IVA al 10% per le prestazioni sanitarie da coop in relazione a contratti stipulati dopo il 2013

Con la risoluzione numero /E dello scorso 13 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate dirime un quesito in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni della Legge di Stabilità 2013 relative alle prestazioni socio-sanitarie fornite da società cooperative in esecuzione di contratti di appalto o di convenzioni con il Servizio Sanitario Regionale.

Vince la data. La data di stipula del contratto di appalto o della convenzione è l’unico discrimine per decidere se una prestazione sanitaria resa da cooperativa in esecuzione di una convenzione con il SSR debba essere assoggettata ad IVA con aliquota al 10%, in conformità alle disposizioni della Legge di Stabilità dello scorso anno, o rientri nell’ambito applicativo della normativa previgente esenzione o, in alternativa, aliquota al 4% . A nulla rileva il fatto che la Cooperativa Sociale eroghi prestazioni esclusivamente sanitarie in virtù dell’accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale, e si ritenga, dunque, gestore di servizio pubblico . In sintesi è questa l’interpretazione che emerge dalla lettura della risoluzione n. 93/E del 13 dicembre 2013. Quale il corretto trattamento tributario? L’Agenzia delle Entrate, rispondendo a un quesito postole da una Cooperativa Sociale, ha evidenziato l’evoluzione della norma e della prassi sulla materia. Essa, in particolare, ha ricordato che l’art. 1, commi da 488 a 490, Legge 228/2012 c.d. Legge di Stabilità 2013 , ha modificato la disciplina IVA relativa alle prestazioni sanitarie indicate al numero 41 bis, tabella A, parte II, D.P.R. 633/1972, svolte da cooperative prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, di ricovero e cura da enti ospedalieri, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare, e, più in generale, prestazioni di cui ai nn. 18, 19, 20, 21 e 27-ter, dell’art. 10, D.P.R. 633/1972 , introducendo il numero 127-undevicies nella tabella A citata e prevedendo per le prestazioni summenzionate l’applicazione dell’aliquota del 10%. Le disposizioni si applicano, sempre secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2013, alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013 . Quindi nell’ipotesi di esercizio di prestazioni sanitarie riabilitative svolte da società cooperative, la risoluzione n. 93/E/2013 afferma quanto segue - si applicherà l’aliquota del 10% in esecuzione di contratti/convenzioni stipulati dopo il 31.12.2013 - si applicherà l’aliquota del 4% o, in alternativa, il regime di esenzione di cui all’art. 10, D.P.R. 633/1972, se i contratti sono stipulati entro il 31.12.2013. fonte www.fiscopiu.it

OK_TP_FISCO_13Ris93E