizione stragiudiziale delle controversie». Un risultato importante, quindi, in linea con la legislazione comunitaria, raggiunto con l’obiettivo di favorire il «corretto funzionamento concorrenziale del mercato senza incidere negativamente sulla competitività del Paese». Le principali novità. Nel dettaglio, il nuovo sistema garantisce la prevedibilità dei costi legali, in modo che cittadini e imprese possano valutare economicamente i costi/benefici della prestazione professionale stabiliti importi più elevati, spese generali tendenzialmente fisse al 15% ed eliminazione della riduzione del gratuito patrocinio penale di un terzo. La modifica degli importi proposti è avvenuta individuando, per ogni fascia e corrispondente scaglione, la media tra gli importi attuali e quelli proposti e intervenendo sull’importo “medio” con una riduzione del 25%. Il decreto si compone di una parte normativa per il civile-penale-stragiudiziale e di tabelle parametriche per il civile, corrispondono ciascuna al tipo di procedimento/giudizio comprese la materia stragiudiziale, la mediazione, le procedure concorsuali, quelle arbitrali, i processi amministrativi e tributari, i processi davanti alle giurisdizioni superiori . Gli scaglioni di valore, diversamente dal d.m. numero 140, sono corrispondenti a quelli previsti dal Ministero della Giustizia per la determinazione del contributo unificato, con una semplificazione evidente per gli operatori. Ciascuna tabella parametrica è, poi, divisa per fasi da quella di studio a quella decisionale . All’interno i parametri sono indicati con una somma fissa che il giudice potrà innalzare fino all’80% o ridurre fino al 50% motivando lo scostamento. Il “ci piace” di CNF e OUA. In questo modo, è stato compiuto un significativo passo in avanti nell’ottica della celerità dei processi «in quanto – a detta del CNF – il calcolo dei costi della prestazione è completamente svincolato dal numero di atti legali compiuti durante il giudizio. Favorisce la conciliazione delle controversie, con evidente e positivo effetto deflattivo del carico presso i tribunali». Positivo anche il giudizio dell’OUA per il presidente Nicola Marino il raggiungimento di un traguardo così importante è frutto «della capacità di proposta unitaria dell’avvocatura tutta, a livello politico, istituzionale, ordinistico e associativo».