È possibile disporre il sequestro preventivo finalizzato alla c.d. confisca allargata ex art. 12-sexies d.l. n. 306/1982, convertito nella l. n. 356/1992 e succ. mod., nel caso di reati contemplati da tale norma anche nella forma del tentativo aggravato di cui all’art. 7 l. n. 203/1991? La questione alle Sezioni Unite.
Sulla questione la Cassazione con ordinanza n. 5378/18, depositata il 5 febbraio. Il caso. Il GIP presso il Tribunale di Napoli disponeva, ex art. 321 c.p.p. e 12- sexies d.l. n. 306/1992 convertito con modificazioni nella legge n. 356/1992, il sequestro preventivo di numerosi beni mobili ed immobili appartenenti ai coniugi N.G.G. e D.M.I., essendo quest’ultimo indagato e sottoposto a misura cautelare custodiale personale per il reato di concorso in tentata estorsione aggravata ex art. 7 l. 203/1991. Il Tribunale del Riesame di Napoli accoglieva solo parzialmente l’istanza di riesame, disponendo la restituzione di una parte dei beni e mantenendo il sequestro per il resto. Avverso l’ordinanza de qua entrambi i coniugi proponevano ricorso per Cassazione lamentando, tra gli altri motivi, l’erronea applicazione degli artt. 1 e 56 c.p. e 12-sexies della l. n. 356/1992, nonché l’assenza di motivazione relativamente all’applicazione del sequestro preventivo ex art. 12-sexies all’ipotesi del delitto tentato. Il contrasto giurisprudenziale. La Seconda sezione Penale della Suprema Corte rilevava la sussistenza, nella giurisprudenza di legittimità, di un contrasto relativamente al seguente quesito giuridico se sia possibile disporre il sequestro preventivo finalizzato alla c.d. confisca allargata ex art. 12- sexies d.l. n. 306/1982, conv. nella l. n. 356/92 e succ. mod., nel caso di violazione dei reati contemplati da tale norma, anche nella forma del tentativo aggravato dall’art. 7 l. n. 203/91 . In altri termini, il problema è afferente l’applicazione rectius , l’applicabilità dell’istituto de quo nelle ipotesi dei delitti tentati anche se aggravati in termini di agevolazione o metodo mafioso, cioè se nel novero dei delitti presupposti debbano ricomprendersi anche quelli commessi in forma tentata. In effetti, il legislatore, nell’ultimo intervento normativo ex l. n. 161/2017 non ha espressamente risolto la questione, limitandosi a riscrivere il catalogo dei reati per i quali è possibile applicare la confisca in questione. Donde, la Corte Regolatrice ha ritenuto di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite. Il primo orientamento. Da un lato, l’orientamento secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all’art. 12- sexies d.l. n. 306/1992 e successive modifiche non può essere disposto in relazione al reato di estorsione tentata, poiché l’istituto in esame si riferisce ai soli reati consumati e non anche ai delitti tentati in altre parole, la confiscabilità e, prima ancora, la sequestrabilità dei beni ex art. 12- sexies dovrebbe dunque intendersi limitata solamente ai delitti consumati e non anche ai delitti tentati, e ciò sulla scorta dello stesso tenore testuale della norma che, non menzionando espressamente il tentativo, non sarebbe suscettibile di interpretazione estensiva. Secondo tale orientamento, infatti, il delitto tentato costituisce una autonoma fattispecie criminosa, risultante dalla combinazione di una norma principale, ovvero la norma incriminatrice, e di una norma secondaria, prevista dall’art. 56 c.p., con la conseguenza che gli effetti sfavorevoli previsti con specifico richiamo a determinate norme incriminatrici debbono intendersi riferiti alla sola ipotesi di reato consumato e non anche al tentativo in quanto le norme sfavorevoli devono ritenersi di stretta interpretazione. Donde, la confisca di cui all’art. 12- sexies non può essere disposta neppure nel caso in cui si tratti di tentata estorsione aggravata ex art. 7 l. n. 203/91, perché anche in tal caso si avrebbe una illegittima estensione della portata della norma in malam partem attesa la autonomia del delitto tentato. Il secondo e contrapposto orientamento. Dall’altro, la tesi opposta, secondo cui il chiaro richiamo contenuto nel comma primo dell’art. 12- sexies al caso di condanna per il delitto di cui all’art. 629 c.p., in mancanza di ulteriori specificazioni, non autorizza alcuna distinzione fra reato consumato e reato tentato, in quanto non collega la confisca al provento o al profitto di quel reato, bensì ai beni di cui in condannato non può giustificare la provenienza lecita fermo restando che il generico riferimento contenuto nel secondo comma dell’art. 12- sexies ai delitti aggravati in termini di agevolazione o metodo mafioso, indipendentemente dallo specifico titolo di reato, è chiaramente comprensivo di ogni delitto in tal guisa aggravato, consumato o tentato che sia. Pertanto, secondo tale orientamento, è assolutamente legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca allargata in relazione al reato di tentata estorsione aggravata ex art. 7 l. 203/91.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, ordinanza 9 gennaio 5 febbraio 2018, n. 5378 Presidente Diotallevi Relatore De Crescienzo Ritenuto in fatto Con decreto 26.6.2017, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, ex artt. 321 cod. proc. pen. e 12 sexies d.l. 8.6.1992 n. 306 convertito con modificazioni nella legge 7.7.1992 n. 356 , disponeva il sequestro preventivo di svariati beni mobili ed immobili appartenenti ai coniugi N.G.G. e D.M.I. , siccome quest’ultimo indagato e sottoposto a misura custodiate personale confermata dal Tribunale del riesame, per il delitto di concorso in tentata estorsione aggravata ex art. 7 l. 203/1991, commessa tra il omissis e omissis ai danni degli imprenditori D.G. . Sia la N. che il D.M. ricorrevano al Tribunale del riesame di Napoli chiedendo l’annullamento del decreto cautelare reale denunciando a l’illegittimità della misura siccome applicata per un’ipotesi tentata estorsione aggravata ex art. 7 l. n. 203/91 non prevista dall’art. 12 sexies l. cit. b la mancanza del presupposto giustificativo del sequestro, cioè la sproporzione tra il valore del patrimonio e i redditi. Il Tribunale del riesame con ordinanza 12.7.2017 accoglieva parzialmente l’istanza di riesame disponendo il dissequestro e la restituzione di tutti i beni acquisiti al patrimonio dei coniugi nel periodo 1997 - 2015 essendo indimostrato il presupposto della sproporzione tra il valore dei beni sequestrati e la capacità reddituale dei ricorrenti. Il Tribunale, nella stessa ordinanza, ritenendo invece non giustificabili gli acquisti effettuati dai ricorrenti nell’anno 2016 alla luce delle complessive entrate reddituali della famiglia dell’indagato, manteneva il sequestro di una quota di proprietà di un’imbarcazione di dodici metri acquistata dal D.M. nell’anno 2016 nonché del saldo Euro 48.126,74 del conto corrente omissis acceso presso il Banco di Napoli ed intestato alla N.G. . In punto di diritto, il Tribunale del riesame, respingeva la tesi della difesa dell’illegittimità del sequestro siccome esorbitante dalla previsione normativa, facendo applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità Cass. sez. 1 n. 45175/16 n. 45173/16 n. 45172/16 n. 45714/16 ritenuta più convincente di quella richiamata dai ricorrenti. Il D.M. e la N.G. , con separati atti, tramite i rispettivi difensori, ricorrono pertanto per Cassazione avverso la suddetta ordinanza chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 1 ricorsi N. e D.M. ex art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 1 e 56 cod. pen. e 12 sexies l. n. 356/1992, ed assenza di motivazione relativamente all’applicazione del sequestro preventivo ex art. 12 sexies l. 356/1991 all’ipotesi del delitto tentato. 2 ricorso N. ex art. 606 comma 1 lett. c cod. proc. pen., inosservanza dell’art. 324 comma 7 in relazione dell’art. 309 comma ultima parte del codice di rito per difetto di motivazione relativamente alla mancanza di un’autonoma valutazione da parte del GIP degli indizi dimostrativi di una fittizia intestazione di beni in capo alla N.G. 3 ricorso N. ex art. 606 comma 1 lett. b cod. proc. pen., violazione dell’art. 12 sexies l. 356/1992 e difetto di motivazione con riferimento alla indimostrata intestazione fittizia dei beni sequestrati e dell’indimostrata inesistenza di un’autonoma capacità reddituale da parte della ricorrente. Il Procuratore Generale di questa Corte ha concluso chiedendo, in accoglimento del primo motivo di ricorso, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Ritenuto in diritto 1. Il primo motivo di ricorso, dirimente ai fini della decisione nel caso di un suo accoglimento, con assorbimento di ogni ulteriore questione, impone la risposta al seguente quesito se sia possibile disporre il sequestro preventivo finalizzato alla c.d. confisca allargata ex art. 12 sexies d.l. 8.6.1992 n. 306, conv. nella l. n. 356/92 e succ. mod., nel caso di violazione dei reati contemplati dalla predetta norma, anche nella forma del tentativo aggravato dall’art. 7 l. n. 203/91 . Il problema si pone in particolare in relazione al fatto che la misura cautelare reale costituisce il necessario presupposto dell’esecuzione della c.d. confisca allargata, disciplinata dall’art. 12 sexies d.l. n. 306/1992, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, oggetto di svariati interventi legislativi, succedutisi nel tempo sino ad arrivare alla L. 17 ottobre 2017, n. 161, e all’ancora più recente L. 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148. 2. L’istituto venne introdotto nel sistema penale in seguito ai gravissimi episodi criminali del 1992 per offrire inizialmente un ulteriore efficace strumento per il contrasto alla criminalità organizzata. L’art. 12 sexies d.l. n. 306/1992, infatti, non ha come presupposto la derivazione dei beni dall’episodio criminale per cui la condanna è intervenuta ma impone la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato o colui al quale è stata applicata la pena ex art. 444 c.p.p. per uno dei reati elencati nel medesimo articolo non possa giustificare la provenienza e in ordine ai quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica. La Corte di cassazione v., Sez. un. n. 920 del 17 dicembre 2003 - Montella , ha sottolineato l’irrilevanza del requisito della pertinenzialità sottolineando come la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che il loro valore superi il provento del reato per il quale è intervenuta la condanna e che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al medesimo reato né si richiede l’accertamento della derivazione dei beni da confiscare dall’attività illecita del condannato, in quanto si finirebbe per allargare indefinitamente il thema decidendum. 3. In ordine alla natura della confisca disciplinata ex art. 12 sexies d.l. n. 306/1992, pur non mancando posizioni dottrinarie contrarie, la giurisprudenza ha costantemente affermato che trattasi di misura di sicurezza v. ad es. S.U. n. 29022 del 30.5.2001, n. 33451/2014 e n. 31617/2015, che hanno qualificato la misura come misura di sicurezza atipica con funzione anche dissuasiva, parallela all’affine misura di prevenzione antimafia, introdotta dalla L. n. 575/1965, ove l’atipicità vale a differenziarla dalle confische richiedenti il nesso di derivazione del bene da confiscare con il reato commesso . 3.1 Uno dei punti più problematici connessi all’applicazione dell’istituto si è rivelato essere quello relativo alla sua applicazione nelle ipotesi dei delitti tentati anche se aggravati ex art. 7 l. n. 203/91. Il legislatore non ha risolto espressamente il problema relativo al se nel novero dei delitti presupposti debbano ricomprendersi anche quelli commessi in forma tentata, anche se l’ultimo intervento legislativo ex L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha rimodellato la struttura dell’articolo in questione, riscrivendo ed allineando il catalogo dei reati per i quali è possibile applicare la confisca in questione. L’art. 12 sexies d.l. n. 306/1992, nel testo riscritto, richiama complessivamente i delitti di cui all’art. 51 comma 3-bis c.p.p. e colloca in elenco progressivo i delitti non indicati nell’art. 51 co. 3-bis c.p.p., presenti precedentemente, oltre che nel comma 1, nei commi 2 e 2 quater d.l. n. 306/1992, che vengono conseguentemente abrogati. 4. Ciò premesso rispetto al problema relativo alla possibilità di disporre il sequestro ex art. 12 sexies d.l. 8.6.1992 n. 306 anche nel caso di violazione nella forma del tentativo delle norme penali sostanziali ivi richiamate, per l’applicazione della successiva confisca, ed in particolare nell’ipotesi della tentata estorsione aggravata ex art. 7 l.c., nel panorama giurisprudenziale si rinvengono tre diversi opzioni interpretative che possono essere così riassunte. 4.1 Secondo una prima tesi Cass. sez. 2 n. 36001 del 2010, Fasano in Ced Cass. rv. 248164 Cass. sez. 5 n. 38988 del 16.1.2013, PM in proc. Musolino in Ced Cass. rv 257568 Cass. sez. 5 n. 2164 del 12.6.2013, Sannino e altro, in Ced Cass. rv. 258821 il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all’art. 12 sexies d.l. 8.6.1992 n. 306 e successive modifiche non può essere disposto in relazione al reato di estorsione tentata. La motivazione resa a giustificazione del principio affermato in un caso di tentata estorsione non aggravata v. sentenza n. 36001/2010 cit. poggia principalmente sulla considerazione che la disposizione in esame si riferisce fra gli altri, al delitto di cui all’art. 629 cod. pen. ai soli reati consumati e non anche ai delitti tentati infatti, proprio perché dotati di una propria autonomia strutturale, ai reati tentati non possono essere estesi gli effetti sfavorevoli previsti con specifico richiamo a determinate norme incriminatrici senza previsione alle ipotesi del delitto tentato. La confiscabilità e prima ancora la sequestrabilità dei beni ex art. 12 sexies dovrebbe dunque intendersi limitata solamente al delitto consumato di estorsione e non anche al relativo delitto tentato, e tanto alla stregua del tenore testuale della norma che, non menzionando espressamente il tentativo, non sarebbe suscettibile di interpretazione estensiva. I richiamati arresti di legittimità, infatti, hanno rimarcato come il delitto tentato costituisca fattispecie criminosa autonoma risultante dalla combinazione di una norma principale - la norma incriminatrice - e di una norma secondaria, prevista dall’art. 56 c.p. che gli effetti sfavorevoli, previsti con specifico richiamo a determinate norme incriminatrici debbono intendersi riferiti alla sola ipotesi di reato consumato e non anche al tentativo in quanto le norme sfavorevoli devono ritenersi di stretta interpretazione ed hanno rammentato che la giurisprudenza di legittimità ha fatto costante applicazione di tale principio, escludendo la praticabilità di un esercizio ermeneutico in malam partem, comportante un ampliamento della portata precettiva della norma, in tema di esclusione della causa di non punibilità per l’estorsione, prevista dall’art. 649 cod. pen. u. c. per i fatti commessi in danno dei congiunti, applicabile solamente al reato consumato e non alla corrispondente fattispecie tentata che costituisce figura criminosa autonoma a sé stante e dà luogo ad un autonomo titolo di reato . Tale principio è stato ancora ribadito Cass. sez. 5 n. 26433 del 17.2.2015, Abbate e altri, in Ced Cass. rv. 263988 , sottolineandosi che la confisca di cui al citato articolo 12 sexies d.l. 306/1992 non può essere disposta neppure nel caso in cui si tratti di estorsione per delitto tentato aggravato ex art. 7. l. 203/1991, secondo la previsione originaria dell’art. 12 sexies comma 2 d.l. 306/1992, perché anche in tal caso si avrebbe un’illegittima estensione della portata della norma in malam partem attesa la già richiamata autonomia del delitto tentato. 4.2. La Seconda sezione penale di questa Corte, interrogandosi sul rapporto intercorrente tra il primo e il secondo comma dell’art. 12 sexies della citata legge e sulla portata estensiva contenuta proprio nel comma 2, ha ritenuto che la confisca prevista dall’art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. nella legge 8 luglio 1992, n. 356, può essere disposta a seguito di una condanna per uno dei delitti elencati dal comma 1, nonché, ai sensi del comma successivo allora vigente n.d.r. , per il delitto di contrabbando di cui all’art. 295, comma 2, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e per qualsiasi altro delitto che, pur non rientrando nel catalogo di cui all’art. 12-sexies, comma 1, sia però aggravato dall’art. 7, d.l. 13 maggio 1991, numero , convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203. Nella suddetta decisione è stato dunque affermato che il rinvio al primo comma deve intendersi solo alla seconda parte del primo comma e cioè quella che stabilisce che è sempre disposta la confisca del denaro e, quindi, solo alla confisca, in quanto il secondo comma, prevede due ipotesi di ulteriore allargamento del catalogo dei reati per i quali dev’essere disposta la confisca a delitto espressamente previsto, ossia quello di contrabbando di cui all’art 295/2 T.U. D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 b delitti aggravati dall’art. 7 ossia qualsiasi altro delitto che, pur non rientrante nel catalogo di cui all’art. 12 sexies II comma in esso dovendosi comprendere anche l’art 295/2 T.U. D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 , sia aggravato dall’art. 7 Pertanto il secondo comma, dev’essere così letto le disposizione del primo comma relative alla confisca si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 per un delitto diverso da quelli già previsti nel primo comma ove sia aggravato dall’art. 7 legge cit. . Rimaneva tuttavia esclusa la possibilità che il secondo comma dell’art. 12 sexies d.l. 306/1991 si estendesse anche alle ipotesi di reato tentato aggravato ex art. 7 l. 203/1991, giustificando la decisione con l’affermazione, in base alla quale quando la legge indica il solo lemma delitto , il medesimo deve intendersi come delitto consumato e ciò perché, essendo il tentativo un reato del tutto autonomo rispetto a quello consumato, gli effetti sfavorevoli previsti da una determinata norma, devono ritenersi di stretta interpretazione, e non possono estendersi anche, salvo espressa previsione normativa, al delitto tentato Cass., Sez. 2, 21/09/2017 n. 47062, CED n. 271048 . 4.3 Rispetto a queste posizioni e, per quanto di interesse già rispetto al delitto tentato di estorsione, la Sezione prima di questa Corte ha scelto una opzione interpretativa opposta Cass. sez. 1 n. 27189 del 28.5.2013, Guarnieri, in Ced Cass. rv. 255633 . È stato infatti affermato che il chiaro richiamo contenuto nell’art. 12 sexies, comma 1, al caso di condanna per il delitto di cui all’art. 629 cod. pen., in mancanza di ulteriori specificazioni, non autorizza alcuna distinzione fra reato consumato e reato tentato, in quanto non collega la confisca al provento o al profitto di quel reato, bensì ai beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza lecita, indipendentemente dalla loro fonte che si presume derivante dalla complessiva attività illecita del soggetto . Successivamente, con sentenza v. Cass. sez. 1 n. 45172 del 12.6.2016, Masullo, non massimata , sempre la Sezione prima, ritornando sul tema, ed avendo riguardo alle ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 12 sexies l. 203/1991, ha affermato che il generico riferimento ai delitti aggravati ex art. 7 agevolazione o metodo mafioso , indipendentemente dallo specifico titolo di reato, è chiaramente comprensivo di ogni delitto in tal guisa aggravato, consumato o tentato che sia v. Cass. sez. 1 n. 45172 del 12.6.2016, Masullo, non massimata . La Corte, dunque, nell’ipotesi in cui il reato tipico è rappresentato da un tentativo di estorsione aggravato dall’art. 7 L. 203/1991 ha ritenuto consentito il sequestro preventivo funzionale alla confisca allargata in relazione al reato di estorsione tentata la conclusione contraria non è apparsa condivisibile proprio in base al tenore testuale del comma 2 dell’art. 12 sexies, ai sensi del quale le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo , laddove il generico riferimento ai delitti, aggravati ex art. 7 agevolazione o metodo mafioso , indipendentemente dallo specifico titolo di reato, sarebbe chiaramente comprensivo di ogni delitto in tal guisa aggravato, consumato o tentato che sia. Tale opzione ermeneutica non solo si mostrerebbe aderente al chiaro ed insuperabile dato testuale, coerente con la finalità dell’istituto, diretto a contrastare le forme di accumulazione patrimoniale illecita in presenza della commissione di un fatto-reato formalizzato come indice rivelatore di una particolare pericolosità soggettiva, ma anche in linea con la lezione interpretativa di questa Corte in tema di inapplicabilità dell’indulto elargito con legge 31 luglio 2006 n. 241 alle pene inflitte per reati in relazione ai quali ricorre la circostanza aggravante dell’agevolazione o metodo mafioso . Tale formula, infatti, al pari di quella di cui all’art. 12 sexies co.2, non contenendo specificazioni di norme incriminatrici e titoli, include, come è stato ripetutamente affermato, fattispecie consumate e tentate ex multis sez. 1 n. 41755 del 16/09/2014, Mobilia, Rv. 260525 Sez. 1 n. 35502 del 18/06/2014, Bisogni, Rv. 260286 . Per tali ragioni, secondo la Prima sezione ricorre ndo nel caso in esame una delle condizioni essenziali ed imprescindibili per l’imposizione del vincolo e cioè l’astratta configurabilità di una fattispecie di reato espressamente contemplata dalla norma di riferimento . Il principio illustrato è stato ribadito negli stessi termini sempre dalla Prima sezione penale con altre due sentenze non massimate pronunciate nello stessa udienza a collegio invariato e con differenti relatori Cass. sez. 1 n. 45173/2016 e n. 45174/2016 . 4.4. Peraltro, deve essere evidenziato che, nella sentenza n. 47062/17 della Seconda sezione penale sopraricordata, la Corte non ha confutato in modo specifico nessuno degli argomenti spesi nelle decisioni n. 45172/2016 n. 45173/2016 e n. 45174/16 della Prima sezione penale, sicché allo stato sono da ritenersi non superate le argomentazioni espresse nelle suindicate sentenze conseguentemente deve ritenersi cristallizzato un contrasto, in merito alla compatibilità del sequestro preventivo finalizzato alla c.d. confisca allargata rispetto al delitto tentato, anche se aggravato dall’art. 7 legge n. 203/91, che vede contrapposti due diversi criteri interpretativi. Il primo sostenuto nelle decisioni della quinta sezione e, limitatamente al punto in questione, da una sentenza della Seconda sezione penale si fonda su un’interpretazione letterale dell’art. 12 sexies l. cit., mentre il secondo proprio delle decisioni della Prima sezione penale è giustificato in forza di una diversa interpretazione letterale, teleologica e sistematica della citata disposizione. 4.5. Pur non essendo la questione in oggetto interessata, ratione temporis , dalle modifiche normative intervenute sull’art. 12 sexies d.l. n. 306/92, in base all’art. 31 del d.l. n. 148/2017, conv. nella l. n. 161/2017, appare opportuno fare riferimento anche al quadro normativo ridefinito in base all’intervento legislativo suindicato. Il legislatore, infatti, con la norma da ultimo citata ha integralmente riscritto il primo comma dell’art. 12 sexies cit., aggiornando il catalogo dei reati per la cui condanna è sempre disposta la confisca del denaro e dei beni o delle altre utilità di cui l’imputato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. L’aggiornamento del catalogo dei c.d. reati spia ai fini dell’adozione del provvedimento di confisca è stato attuato dal legislatore, da un lato, attraverso il richiamo ai delitti previsti dall’art. 51 comma 3 bis cod. proc. pen. e dall’altro con un’indicazione puntuale di fattispecie penali fra le quali si rinviene il delitto di cui all’art. 629 cod. pen. individuate nominatim. La novella infatti riscrive integralmente l’articolo sexies, d.l. numero /1992 inserendo nel comma 1 i delitti che consentono la confisca in esame, prima dispersi nei commi 1, 2 e 2 quater, richiamando i delitti di cui all’art. 51, comma bis c.p.p., attraverso un rinvio mobile che eviterà, come accaduto in passato, di introdurre nuovi delitti nell’art 51 comma bis c.p.p. senza aggiornare l’articolo sexies, pur ricorrendo le medesime finalità. Sono perciò stati espunti dal nuovo testo tutti i delitti richiamati dall’art. 51, comma bis salvo l’art. 260 d.lgs. 152/2006, inutilmente ripetuto per un difetto di coordinamento vengono poi elencati i delitti non richiamati dall’art. 51, c.3 bis, c.p.p., presenti precedentemente nei commi 1, 2 e 2-quater, d.l. numero /92 gli ultimi due abrogati , previsti dal codice penale e da leggi speciali, a eccezione di quelli introdotti di recente dal d.lgs. n. 202/2016. Per le fattispecie di reato espressamente richiamate nel comma 1 dell’art. 12 sexies l.c. il legislatore, pur non formulando alcuna previsione estensiva alla ipotesi del tentativo, ha tuttavia indifferentemente richiamato tutti i delitti, consumati o tentati, riconducibili alla previsione di cui all’art. 51, comma bis, e, dopo l’elencazione singulatim , dei delitti già presenti, ha fatto riferimento generico alla categoria dei delitti, senza specificare alcuna tipologia, aggravati ex art. 7 l. n. 203/1992. L’estensione dell’art. 12 sexies ai delitti tentati, aggravati dall’art. 7 non sembra dunque confliggere con la ratio della norma. La scelta del legislatore è stata, infatti, quella di individuare delitti spia, allarmanti, idonei a ritenere l’esistenza di un’accumulazione economica ingiustificata e comunque la presenza di un’attività criminale, a sua volta espressione e strumento di ulteriori delitti. Ciò appare un’ ipotesi assolutamente concreta nel caso del delitto tentato, aggravato dall’art. 7 della l. n. 203/1992, ed in particolare per il delitto di tentata estorsione aggravata , che costituisce una forma di reato comunque allarmante e indice di una capacità criminale, che pur arrestandosi prima della consumazione, può ritenersi connotata da disvalore analogo o addirittura superiore rispetto a taluni reati consumati, cui è collegata la confisca, come desumibile dal trattamento sanziona-torio ad essi riservato, e ai quali perciò può ritenersi coerentemente legato un intervento quale quello previsto dalla misura di sicurezza di cui si discute. 5. Pertanto, per quanto qui di maggiore interesse, valutazione dell’ipotesi di delitto di tentata estorsione aggravata ex art. 7 l. 203/1991 , sembra che l’intervento legislativo tenda a recuperare l’opzione interpretativa valorizzata dalla Prima sezione penale, in una riscrittura unitaria delle fattispecie normative, anche attraverso l’eliminazione dei commi 2 e 2 quater della originaria disciplina. Alla luce di tali considerazioni, e in base alla data di commissione del reato, i termini del contrasto giurisprudenziale relativo all’estensione dell’applicazione dell’articolo sexies d.l. n. 306/1992 e il loro superamento richiedono la rimessione degli atti alle Sezioni Unite di questa Corte, ex art. 618 c.p.p., in relazione alla seguente questione di diritto se sia possibile disporre il sequestro preventivo finalizzato alla c.d. confisca allargata ex art. 12 sexies d.l. 8.6.1992, n. 306, conv. nella l. n. 356/92 e succ. mod., nel caso di violazione dei reati contemplati da tale norma, anche nella forma del tentativo aggravato dall’art. 7 l. n. 203/91 . P.Q.M. Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.