La pensione contributiva e il contributo integrativo sul volume d’affari dell’avvocato

Con il regolamento ex art. 21, commi 8 e 9, della legge 247/2012 approvato dal Comitato dei Delegati di Cassa Forense e ora all’attenzione dei Ministeri Vigilanti, la Fondazione ha introdotto la cd. flessibilità all’entrata accompagnando però circa 87.000 avvocati, se non riusciranno a mettersi in regola integrando i versamenti della contribuzione soggettiva ordinaria, verso la pensione di vecchiaia contributiva non integrata al trattamento minimo così come prevista e disciplinata all’art. 8 del regolamento prestazioni.

Tra contributivo e retributivo Ricordo che il sistema di calcolo contributivo della pensione pone alla base della determinazione della pensione spettante all’iscritto il montante complessivo dei contributi dal medesimo versati durante il suo periodo di iscrizione alla Cassa. Tale metodologia di calcolo è stata recentemente adottata dalla gran parte delle Casse ed Enti di previdenza, in sostituzione del sistema retributivo. Com’è noto il calcolo della pensione contributiva, mediamente, è pari a circa il 50-60% di quella retributiva. La pensione contributiva pone quindi un problema di adeguatezza del trattamento rispetto a quella retributiva. In questa ottica è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184/2011 la legge n. 133/2011 che consente alle Casse e agli Enti di previdenza dei liberi professionisti di aumentare il contributo integrativo fino ad una percentuale del 5%. Questo il testo della legge Art. 1 1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è sostituito dal seguente 3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura. La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non può essere inferiore al 2 per cento e superiore al 5 per cento del fatturato lordo. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti di cui al presente decreto legislativo e a quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti medesimi, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Le predette delibere, concernenti la modifica della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione dello stesso, sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Si applica o non si applica a Cassa Forense? La legge dice che al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle Casse o Enti di cui al d.lgs. 30.06.1994, n. 509 tra i quali vi è giusto appunto Cassa Forense che adottano il sistema di calcolo contributivo è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all’incremento dei montanti individuali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle Casse e degli Enti medesimi, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti . Nel caso di specie con il regolamento ex art. 21, legge 247/2012, gli avvocati iscritti a Cassa Forense se corrispondono quantomeno la contribuzione minima ordinaria sono assoggettati alla pensione di tipo retributivo, per quelli invece che non riescono a versare la contribuzione ordinaria sarà liquidata la pensione di tipo contributivo laddove al momento del pensionamento 70 anni a regime nel 2021 non possano far valere 35 anni di anzianità contributiva. Per tutti gli avvocati che saranno assoggettati al regime contributivo si pone allora il problema dell’adeguatezza della prestazione che, giova ripeterlo, non potrà essere integrata al trattamento minimo e quindi costoro avranno tutto l’interesse a chiedere ed ottenere da Cassa Forense che la maggior parte del contributo integrativo versato vada a confluire sul loro montante individuale così da rendere più adeguata la prestazione finale. Come si può comprendere non è una questione di poco momento ed ho ragione di ritenere che non sia stata attentamente considerata.