In tema di modificazione dell’imputazione, per fatto diverso si intende quello con connotati materiali difformi da quelli descritti nel capo d’imputazione ma storicamente invariato nei suoi elementi costitutivi, inclusi i riferimenti spazio-temporali che, se alterati, costituiscono un fatto nuovo.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 22484/21, depositata l’8 giugno. La Corte d’appello di Brescia, in totale riforma della pronuncia del Tribunale di Bergamo che aveva assolto l’imputato dal reato di truffa ascrittogli, impugnata dal procuratore generale e dalla parte civile, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado e disponeva la trasmissione degli atti al P.M. per essere i fatti «diversi» ai sensi dell’articolo 521 c.p.p L’accusato ricorre in Cassazione lamentando, tra i vari motivi, la contraddittorietà della motivazione data dalla Corte d’Appello circa la rilevata scarsa chiarezza del capo di imputazione e la trasmissione degli atti al PM. Si costituisce in giudizio anche il procuratore generale, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile, poiché il capo di imputazione nella sentenza impugnata descrive «le attività fraudolente poste in essere dall’imputato attraverso l’uso di documenti falsi che fornivano un’errata rappresentazione delle condizioni economiche e della solvibilità dell’imputato medesimo». Il ricorso è fondato, in quanto la Corte d’Appello avrebbe erroneamente posto a fondamento della propria pronuncia l’emergere di un fatto diverso tale da giustificare l’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 521, comma 2, c.p.p., trasformando così la natura del reato di truffa commesso dall’imputato da reato istantaneo a reato a consumazione prolungata. La Corte di Cassazione infatti afferma che in tema di modificazione dell’imputazione, per fatto diverso si intende quello con connotati materiali difformi da quelli descritti nel capo d’imputazione ma storicamente invariato nei suoi elementi costitutivi condotta, oggetto , inclusi i riferimenti spazio-temporali che, se alterati, costituiscono un fatto nuovo. La nozione di fatto diverso, pertanto, deve essere intesa in senso materiale e naturalistico, con riferimento non solo al fatto storico che, pur integrando una diversa imputazione, resti invariato, ma anche al fatto che abbia connotati materiali parzialmente difformi da quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio la locuzione «fatto nuovo», invece, riguarda un accadimento del tutto difforme ed autonomo, per le modalità essenziali dell’azione o per l’evento, rispetto a quello originariamente contestato. La Corte inoltre sottolinea che, in caso di fatto nuovo, il PM procede nelle forme ordinarie, mentre nell’ipotesi di fatto soltanto diverso sarà il giudice a trasmettere gli atti del procedimento al PM. Trattandosi di un fatto non solo diverso ma totalmente nuovo per il quale non risulta possibile pronunciare sentenza di trasmissione degli atti al PM, pertanto, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 5 maggio – 8 giugno 2021, numero 22484 Presidente Diotallevi – Relatore Pardo Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza in data 8 luglio 2019, la corte di appello di Brescia, in totale riforma della pronuncia del tribunale di Bergamo del 24-6-2013 che aveva assolto P.C.P. dal reato di truffa ascrittogli, impugnata dal procuratore generale e dalla parte civile, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado e disponeva la trasmissione degli atti al P.M. di Bergamo per essere diversi i fatti ex articolo 521 c.p.c., comma 2. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato tramite il proprio difensore, avv.to de Lillo, che, premesse alcune considerazioni circa la sussistenza dell’interesse ad impugnare, deduceva con distinti motivi contraddittorietà della motivazione circa la rilevata scarsa chiarezza del capo di imputazione e la disposta trasmissione degli atti al P.M. violazione di legge quanto alla mancata declaratoria di prescrizione posto che il fatto si era consumato nel luglio del 2007. 1.3 Con parere ritualmente depositato in cancelleria il P.G. chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso posto che nella sentenza impugnata si mette in evidenza che nel capo di imputazione si descrivevano con chiarezza le attività fraudolente poste in essere dall’imputato attraverso l’uso di documenti falsi che fornivano un’errata rappresentazione delle condizioni economiche e della solvibilità dell’imputato medesimo. 1.4 Con memoria depositata la difesa insisteva nel ricorso osservando doversi censurare il ragionamento che aveva portato la Corte d’Appello a stravolgere il capo di imputazione, prendendo in considerazione una condotta diversa da quella contestata, un diverso profitto e, infine, anche una diversa data di commissione del reato . Considerato in diritto 2.1 Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto. Il presupposto posto a fondamento della pronuncia di appello è stato individuato nell’essere emerso un fatto diverso tale da giustificare l’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 521 c.p.p., comma 2. Chiamata a delineare la diversità tra i concetti di fatto nuovo, disciplinato dall’articolo 518 c.p.p. e fatto diverso, di cui all’articolo 521 c.p.p., comma 2, questa Corte di cassazione ha affermato che in tema di modificazione dell’imputazione, fatto diverso -che legittima la contestazione all’imputato presente anche senza il suo consenso è quello con connotati materiali anche difformi da quelli descritti nel capo d’imputazione ma storicamente invariato nei suoi elementi costitutivi condotta, oggetto , inclusi i riferimenti spazio-temporali, sicché, se questi sono alterati, si tratta di un fatto nuovo Sez. 4, numero 5405 del 10/02/1998, Rv. 210845 . Si è anche affermato che si ha mancata correlazione tra fatto contestato e sentenza o nullità della sentenza per difetto di contestazione quando vi sia stata una immutazione tale da determinare uno stravolgimento dell’imputazione originaria quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi cioè, rispetto a quello contestato, in rapporto di ontologica eterogeneità o incompatibilità, nel senso che viene a realizzarsi una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato posto in tal modo di fronte ad un fatto nuovo , rispetto al quale non ha alcuna possibilità di effettiva difesa. La modifica dell’imputazione di cui all’articolo 516 c.p.p. presuppone, invece, un fatto in relazione al quale le emergenze dibattimentali rendano necessaria soltanto una puntualizzazione della ricostruzione degli elementi essenziali del reato o dei suoi riferimenti spazio-temporali. La nozione di fatto diverso , adottata nella citata norma, deve essere intesa in senso materiale e naturalistico, con riferimento non solo al fatto storico che, pur integrando una diversa imputazione, resti invariato, ma anche al fatto che abbia connotati materiali parzialmente difformi da quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio mentre la locuzione fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio , di cui al successivo articolo 518, concerne un accadimento del tutto difforme ed autonomo, per le modalità essenziali dell’azione o per l’evento, rispetto a quello originariamente contestato. Sez. 1, numero 9958 del 27/10/1997, Rv. 208935 . Nel caso del fatto nuovo ex articolo 518 c.p.p., comma 1 è il pubblico ministero che deve procedere nelle forme ordinarie, mentre, nell’ipotesi di fatto soltanto diverso, sarà il giudice a trasmettere gli atti del procedimento al p.m. inoltre va sottolineato che mentre per il fatto nuovo non si prevede alcuna possibilità di modifica del capo di imputazione per il semplice fatto diverso il P.M. può procedere ex articolo 516 c.p.p. alla modifica dell’imputazione ed alla relativa contestazione. Ne deriva affermare che la disciplina prevista per il fatto nuovo comporta maggiori garanzie per l’imputato e per l’esercizio del diritto di difesa in quanto l’emergenza di una condotta totalmente difforme impone l’origine ab initio del procedimento. Orbene, nel caso in esame, risulta che la corte di appello di Brescia, investita dell’impugnazione del procuratore generale e della parte civile dichiarava che il capo di imputazione presentava aspetti di scarsa chiarezza e contraddittorietà p.9 individuava l’ingiusto profitto del P. nella somma complessiva di 9 milioni di Euro ottenuta a titolo di finanziamento dalla Fineco p.9 a fronte della somma di Euro 1.500.000 prevista e contestata nel capo di imputazione quale profitto ingiusto ricavato a titolo di IVA sull’imponibile trasformava la natura del reato di truffa commesso da P. da reato istantaneo a reato a consumazione prolungata individuava la data di cessazione della consumazione nel dicembre 2013 e quindi in un momento addirittura successivo la sentenza di primo grado del giugno 2013. Ne deriva pertanto affermare che essendo totalmente difformi i riferimenti spazio temporali della condotta, sia sotto il profilo del profitto ingiusto che in relazione alle modalità di consumazione ed al tempo del commesso reato, non si trattava di fatto soltanto diverso ma di fatto totalmente nuovo per il quale non risulta possibile pronunciare sentenza di trasmissione degli atti al P.M. dovendosi invece fare applicazione della disciplina dettata dal comma 1 dell’articolo 518 c.p.p Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.