L’ipotesi contestata dal Prefetto non sussiste, ma ci sono altre ragioni di espulsione? Provvedimento da annullare

Il giudice del ricorso avverso il decreto di espulsione dello straniero, ove accerti l’insussistenza dell’ipotesi contestata, deve annullare il provvedimento, non potendo convalidarlo sulla base dell’accertata sussistenza di una diversa ragione di espulsione non contestata dal Prefetto.

È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2232/14, depositata il 3 febbraio scorso. Il caso. Nessun permesso di soggiorno e carta d’identità – rilasciata dal Ministero degli Esteri in quanto figlio di un impiegato dell’ambasciata a Roma – scaduta da mesi. Per questi motivi, un indiano si vedeva respingere il ricorso presentato avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto. Ma il tutto viene rimesso in discussione dalla Corte di Cassazione a cui l’uomo si è rivolto. Altre ragioni di espulsione? I Giudici Supremi, infatti, hanno ricordato che il giudice del ricorso avverso il decreto di espulsione dello straniero, ove accerti l’insussistenza dell’ipotesi contestata, deve annullare il provvedimento, non potendo convalidarlo sulla base dell’accertata sussistenza di una diversa ragione di espulsione non contestata dal Prefetto Cass., nn. 24271/2008 e 9499/2002 . Il provvedimento andava annullato. Detto ciò, la Cassazione ha affermato che a tale regola non si conforma il provvedimento impugnato, con il quale il Giudice di Pace ha ritenuto di confermare la validità dell’espulsione del ricorrente per l’attuale difetto di permesso di soggiorno, mentre il decreto del Prefetto era fondato sulla diversa ragione dell’omissione della dichiarazione di soggiorno e della richiesta del permesso di soggiorno. In conclusione, il provvedimento impugnato viene annullato con rinvio al GdP.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 19 novembre 2013 – 3 febbraio 2014, n. 2232 Presidente Di Palma – Relatore De Chiara Premesso in fatto Che nella relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue 1. - Il Giudice di pace di Roma ha respinto il ricorso proposto dal sig. R.G.S. , di nazionalità indiana, avverso il decreto di espulsione 4 febbraio 2011 emesso nei suoi confronti dal Prefetto della stessa città ai sensi dell'art. 13, comma 2 lett. b , d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per aver fatto ingresso in Italia senza aver presentato la dichiarazione di cui all'art. 5 d.lgs. cit. e senza aver richiesto il permesso di soggiorno. Ha infatti osservato che la carta d'identità rilasciata dal Ministero degli Esteri al ricorrente quale figlio di un impiegato dell'ambasciata indiana a Roma, equipollente del permesso di soggiorno, aveva perso validità dal 31 luglio 2010, sicché egli era privo di titolo di soggiorno alla data dell'espulsione. Il sig. R. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura. L'autorità intimata non ha svolto difese. 2. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di legge, la decisione del Giudice di pace viene censurata per essere stata confermata la validità del decreto di espulsione per un motivo diverso da quello indicato nel decreto stesso. 2.1. - Il motivo è fondato. Il giudice del ricorso avverso il decreto di espulsione dello straniero, ove accerti l'insussistenza dell'ipotesi contestata, deve annullare il provvedimento, non potendo convalidarlo sulla base dell'accertata sussistenza di una diversa ragione di espulsione non contestata dal prefetto Cass. 24271/2008, 9499/2002 . A tale regola non si conforma il provvedimento qui impugnato, con il quale il Giudice di pace ha appunto ritenuto di confermare la validità dell'espulsione del ricorrente per l'attuale difetto di permesso di soggiorno, mentre il decreto del Prefetto era fondato sulla diversa ragione - implicitamente esclusa dallo stesso Giudice di pace nel far riferimento al titolo di soggiorno in precedenza posseduto dall'interessato - dell'omissione della dichiarazione di soggiorno e della richiesta del permesso di soggiorno” che tale relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata ai difensori delle parti costituite, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie. Considerato in diritto che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione di chi sopra, da rettificare, tuttavia, nella parte in cui afferma che i motivi di ricorso sono due, i medesimi essendo invece tre che il secondo e il terzo motivo di ricorso, attinenti al merito, restano assorbiti nell'accoglimento della censura di extrapetizione che il provvedimento impugnato va pertanto cassato con rinvio al giudice indicato i dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primo motivo di ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese al Giudice di pace di Roma in persona di altro magistrato.