Equitalia condannata alle spese di giudizio? Era contumace, quindi non deve tirar fuori un euro

A proporre il procedimento è stato il Ministero dell’Interno mentre Equitalia era contumace in sede di merito, per questo non deve essere condannata al pagamento delle spese.

Il caso. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28513/2013 depositata lo scorso 20 dicembre, si è espressa sul ricorso presentato da Equitalia, dopo che i giudici di appello avevano accolto l’opposizione di una società avverso una cartella esattoriale relativa al pagamento, preteso dal Ministero dell’Interno, di una sanzione amministrativa stradale. La questione, in pratica, verte sulla condanna alle spese a cui il giudice di secondo grado aveva condannato Equitalia, anche se contumace. Bisogna tener conto del fatto che Equitalia era contumace nel giudizio di merito. La S.C., accogliendo le doglianze della società esattrice, secondo cui era stato solo il Ministero a proporre indebitamente il procedimento di riscossione, cassa la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di condanna alle spese a carico di Equitalia, tenuto conto della contumacia in sede di merito della stessa società esattrice.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 26 novembre – 20 dicembre 2013, n. 28513 Presidente Goldoni – Relatore Piccialli Fatto e diritto La società Equitalia Sud ricorre con tre motivi, rispettivamente deducenti violazione dell'art. 91 c.p.c., in rel. agli artt. 3, 24, 25 Cost., insufficiente motivazione, violazione dell'art. 12 D.P.R. 602/73,201,206 C.d.S, in rei. art. 3 Cost.,avverso la sentenza in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell'appello proposto dalla soc. Rossi Transworld ed in riforma della sentenza n. 42086/09 del GAP. di Roma, il tribunale capitolino, nell'accogliere l'opposizione della società anzidetta avverso una cartella esattoriale, relativa al pagamento, preteso dal Ministero dell'Interno, di una sanzione amministrativa stradale, ha condannato anche la contumace esattrice, odierna ricorrente, in solido con detta amministrazione, alle spese del giudizio. Il ricorso, cui non hanno resistito le parti intimate, ad avviso del relatore dovrebbe essere accolto, per la manifesta fondatezza delle censure contenute nei tre connessi motivi. L'opposizione, infatti, è stata accolta non per vizi propri della cartella esattoriale, della relativa notificazione o per altre ragioni imputabili alla società esattrice, bensì per la ravvisata inidoneità del titolo esecutivo, sulla base del quale l'amministrazione creditrice aveva iscritto a ruolo la pretesa sanzionatoria, senza tener conto che il processo verbale di contestazione dell'infrazione era stato opposto e che la relativa opposizione era stata parzialmente accolta accertamento che non ha formato oggetto di impugnazione da parte dell'amministrazione . Conseguentemente immotivata e priva di alcuna giustificazione, in un contesto nel quale legittimato passivo in relazione alle ragioni oppositive era soltanto il ministero che aveva indebitamente promosso il procedimento di riscossione, risulta la condanna alle spese dell'esattoria, che non avrebbe potuto sindacare l'indebita iscrizione a ruolo della sanzione. Si propone conclusivamente la cassazione senza rinvio, limitatamente a detta condanna, della sentenza impugnata . Tanto premesso, sulla scorta delle ragioni esposte dal relatore, cui non hanno seguito osservazioni delle parti o del P.G. e che il collegio condivide integralmente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata limitatamente alla statuizione di condanna alle spese a carico di Equitalia Sud s.p.a., che va eliminata direttamente in questa sede ex art. 384 co. 3 u.p. c.p.c., senza ulteriore pronunzia, tenuto conto della contumacia in sede di merito della società esattrice. Le spese di questo grado, invece, tenuto conto della soccombenza vanno poste a carico della società che aveva proposto, in sede di merito, l'opposizione, e dichiarate irripetibili nei confronti del ministero, che non ha resistito all’impugnazione, né ha dato causa alla suddetta indebita condanna. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alla spese adottata nei confronti della società Equitalia Sud s.p.a., statuizione che elimina. Condanna la società Rossi Transworld s.a.s. al rimborso delle spese del presente giudizio a favore della suindicata ricorrente, in misura di complessivi Euro 700,00,di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge, dichiarando irripetibili quelle tra quest'ultima ed il Ministero dell'Interno.