Difesa d’ufficio e difesa di fiducia: sostanziale equiparazione del ruolo

Qualora occorra sostituire il difensore, sia esso di fiducia o d’ufficio, in situazioni che, di per sé, non comportano la revoca del mandato fiduciario per l’uno o la dispensa dall’incarico per l’altro, il titolare dell’ufficio di difesa rimane sempre l’originario difensore designato, il quale, cessata la situazione che ha dato causa alla sostituzione, può riprendere immediatamente il suo ruolo e ricominciare a svolgere le sue funzioni, non richiedendo la legge, proprio per la immutabilità della difesa e per l’automatismo della reintegrazione, comunicazioni o preavvisi di sorta.

Il caso. La questione sottoposta alla Corte, nel caso di specie, ha riguardato un quesito di diritto processuale relativo alla posizione del difensore di ufficio ed alla sua equiparazione al difensore di fiducia. Più nello specifico, il difensore dell’imputato, dopo avere svolto attività difensiva all’udienza del 15 maggio 2012, prima dell’udienza successiva, così come disposta dal giudice per la produzione di note a difesa, chiedeva un rinvio oltre il 31 dicembre del 2012, ai sensi dell’articolo 6, comma 7, d.l. numero 74/2012, che dispone « Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 ». Il Giudice di pace, invece, pur avendo preso atto della predetta istanza, la rigettava, non essendo il difensore munito di mandato di fiducia nominava così altro difensore di ufficio ai sensi dell’articolo 97, comma 4, c.p.p., completava l’istruttoria, facendo concludere le parti ed, infine, emetteva sentenza. Il mancato ricorso alla procedura di urgenza. Ricorreva, pertanto, l’imputato, principalmente deducendo violazione di legge processuale in relazione all’articolo 6, comma 7, d.l. numero 74/2012, in quanto il giudice non si sarebbe attenuto al disposto di detta norma speciale che dispone che « Nei processi penali in cui, alla data del 20 maggio 2012, una delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data, era residente nei comuni colpiti dal sisma salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 dicembre 2012 ». In secondo luogo, ed in conseguenza del primo motivo, deduceva nullità ai sensi dell’articolo 178, lett. c , e 179 c.p.p., per legittimo impedimento del difensore d’ufficio. Rinvio di ufficio nei casi di cui all’articolo 6, d.l. 74/2012. Ebbene, la Corte ha accolto il ricorso, affermando come, in effetti, la norma richiamata dal difensore ha disposto, a seguito del sisma del 20 maggio 2012, la sospensione dei processi penali che vedono coinvolti soggetti o difensori nominati prima di quella data residenti nelle zone colpite e il rinvio degli stessi « a data successiva al 31 dicembre 2012 » « ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori ». Il giudice di pace, invero, rigettando l’istanza del difensore, ha errato nell’applicare la normativa generale in tema di difesa, nonché quella d’urgenza citata, per aver operato un distinguo non previsto dal codice tra la difesa di ufficio e quella fiduciaria. La Corte rileva come, da un esame degli atti resosi possibile stante l’error in procedendo del giudice di merito è emerso che il difensore di ufficio, aveva, in effetti, anche documentato di essere residente in uno dei comuni colpiti e indicati nel decreto citato e che, pertanto, risultato assente il difensore, il giudice avrebbe dovuto disporre «d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 dicembre 2012 ». Nessuna distinzione tra difesa di ufficio e di fiducia. In particolare, la regolamentazione in materia di difesa di ufficio, essendo volta ad assicurare la difesa dell’imputato che non abbia nominato difensore di fiducia, è sostanzialmente equiparata a quella della difesa fiduciaria, nel senso che anche la prima è caratterizzata dall’immutabilità del difensore fino alla dispensa dall’incarico perché il difensore non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa , o all’avvenuta nomina di fiducia. Inoltre, poiché la difesa di ufficio è connessa all’avvio dell’attività processuale per la quale è richiesta l’assistenza del difensore, quando, come nel caso di specie, si sia svolta attività difensiva, si consolida necessariamente l’immutabilità del difensore nominato. Pertanto, si legge in sentenza che, all’omesso rinvio dell’udienza, è conseguita la nullità dell’ordinanza di rigetto dell’istanza e di tutti gli atti consequenziali, sentenza compresa, con necessario rinvio al giudice di pace per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 24 giugno 2014 – 6 febbraio 2015, numero 5677 Presidente Cortese – Relatore Tardio Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13 novembre 2012, il Giudice di pace di Modena ha dichiarato E.H.M.A. responsabile del reato di cui all'articolo 10-bis d.lgs. numero 286 del 1998, e l'ha condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di Euro tremilacinquecento di ammenda. L'imputato, cittadino di nazionalità marocchina, aveva violato la predetta disposizione normativa per essersi trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato, come accertato il omissis , in quanto straniero sprovvisto di documenti autorizzativi. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del suo difensore di ufficio avv. Michele Corradi, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b e c , cod. proc. penumero , violazione degli articolo 484, comma I-bis, e 420-ter cod. proc. penumero , in relazione al denegato rinvio dell'udienza a epoca successiva al 31 dicembre 2012 ex articolo 6, comma 7, d.l. numero 74 del 2012, convertito con modificazioni nella legge numero 122 del 2012, e/o violazione di legge in relazione agli articolo 178 lett. c e 179 cod. proc. penumero per legittimo impedimento del difensore di ufficio. Secondo il ricorrente, il suo difensore di ufficio avv. Sara Pavone, che con fax del 12 novembre 2012 aveva preannunciato la sua assenza all'udienza del giorno successivo in relazione alla sua residenza in omissis , comune terremotato a seguito del sisma del 20 maggio 2012, con contestuale, e neppure necessaria, comunicazione dell'esistenza di una causa di sospensione ai sensi della richiamata disposizione normativa, aveva diritto alla sospensione di ufficio del processo e al suo rinvio a data successiva al 31 dicembre 2012. L'omessa sospensione del processo e la sua trattazione, previa nomina di altro difensore di ufficio ex articolo 97, comma 4, cod. proc. penumero , per l'assenza dell'originario difensore, motivata sulla base del rilievo che non si trattava di difesa fiduciaria, ha gravemente violato il diritto di difesa, poiché si è introdotta l'arbitraria distinzione tra incarico fiduciario e incarico di ufficio, non si è considerato che l'avv. Pavone, nominato in epoca precedente all'evento sismico, era stato invitato all'udienza del 15 maggio 2012 a depositare note di udienza sulla questione pregiudiziale con rinvio al 13 novembre 2012, e si è celebrato il processo senza l'effettiva partecipazione del difensore dell'imputato o di sostituto da lui nominato. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. c , cod. proc. penumero , violazione di legge in relazione agli articolo 493, comma 3, e 507 cod. proc. penumero . Secondo il ricorrente, quanto rappresentato dal Giudice di pace in ordine alle attività svolte nell'udienza del 15 maggio 2012, circa il consenso all'utilizzo degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero e l'acquisizione, ex articolo 507 cod. proc. penumero , di documentazione presso la Questura di Modena, non ha trovato riscontro nel verbale di udienza, poiché in detta udienza è stata sollevata e pendeva la questione pregiudiziale afferente alla regolarità del rito speciale, di cui all'articolo 20-bis d.lgs. numero 274 del 2000, e circa le ragioni del disposto rinvio, che ha riguardato il deposito delle note in relazione a detta questione, senza che alcun consenso sia stato espresso né alcuna documentazione sia stata legittimamente acquisita. Peraltro, l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 507 cod. proc. penumero è avvenuto, se è avvenuto, in assenza delle richieste delle parti, con la conseguenza che il materiale probatorio necessario per la decisione non poteva legittimamente trarsi dal fascicolo del Pubblico Ministero e dalle acquisizioni presso la Questura di Modena. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto per la fondatezza del primo motivo che ha carattere assorbente. 2. Si rileva che, quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. c , cod. proc. penumero , questa Corte è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può - e talora deve - accedere all'esame diretto dei relativi atti processuali tra le altre, Sez. U, numero 42792 del 31/10/2001, dep. 28/11/2001, Policastro, Rv. 220092 Sez. 4, numero 47981 del 28/09/2004, dep. 10/12/2004, Mauro, Rv. 230568, e da ultimo Sez. 1, numero 8521 del 09/01/2013, dep. 21/02/2013, Chahid, Rv. 255304 . Nel caso di specie risulta dagli atti, che il ricorrente ha anche allegato in copia al ricorso, che - nel corso dell'udienza del 15 maggio 2012, nel procedimento nei confronti dell'odierno ricorrente per il reato di cui all'articolo 10-bis d.lgs. numero 286 del 1998, l'avv. Sara Pavone, difensore di ufficio, ha sollevato eccezione di irritualità della instaurazione del giudizio ai sensi dell'articolo 20-bis d.lgs. numero 274, per la cui decisione il Giudice di pace ha disposto il rinvio dell'udienza al 13 novembre 2012, invitando le parti a depositare note scritte - con nota del 12 novembre 2012 l'avv. Pavone, rappresentando e documentando di essere residente nel comune di OMISSIS e richiamando l'articolo 6, comma 7, d.l. numero 74 del 2012, convertito con modificazioni nella legge numero 122 del 2012, ha chiesto disporsi il rinvio del procedimento penale a data successiva al 31 dicembre 2012 - all'udienza del 13 novembre 2012 il Giudice di pace, previa nomina, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, cod. proc. penumero , dell'avv. Michele Corradi, che ha insistito per l'accoglimento dell'istanza per legittimo impedimento dell'avv. Pavone, ha rigettato l'istanza non trattandosi di difesa fiduciaria, e, terminata l'istruttoria dibattimentale e assunte le conclusioni delle parti, ha dato lettura del dispositivo all'esito della camera di consiglio. 3. A norma dell'articolo 6, comma 7, d.l. numero 74 del 2012, contenente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 , convertito, con modificazioni, in legge numero 122 del 2012, nei processi penali in cui, alla data del 20 maggio 2012, una delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data, era residente nei comuni colpiti dal sisma a sono sospesi, fino al 31 dicembre 2012, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva o per la proposizione di reclami o impugnazioni b salvo quanto previsto al comma 8 che fa salva l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri e i processi con imputati in stato di custodia cautelare , il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 dicembre 2012 . L'articolo 1 del citato decreto, nel delimitare l'ambito di applicazione dei disposti interventi nel territorio dei comuni delle indicate province, richiama, tra gli altri, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'I giugno 2012, pubblicato nella G.U. numero 130 del 6 giugno 2012, che ha differito i termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, e il cui allegato 1, contenente l'elenco dei comuni danneggiati, indica, tra i comuni in provincia di Modena, sub 15 il comune di OMISSIS . 3.1. La formulazione letterale dell'indicato articolo 7, unitamente alla ratio che la sottende, resa evidente dalla prevista inoperatività della sospensione di cui al comma 6 qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa articolo 7, comma 8, ultima parte , e dalla prevista sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7, lettera a , nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 7, lettera b articolo 7, comma 9 , rinviano a ipotesi di sospensione ex lege dei termini e di rinvio di ufficio dell'udienza nei processi penali in presenza della condizione oggettiva rappresenta dalla residenza, nei comuni colpiti dal sisma e alla data del 20 maggio 2012, di una delle parti o dei loro difensori, ulteriormente connotata per questi ultimi dalla loro nomina prima della medesima data. 3.2. L'espresso riferimento anche alla residenza dei difensori nei comuni colpiti dal sisma supera dizioni meno specifiche usate negli interventi normativi operati in occasione di precedenti eventi sismici, come il riferimento generico ai soggetti che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano base operativa nelle regioni Marche e Umbria , cui era applicabile la sospensione prevista, in materia di termini processuali, dall'articolo 1 d.l. numero 364 del 1997 e che questa Corte ha ritenuto applicabile anche agli avvocati residenti nelle zone colpite dal terremoto Sez. 1, numero 6504 del 21/04/1998, dep. 03/06/1998, Copia P., Rv. 210760 , e la sospensione dei termini disposta dall'articolo 4 d.l. n 776 del 1980, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980 e prevista per le attività che si svolgevano in Basilicata e Campania, estesa a favore dei difensori delle parti private che avessero domicilio e residenza in una delle regioni terremotate Sez. 1, numero 3386 del 12/12/1980, dep. 15/04/1981, Bruno, Rv. 148399 . 3.3. Deve inoltre rilevarsi sotto concorrente profilo che la regolamentazione della materia relativa al difensore di ufficio, di cui all'articolo 97 cod. proc. penumero , è volta ad assicurare la difesa all'imputato, che non abbia nominato un difensore di fiducia o ne sia rimasto privo comma 1 , e a garantirgli l'effettività di tale difesa richiedendo - per svolgere il munus di difensore di ufficio - la capacità professionale piena, regolata dalle leggi professionali comma 2 , oltre alla sua continuità, con la previsione tassativa delle ipotesi di sostituzione del difensore di fiducia o di ufficio per mancato reperimento o comparizione ovvero abbandono della difesa comma 4 , e dell'obbligo per il difensore di ufficio di prestare il patrocinio e della sua sostituzione solo per giustificato motivo comma 5 , salva la sua cessazione dalle funzioni se viene nominato un difensore di fiducia comma 6 . Secondo i principi fissati dal consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, il nuovo codice di procedura penale, radicalmente innovando rispetto alla precedente disciplina e ispirandosi, alla luce del dettato della direttiva numero 105 della legge-delega, all'esigenza di assicurare la continuità dell'assistenza tecnico-giuridica e di garantire la concreta ed efficace tutela dei diritti dell'imputato, ha, in particolare, attuato la sostanziale equiparazione della difesa di ufficio a quella di fiducia, nel senso che anch'essa si caratterizza per l'immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa dell'incarico o all'avvenuta nomina fiduciaria. Pertanto, qualora occorra sostituire il difensore, sia esso di fiducia o di ufficio, in situazioni che, di per sé, non comportano la revoca del mandato fiduciario per l'uno o la dispensa dall'incarico per l'altro e che si possono individuare, secondo il disposto dell'articolo 97, comma 4, cod. proc. penumero , nelle ipotesi in cui il difensore non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa , il titolare dell'ufficio di difesa rimane sempre l'originario difensore designato il quale, cessata la situazione che ha dato causa alla sostituzione, può riprendere immediatamente il suo ruolo e ricominciare a svolgere le sue funzioni non richiedendo la legge, proprio per la immutabilità della difesa e per l'automatismo della reintegrazione, comunicazioni o preavvisi di sorta tra le altre, Sez. U, numero 22 del 11/11/1994, dep. 19/12/1994, Nicoletti, Rv. 199398 Sez. 2, numero 3038 del 08/06/1995, dep. 28/06/1995, Fioravanti, Rv. 202125 Sez. 1, numero 9284 del 12/07/1995, dep. 30/08/1995, Lanzara, Rv. 202229 Sez. 5, numero 3058 del 18/12/1995, dep. 19/02/1996, Derbari Mounir Ben Zaier e altro, Rv. 203827 Sez. 4, numero 3876 del 28/01/1996, dep. 29/03/1996, Proka, Rv. 204280 Sez. 2, numero 3832 del 06/06/1997, dep. 14/06/1997, Gambarotta, Rv. 208081 Sez. 1, numero 3534 del 11/05/1999, dep. 09/09/1999, Canale, Rv. 214303 Sez. 4, numero 3983 del 06/07/2000, dep. 14/09/2000, PM in proc. Ben Ateur, Rv. 217260 Sez. 1, numero 19037 del 17/03/2005, dep. 19/05/2005, Koseni, Rv. 231581 Sez. U, numero 35402 del 09/07/2003, dep. 10/09/2003, Mainente, Rv. 225363 Sez. 4, numero 10215 del 13/01/2005, dep. 16/03/2005, Fumagalli e altro, Rv. 231603 . 3.4. Si è anche osservato che la valida designazione del difensore d'ufficio è strettamente connessa al primo atto valido per cui è prevista l'assistenza del difensore, avuto riguardo alla disciplina introdotta dall'articolo 97 cod. proc. penumero , che è quella di garantire l'effettività della difesa di ufficio, la quale deve essere, pertanto, messa in relazione con l'efficace avvio dell'attività processuale per la quale è prevista l'assistenza del difensore, con la conseguenza che, nel caso di atto improduttivo di effetti perché nullo, non opera il principio di immutabilità del difensore - esteso anche al difensore di ufficio - in quanto nessuna efficace attività processuale è stata svolta tra le altre, Sez. 2, numero 12104 del 20/09/2000, dep. 23/11/2000, Palillo, Rv. 217983 Sez. 1, numero 19037 del 17/03/2005, dep. 19/05/2005, Koseni, Rv. 231581 . 4. Il Giudice di pace non ha fatto esatta interpretazione e corretta applicazione di tali principi. 4.1. L'avv. Pavone, designato difensore di ufficio del ricorrente in data antecedente al 20 maggio 2012, avendo partecipato in tale veste all'udienza del 15 maggio 2012, nel corso della quale è stata anche svolta specifica attività difensiva in relazione alla proposta eccezione processuale, da svilupparsi ulteriormente con il deposito di note scritte, ha documentato - allegando la copia fotostatica della sua carta d'identità alla istanza di rinvio dell'udienza del 13 novembre 2012, trasmessa a mezzo fax il 12 novembre 2012 - di essere residente nel comune di OMISSIS , ha dichiarato di avere in detto comune il suo studio, in conformità alle verifiche svolte dalla Cancelleria di questa Corte, e ha posto, a fondamento della richiesta e a giustificazione del rinvio del procedimento penale a data successiva al 31 dicembre 2012, il disposto dell'articolo 6, comma 7, d.l. numero 74 del 2012, convertito con modificazioni in legge numero 122 del 2012. 4.2. A fronte di dette circostanze fattuali e dei richiamati principi di diritto è erronea la decisione del Giudice di pace, che, dopo aver dato atto della presenza in atti dell'istanza di rinvio, di cui alla legge numero 122 del 2012, dell'avv. Pavone e aver nominato, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, cod. proc. penumero , l'avv. Michele Corradi, che ha insistito per l'accoglimento dell'istanza, l'ha rigettato sulla base del mero rilievo che si tratta va di difesa fiduciaria . In tal modo, il Giudice ha, invero, disapplicato, nella sussistenza delle condizioni di legge, la specifica disciplina dettata in via di urgenza, e temporalmente contenuta, per il superamento dell'emergenza, conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 e occorsa anche nel campo giudiziario, civile, penale, amministrativo e tributario, e, astraendo da ogni riferimento alla sua applicabilità di ufficio - operando il rinvio, salve, non ricorrenti nella specie, eccezioni, ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori - ha introdotto, a ragione della non ritenuta accoglibilità della, pure proposta, istanza di rinvio, un non pertinente riferimento alla difesa non fiduciaria, che al contrario è, nel diritto vigente, equiparata a quella fiduciaria, né una distinzione al riguardo è in alcun modo traibile dalla normativa speciale invocata. 4.3. All'omesso rinvio dell'udienza, che ha comportato la celebrazione del processo, senza la partecipazione del difensore di ufficio originariamente designato, non dispensato dall'incarico di ufficio, temporaneamente sostituito e legittimamente non comparso, è conseguita, pertanto, la nullità di ordine generale, assoluta e insanabile dell'ordinanza del 13 novembre 2012 e degli atti successivi, compresa la sentenza, ai sensi del combinato disposto degli articolo 178 lett. c e 179, comma primo, ultima parte, cod. proc. penumero tra le altre, Sez. 6, numero 10376 del 22/01/2008, dep. 06/03/2008, Renna, Rv. 238926 Sez. 6, numero 42110 del 14/10/2009, dep. 02/11/2009, Gaudio, Rv. 245127 Sez. 3, numero 10637 del 20/01/2010, dep. 18/03/2010, Barillà, Rv. 246338 Sez. 5, numero 21987 del 16/01/2012, dep. 07/06/2012, Balasco, Rv. 252954 . 5. Le svolte considerazioni impongono, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio al Giudice di pace di Modena, che procederà a nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace di Modena.