IVA al 10% per le prestazioni sanitarie da coop in relazione a contratti stipulati dopo il 2013

Con la risoluzione numero 93/E dello scorso 13 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate dirime un quesito in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni della Legge di Stabilità 2013 relative alle prestazioni socio-sanitarie fornite da società cooperative in esecuzione di contratti di appalto o di convenzioni con il Servizio Sanitario Regionale.

Vince la data. La data di stipula del contratto di appalto o della convenzione è l’unico discrimine per decidere se una prestazione sanitaria resa da cooperativa in esecuzione di una convenzione con il SSR debba essere assoggettata ad IVA con aliquota al 10%, in conformità alle disposizioni della Legge di Stabilità dello scorso anno, o rientri nell’ambito applicativo della normativa previgente esenzione o, in alternativa, aliquota al 4% . A nulla rileva il fatto che la Cooperativa Sociale eroghi prestazioni esclusivamente sanitarie in virtù dell’accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale, e si ritenga, dunque, gestore di servizio pubblico”. In sintesi è questa l’interpretazione che emerge dalla lettura della risoluzione n. 93/E del 13 dicembre 2013. Quale il corretto trattamento tributario? L’Agenzia delle Entrate, rispondendo a un quesito postole da una Cooperativa Sociale, ha evidenziato l’evoluzione della norma e della prassi sulla materia. Essa, in particolare, ha ricordato che l’art. 1, commi da 488 a 490, Legge 228/2012 c.d. Legge di Stabilità 2013” , ha modificato la disciplina IVA relativa alle prestazioni sanitarie indicate al numero 41 bis, tabella A, parte II, D.P.R. 633/1972, svolte da cooperative prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, di ricovero e cura da enti ospedalieri, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare, e, più in generale, prestazioni di cui ai nn. 18, 19, 20, 21 e 27-ter, dell’art. 10, D.P.R. 633/1972 , introducendo il numero 127-undevicies nella tabella A citata e prevedendo per le prestazioni summenzionate l’applicazione dell’aliquota del 10%. Le disposizioni si applicano, sempre secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2013, alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013”. Quindi nell’ipotesi di esercizio di prestazioni sanitarie riabilitative” svolte da società cooperative, la risoluzione n. 93/E/2013 afferma quanto segue - si applicherà l’aliquota del 10% in esecuzione di contratti/convenzioni stipulati dopo il 31.12.2013 - si applicherà l’aliquota del 4% o, in alternativa, il regime di esenzione di cui all’art. 10, D.P.R. 633/1972, se i contratti sono stipulati entro il 31.12.2013. fonte www.fiscopiu.it

OK_TP_FISCO_13Ris93E