Contrasto esegetico sulla ripartizione di giurisdizione: è legittimo che i medici a contratto perdano il diritto alla pensione?

I medici stipularono un contratto a tempo determinato, part-time con remunerazione a gettone, con l’ospedale universitario tra il 1983 e 1997. Dato che avevano adito il Tar dopo il 15 settembre 2001, i ricorsi furono dichiarati irricevibili stante la giurisdizione del tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro. La CEDU, pur riconoscendo il loro diritto alla pensione, rinvia la condanna per la refusione dei danni, invitando le parti ad accordarsi entro tre mesi, pena un nuovo giudizio.

La CEDU, sez. II, con le sentenze Mottola ed altri e Staibano ed altri comma Italia ricomma 29932 e 29907/07 , emesse il 4 febbraio 2014, ha analizzato questa peculiare problematica sulla tutela del lavoro, laddove la violazione degli artt. 6 § .1, 14, ed 1 protocollo addizionale 1 Cedu è ascritta alla nuova legge sul pubblico impiego DLgs. 165/01 che ha devoluto le liti al G.O. in funzione di giudice del lavoro G.L. , mentre prima erano di competenza del G.A. Si noti la lentezza con cui si è pervenuti a questa decisione. La Corte ha riconosciuto la violazione degli artt. 6 § .1 e 1 del protocollo 1, negando quella del combinato disposto tra l’art. 6 ed il 14 Cedu. Il caso. I ricorrenti, nati negli anni 50, residenti a Napoli, nel suddetto periodo avevano svolto la loro attività professionale remunerata a gettone quali medici ausiliari aiuti presso il Policlinico universitario Federico II con un contratto a tempo determinato. Il rapporto era stato interrotto nel 1997 a seguito della sentenza del Tribunale di Napoli G.L. cui si erano rivolti diversi medici per ottenere un contratto a tempo indeterminato ed il versamento dei contributi di sicurezza sociale e pensionistici . Chiedevano, poi, anche innanzi al Tar, il saldo delle differenze retributive, spettante loro ex art. 2126 c.c., tra la remunerazione a gettone e quella effettivamente dovuta ad un dipendente pubblico ed il relativo saldo dei contributi per il trattamento assicurativo, assistenziale e previdenziale . In quell’anno l’Università li saldò versando all’INPS 56 mld del vecchio conio, ma licenziò i ricorrenti proponendo, nel mese di novembre, un rinnovo triennale che fu rifiutato. Nel 2004 adirono il Tar di Napoli per ottenere anche un contratto a tempo indeterminato, rectius da quanto si evince dalle sentenze, la declaratoria che il rapporto intercorso era da sussumersi sotto il pubblico impiego e la refusione delle relative integrazioni di stipendio, d’indennità accessorie, previdenziali e di TFR. Con le sentenze 2526 e 2527/05 accolse le loro richieste, qualificando il rapporto di lavoro non come autonomo collaborazione libera e non gerarchica , ma quale subordinato, rientrante nel settore del pubblico impiego. L’Università, già in quella sede, aveva eccepito l’irricevibilità dei ricorsi perché l’art. 69 punto 7 DLGS 165/01, T.U. che raggruppava tutte le leggi in materia emesse tra il 1993 ed il 1998, sanciva che tutte le liti sul pubblico impiego, introdotte dopo il 15/9/01, fossero devolute al G.L. L’eccezione fu respinta perché ex art. 63 punto 4 restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonchè, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi . Infatti l’attività svolta dai ricorrenti, per la giurisprudenza costante e maggioritaria Tar Campania 10967 e ss del 2005, 7206/02, CDS 4134/01, sez. ad.plen. 1,2,5,6/92 ,Cass. SS.UU. civ 765/98 e 11693/97 era parificata a quella dei ricercatori universitari, da cui il rinvio all’art. 3. IL CDS in adunanza plenaria, nel 2007, le ha annullate, rilevando l’irricevibilità dei loro gravami di primo grado, perché introdotti dopo il 15/9/01 e quindi la materia era di competenza del G.L. Sia il CDS che la S.C. rilevarono come il mancato rispetto di questo termine implicasse la perdita del diritto alla pensione sì che sollevarono questioni di illegittimità costituzionale, respinte dalla Consulta con le sentenze 214/04, 213 e 382/05 e 197/06. Hanno perciò adito la CEDU per la violazione di detti diritti, lamentando di non aver alcun mezzo per far valere le loro ragioni in aperta violazione dell’art. 111 Cost., la lesione di un loro diritto fondamentale per la declaratoria d’irricevibilità e la discriminazione rispetto ad altri colleghi cui era stato riconosciuto. La Corte ha deciso come sopra. Violazione del diritto all’equo processo. Lo Stato ha rilevato come la situazione sia dovuta all’inerzia dei ricorrenti il loro contrato era scaduto nel 1997, perciò se avessero agito subito non avrebbero perso alcun diritto alla pensione e non ci sarebbero stati malintesi, poiché vigeva il Dlgs 80/98 che attribuiva la giurisdizione al G.A. La CEDU rileva che il diritto d’accesso al giusto tribunale comporta limiti implicitamente accettati, purchè vi sia una giusta proporzione tra mezzi impiegati e fini conseguiti e purchè essi non ledano l’essenza stessa del diritto di cui si chiede la declaratoria Pennino comma Italia del 24/9/13 e Fayed comma Regno Unito del 21/9/94 . Nella fattispecie la regola di ripartizione delle competenze, fissata dall’art. 69 punto 7 Dlgs 185/01, in effetti, si presta a diverse interpretazioni. Spetta al giudice interno fornire quella corretta e tale da garantire la conformità tra le leggi che si sono succedute nel corso del procedimento Tejedor Garcia comma Spagna del 16/12/97 . I ricorrenti avevano agito in buona fede, ma per questa ambiguità ermeneutica, sono stati privati della possibilità di reintrodurre la loro corte di appello ha ritenuto infine come competente, vale a dire il giudice del lavoro vedi infra anche la recensione della doglianza sulla base dell'articolo 1 del protocollo1, § § . 54-56 . C’è un diritto alla pensione? L’Italia evidenzia la peculiarità del lavoro svolto dai medici era possibile assumere, con un contratto d’appalto di servizi, professionisti per supplire alla carenza di personale, laddove non si poteva aspettare gli esiti di un concorso per la loro assunzione. Il periodo complessivo del loro impiego non era sufficiente a far maturare il diritto alla pensione, perciò non hanno nessun credito nei confronti dello Stato. I ricorrenti lamentano, però, la lesione dei loro diritti quello alla pensione è imprescrittibile, ma la norma contestata introduceva una prescrizione breve triennale, sì che, stante l’incompetenza del G.A., era spirata e non potevano più ricorrere al G.L. Sostenevano anche che l’onere contributivo del datore implicava un loro diritto a riscuoterla Pravednaya comma Russia del 18/11/94 . La pensione rientra nella tutela del diritto di proprietà? È molto ampia e comprende anche i crediti, purchè il titolo sia fondato su norme interne, consolidate, per esempio, dalla giurisprudenza costante dei tribunali. In questo caso interviene il concetto di speranza legittima Maggio ed altri comma Italia del 31/5/11 e Varesi comma Italia del 12/313 . Di per sé non può essere garantita solo perché alcuni individui hanno contribuito al sistema di sicurezza sociale versando i contributi per il conseguimento della pensione. In realtà la giurisprudenza interna, sopra citata, riconosceva loro una legittima aspettativa a riceverla, che trova fondamento nel diritto interno e nel fatto che era stato già riconosciuto ad altri loro colleghi. Illecita interferenza dello Stato. Deve perseguire interessi generali e non fini egoistici. Ogni volta che l’ammontare di un beneficio sociale è stato ridotto od annullato si ha un’illecita ingerenza dello Stato nel diritto di proprietà del cittadino, come nella fattispecie Arcidiocesi Cattolica di Alba Iulia comma Romania del 25/9/12 . L’incertezza legislativa, amministrativa e delle prassi delle autorità è un ulteriore indice di questa condotta illegittima sarebbe dovuto intervenire per sanarla. Nel nostro caso è data anche dallo squilibrio tra le parti, poichè i medici hanno dovuto sopportare un carico eccessivo ed ingiustificabile nonché spese esose. I contrasti esegetici tra l’art. 63 punto 4 e l’art. 69 punto 7 Dlgs 165/01 legittimano il diritto alla pensione. Se da un lato la ripartizione della competenze tra G.A e G.L. persegue un interesse collettivo, dall’altro ha creato un vuoto normativo ed un contrasto interpretativo. Infatti il Tar aveva ritenuto la sua competenza ex art. 63,perché, in base alla giurisprudenza costante del CDS e della S.C., la loro attività era parificata a quella dei ricercatori universitari. Dall’altro, però, lo stesso CDS ha mutato le proprie tesi ritenendo che il mancato rispetto del tempo apertura fino al 15 settembre 2000 per adire i tribunali amministrativi ha provocato la perdita permanente del diritto di far valere le rivendicazioni contenute nella domanda presso i tribunali ordinari . Questa inversione di tendenza ha causato contrasti ermeneutici che hanno creato la suddetta legittima aspettativa. La violazione degli artt. 6 § . 1 e 1 protocollo 1 assorbe anche quella dell’art. 14 che non è stata affrontata. Rinviato il risarcimento danni. I medici, basandosi sul libro paga del personale della PA, hanno chiesto un’esosa cifra per i danni patrimoniali e morali subiti, riservandosi una migliore quantificazione tramite il deposito di una relazione contabile o la perizia di un esperto nominato dalla Corte. L’Italia eccepiva l’inopponibilità di questo criterio, poiché i medici erano a part-time e non si era tenuto conto del solo periodo di effettivo impiego. Visto che non rientra tra i compiti della Corte ristabilire un diritto e che è nell’impossibilità di decidere sul punto, ha invitato le parti a presentare memorie scritte, a trovare un accordo e se ciò non avverrà sarà celebrato un nuovo processo. Hanno tempo tre mesi per ottemperarvi, altrimenti il Presidente della Camera forse della sezione, non è una dicitura chiara si farà carico delle relative incombenze.

TP_INT_14CEDU29907_milizia TP_INT_14CEDU29932_milizia