Supera le casse con il bottino, ma non raggiunge il traguardo dell’uscita: il reato non è consumato

In caso di furto in supermercato, il monitoraggio dell’azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, o attraverso la diretta osservazione della persona offesa, degli addetti alla sorveglianza o delle forze dell’ordine presenti , ed il conseguente, immediato, intervento difensivo impediscono la consumazione del delitto di furto, che rimane allo stadio di tentativo.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 10452, depositata l’11 marzo 2015. Il caso. La Corte d’appello di Venezia condannava un’imputata per il reato di furto, in quanto, dopo essere entrata in un supermercato, aveva sottratto alcuni generi alimentari dagli scaffali, avvalendosi del sistema self service e nascondendo i beni sottratti sotto i vestiti. Infine, aveva superato le casse dopo aver pagato soltanto una bottiglietta d’acqua. La donna ricorreva in Cassazione, lamentando la mancata riqualificazione del reato come tentativo. Sarebbero diversi, infatti, i momenti della sottrazione e dell’impossessamento la prima comporta l’eliminazione del potere materiale sulla cosa da parte del detentore, il secondo accade invece solo quando si può disporre della stessa in modo autonomo, fuori dal controllo diretto dell’avente diritto. Nel caso di specie, non era mai venuto meno il controllo sul bene da parte dell’avente diritto, che manteneva sotto la propria sfera di vigilanza i beni in oggetto. Contrasto giurisprudenziale La Corte di Cassazione ricorda che per molto tempo c’è stato un contrasto giurisprudenziale, sulla qualificazione di reato consumato o tentato, nell’ipotesi di commissione del fatto all’atto del superamento delle casse di un supermercato, con merce prelevata dai banchi e sottratta al pagamento, sotto il costante controllo del personale del supermercato, incaricato della sorveglianza. chiarito dalle Sezioni Unite. Con la sentenza numero 52117/2014, le Sezioni Unite hanno risolto la questione, affermando che, in caso di furto in supermercato, il monitoraggio dell’azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, o attraverso la diretta osservazione della persona offesa, degli addetti alla sorveglianza o delle forze dell’ordine presenti , ed il conseguente, immediato, intervento difensivo impediscono la consumazione del delitto di furto, che rimane allo stadio di tentativo. Infatti, l’agente non ha conseguito, neanche momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo. Questa era la situazione avvenuta nel caso di specie, per cui la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione ai giudici di merito.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 3 febbraio – 11 marzo 2015, numero 10452 Presidente Zecca – Relatore Marinelli Ritenuto in fatto Con sentenza del 10/02/2014 la Corte di appello di Venezia confermava quella emessa dal Tribunale monocratico di San Donà Di Piave che aveva dichiarato B.P. colpevole del reato di cui all'articolo 625 numero 2 c.p. e, concesse le attenuanti di cui all'articolo 62 bis c.p., la condannava alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 100,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Alla B. era stato contestato il reato di furto perché, dopo essersi portata all'interno del supermercato LIDL, al fine di trarne profitto, si impossessava, in concorso con altra persona, di generi alimentari del valore di euro 36,15 che sottraeva dagli scaffali in cui erano esposti per la vendita, varcando poi le casse senza corrispondere il relativo prezzo con lo stratagemma di pagare il corrispettivo relativo ad una bottiglietta d'acqua. Avverso tale sentenza B.P. proponeva ricorso per cassazione per ottenerne l'annullamento e adduceva -la manifesta illogicità della motivazione in punto di richiesta qualificazione del reato come tentativo. Sosteneva la difesa della ricorrente che ben distinti sono i momenti della sottrazione e dell'impossessamento. La prima comporta l'eliminazione del potere materiale della cosa da parte del detentore e si identifica con la materiale apprensione del bene da parte dell'agente che realizzerà il possesso della cosa sottratta soltanto quando potrà disporre della stessa in modo autonomo, fuori cioè dal diretto controllo dell'avente diritto. Pertanto, secondo la difesa della ricorrente, nella fattispecie che ci occupa, non essendo mai venuto meno il controllo effettuato sulla res da parte dell'avente diritto, che manteneva sotto la propria sfera di vigilanza i beni in oggetto, non ci sarebbe mai stato impossessamento e quindi il reato contestato alla B. sarebbe furto tentato e non consumato. Considerato in diritto Il proposto ricorso è fondato. Alla B. è stato contestato di essersi impossessata, in concorso con altra persona, di svariati generi alimentari per un valore complessivo di euro 36,15, asportandoli dagli scaffali ove si trovavano esposti per la vendita, avvalendosi del sistema self service e poi occultandoli sotto i vestiti e di avere varcato le casse senza corrispondere il relativo prezzo, con lo stratagemma di pagare il corrispettivo relativo ad una bottiglietta d'acqua che teneva in mano. Tanto premesso si osserva che la giurisprudenza di questa Corte si è orientata per lungo tempo in vario modo a proposito della circostanza se costituisca furto consumato o tentato quello che si commette all'atto del superamento della barriera delle casse di un supermercato con merce prelevata dai banchi e sottratta al pagamento, sotto il costante controllo del personale del supermercato, incaricato della sorveglianza, come appunto è avvenuto nella fattispecie oggetto dell'odierno processo. Di recente, peraltro, in data 17.07.2014, è intervenuta la sentenza numero 52117 delle sezioni unite di questa Corte Rv.261186, che ha risolto il conflitto in tale materia. Secondo la sopra indicata sentenza infatti, in caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio di tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo. Essendo appunto quella descritta nella sentenza di cui sopra la situazione che si è verificata nella fattispecie che ci occupa, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Venezia per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di Venezia per nuovo esame.