Il portiere che riceve l’atto è “addetto alla casa”, fino a prova contraria

La sussistenza dell’incarico del portiere dello stabile a ricevere gli atti in assenza del destinatario si ritiene presunta, riconducendo tale notificazione alla previsione di cui all’articolo 139, comma 2, c.p.c.. Sarà onere di chi sostiene il contrario fornire la relativa prova.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 332, depositata il 13 gennaio 2015. Il fatto. Il Tribunale di Roma rigettava l’appello avverso la decisione del Giudice di pace di Roma, che aveva respinto l’opposizione di una società contro una cartella esattoriale emessa per il pagamento di tre sanzioni amministrative stradali, disattendendo il motivo con il quale veniva dedotta la nullità delle relative notificazioni. Contro la decisione d’appello propone ricorso la società lamentando che il giudice di merito avrebbe erroneamente confermato l’insussistenza della nullità delle notificazioni in questione, sebbene le stesse fossero state eseguite a mani del portiere, senza aver dato atto della preventiva ricerca, prescritta dall’articolo 139 c.p.c. in assenza del destinatario, di altre persone, conviventi o addette alla casa, abilitate alla ricezione degli atti in vece del medesimo. Validità notifiche. Il Collegio, premettendo che la verifica delle modalità di notifica dei verbali, attenendo alla fase amministrativa della vicenda, integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che pertanto non può essere rinnovato in sede di legittimità, afferma che nel caso in esame il giudice d’appello ha ritenuto che le notifiche risultavano essere valide. Questo sul rilievo che il portiere dello stabile, che aveva ricevuto gli atti in assenza del destinatario, si era dichiarato a tanto “incaricato”. Presunzione dell’incarico. Pertanto, il Collegio afferma che il Giudice di merito si sia correttamente attenuto alla giurisprudenza di legittimità che ravvisa, in tali casi, «una presunzione, sia pure iuris tantum , di sussistenza di tale incarico, comportante la riconducibilità della notificazione alla previsione di cui all’articolo 139, comma 2, c.p.c (a mani di persona di famiglia o addetta alla casa) e l’onere, a carico di chi sostenga il contrario, di fornire la relativa prova». Tale prova, continua il Collegio, non è stata fornita nel caso di specie. Alla luce di tali considerazioni, la S.C. ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 26 novembre 2014 – 13 gennaio 2015, n. 332 Presidente/Relatore Petitti Ritenuto che TECNOMEDITERRANEA SERVIZI DI INGEGNERIA PER IL TERRITORIO s.r.l. impugna, con unico motivo rubricato violazione o falsa applicazione degli articolo 139 e 112 cod. proc. civ., la sentenza del Tribunale di Roma in data 27 ottobre 2010, con la quale è stato rigettato il suo appello avverso la decisione n. 3980/07 del Giudice di pace di Roma, che aveva respinto la sua opposizione avverso una cartella esattoriale emessa per il pagamento di tre sanzioni amministrative stradali, in forza di altrettanti verbali elevati dalla polizia municipale del Comune di Roma e non opposti, disattendendo il motivo con il quale era stata dedotta la nullità delle relative notificazioni; che la ricorrente lamenta che il giudice di merito avrebbe erroneamente confermato l'insussistenza della nullità delle notificazioni in questione, sebbene le stesse fossero state eseguite a mani del portiere, senza aver dato atto della preventiva ricerca, prescritta dall'articolo 139 cod. proc. civ. in assenza del destinatario, di altre persone, conviventi o addette alla casa, abilitate alla ricezione degli atti in vece del medesimo ed aggiunge - così integrando le ragioni oppositive desumibili dalla sentenza impugnata - che sarebbe stato anche omesso in tutti e tre i casi il successivo adempimento indispensabile al perfezionamento di siffatte notifiche, costituito dall'avviso al destinatario con lettera raccomandata; che resiste con controricorso l'ente territoriale (oggi Roma Capitale), mentre non ha svolto attività difensiva la società esattrice EQUITALIA GERIT s.p.a.; che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti; che all'esito dell'adunanza camerale del 7 febbraio 2014, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 5437/2014, vista la precedente ordinanza del 23 ottobre 2013, con la quale era stata disposta la notificazione dell'avviso di udienza alla parte ricorrente, con invito a munirsi di nuovo difensore, atteso il sopravvenuto impedimento legale dell'Avvocato Staniscia a rappresentarla e difenderla, ha disposto il rinnovo della notificazione al legale rappresentante della società ricorrente, espletati gli opportuni accertamenti; che la trattazione della causa è stata quindi fissata per l'adunanza camerale del 26 novembre 2014. Considerato che il precedente relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione: «[...] Il relatore ritiene che il ricorso si palesi immeritevole di accoglimento. Premesso, infatti, che la verifica delle modalità di notifica dei verbali, attenendo alla fase amministrativa della vicenda, integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che non può pertanto essere rinnovato da questa Corte (il cui accesso diretto è limitato ai soli atti del processo civile, nel caso di denuncia di vizi ex articolo 360 n. 4 c.p.c), deve rilevarsi che nel caso di specie il giudice a quo ha verificato le notifiche e rilevato che le stesse risultavano valide, sul rilievo (costituente accertamento di fatto non censurabile in questa sede) che il sottoscrivente portiere dello stabile, che aveva ricevuto gli atti in assenza del destinatario, si era dichiarato a tanto incaricato . Conseguentemente il giudice si è correttamente conformato alla giurisprudenza di legittimità, ravvisante in siffatti casi una presunzione, sia pure iuris tantum, di sussistenza di tale incarico, comportante la riconducibilità della notificazione alla previsione di cui al secondo comma dell'articolo 139 c.p.c. (a mani di persona di famiglia o addetta alla casa, etc.) e l'onere, a carico di chi sostenga il contrario, di fornire la relativa prova [v. nn. 1491/00,24798/05, 6602/09 (rette: 6602/99)1, prova che nella specie non è stata fornita, essendosi l'opponente, poi appellante, limitata, come ancora nella presente sede, ad invocare le disposizioni di cui al terzo e quarto comma regolanti la notifica a mani del portiere in quanto (e solo) tale e non quale persona addetta all'abitazione, specificamente incaricata dal destinatario alla ricezione. Sotto tale profilo il mezzo d'impugnazione difetta di specificità, non attaccando la particolare ratio decidendi esposta dal giudice di secondo grado a sostegno della reiezione del gravame. Si propone, conclusivamente, dichiararsi inammissibile,o comunque, rigettarsi il ricorso»; che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di sorta; che il ricorso deve quindi essere rigettato; che, in applicazione del criterio della soccombenza, la società ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore di Roma Capitale, delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo, mentre non vi è luogo a provvedere nei confronti dell'intimata Equitalia Sud s.p.a. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di Roma Capitale, che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre ad euro 100,00 per esborsi, agli accessori di legge e alle spese generali.