Chi va all’estero rischia di impantanarsi senza l’annotazione

Esportare un veicolo annotando l’operazione tardivamente al pubblico registro automobilistico espone l’interessato al rischio di incorrere nel fermo amministrativo del mezzo con conseguenti difficoltà per effettuare la nuova immatricolazione all’estero

Lo ha chiarito l’Aci con il parere n. 983 dell’11 febbraio 2014. Una pratica trascurata I mezzi sottoposti a fermo amministrativo non possono essere radiati dal pubblico registro senza il nulla osta dell’agente della riscossione oppure l’intervento di un giudice o di una pubblica amministrazione. Inoltre chi intende esportare un mezzo per reimmatricolarlo all’estero ai sensi dell’art. 103 del codice stradale deve annotarlo al pra restituendo tutti i documenti e le targhe. Spesso però gli interessati trascurano la necessaria tempestività di questa pratica e per questo incorrono in un fermo amministrativo iscritto successivamente all’uscita del veicolo dal territorio nazionale. In questo caso le cose si complicano, specifica l’Aci, perché anche se il veicolo si trovava già all’estero al momento dell’annotazione delle ganasce fiscali, lo stesso continua ad essere formalmente iscritto al pra. Necessario il nulla osta dell’agente della riscossione. L’unico modo per liberare il mezzo dalla pastoia burocratica conseguente è quello di ottenere il nulla osta dell’agente della riscossione, prosegue il parere. In pratica ottenuto questo documento l’interessato potrà richiedere la radiazione per l’esportazione che comporta di fatto anche la cancellazione del fermo amministrativo. Il veicolo a questo punto potrà essere reimmatricolato all’estero ed eventualmente tornare a circolare liberamente anche in Italia utilizzando targhe e documenti di circolazione stranieri. Resta sempre salva la possibilità di procedere alla radiazione per demolizione del veicolo, conclude l’Aci, se viene dimostrata la sua distruzione in data precedente all’iscrizione del fermo amministrativo.

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