Ogni prestazione retributiva continuativa costituisce retribuzione pensionabile

Ai fini della computabilità nella pensione integrativa è sufficiente che le voci retributive siano fisse e continuative.

Il Regolamento di previdenza e quiescenza del personale INAIL individua la retribuzione pensionabile in ogni voce retributiva versata mensilmente. Il Regolamento in questione stabilisce chiaramente che la retribuzione pensionabile è composta dallo stipendio lordo, dagli eventuali ulteriori assegni pensionabili e da ogni competenza di carattere fisso e continuativo. Ciò considerato la Cassazione, coerentemente all’interpretazione consolidata del Regolamento di previdenza e quiescenza INAIL e del regolamento INPS, ha confermato che ogni retribuzione fissa e continuativa deve computarsi nella pensione integrativa. La qualificazione dell’indennità di toga tra gli emolumenti che “non rivestono carattere stipendiale” non la elimina dai trattamenti economici pensionabili. Partendo dall’articolo 14, comma 17, d.P.R. numero 43/1990, normativa istitutiva dell’indennità di toga, la Cassazione spiega come la definizione della stessa quale emolumento non stipendiale ne comporta solo la sottrazione dalle dinamiche contrattuali dello stipendio pubblico, senza escludere che l’indennità mantenga egualmente carattere retributivo di portata fissa e continuativa. Il carattere di continuità dell’indennità ne conferma la pensionabilità. In conclusione, ribadito il carattere fisso e continuativo dell’indennità di toga, tale emolumento, così come ogni voce retributiva fissa, costituisce elemento pensionabile, con onere dell’ente previdenziale di versare la relativa indennità mensile.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 15 maggio – 13 settembre 2018, numero 22389 Presidente Manna – Relatore Bellè Fatti di causa 1. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza numero 9582/2014, riformando la pronuncia del Tribunale della stessa sede, ha respinto la domanda con cui V.L. aveva chiesto che fosse accertato il suo diritto al computo dell’indennità di toga nell’ambito degli emolumenti pensionabili, con riferimento alla pensione integrativa I.N.A.I.L. da lui goduta e con condanna dell’ente al pagamento delle quote di pensione non corrisposte. La Corte sosteneva che l’esclusione della natura stipendiale di tale indennità, prevista dalla legge 43/1990 istitutiva di essa, ne escludesse il computo per i fini rivendicati dal ricorrente. 2. Avverso tale pronuncia il V. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, seguito da memoria e resistito dall’I.N.A.I.L. con controricorso. Ragioni della decisione 1. Il ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 numero 3 c.p.c., la violazione del combinato disposto dell’articolo 5 del Regolamento di previdenza e quiescenza del personale I.N.A.I.L. e dell’articolo 64, comma 3, L. 144/1999, per non essersi ritenuto che l’indennità di toga, stante il proprio carattere fisso e continuativo, rientrasse tra gli emolumenti da considerare per i fini di cui al trattamento pensionistico integrativo oggetto di causa, sulla base della previsione dell’articolo 5 del predetto Regolamento, secondo inciso. 2. Il motivo è fondato. 3. È dato acquisito e pacifico quello per cui l’articolo 5 del Regolamento di previdenza e quiescenza del personale I.N.A.I.L., in esito all’annullamento parziale di esso intervenuto in sede di giurisdizione amministrativa, individua la retribuzione pensionabile con riferimento sia allo stipendio lordo calcolato per 15 mensilità annue nonché ad eventuali altri assegni pensionabili , ma anche rispetto ad eventuali competenze di carattere fisso e continuativo , senza necessità che queste ultime siano individuati da previe delibere del Consiglio di amministrazione approvate in sede interministeriale, come originariamente previsto. 3.1 Se ne è desunto, con interpretazione ormai consolidata e resa sia rispetto al Regolamento I.N.A.I.L. Cass. 17 maggio 2017, numero 12366 sia rispetto al Regolamento I.N.P.S. di identica disciplina e finalità Cass. 29 settembre 2015, numero 19289 Cass., S.U., 25 marzo 2010, numero 7154 , che ai fini della computabilità nella pensione integrativa già erogata dal fondo istituito dall’ente e ancora transitoriamente prevista a favore dei soggetti già iscritti al fondo, nei limiti dettati dall’articolo 64 della legge 17 maggio 1999 numero 144 è sufficiente che le voci retributive siano fisse e continuative . È del resto errata la conclusione raggiunta dalla Corte distrettuale secondo cui il fatto che le indennità di toga siano definite dalla norma istitutiva dell’articolo 14, comma 17, d.p.r. 43/1990, quali emolumenti che non rivestono carattere stipendiale comporti di per sé la loro esclusione dalla base pensionabile qui in discussione. Tale qualificazione comporta soltanto che tali indennità siano sottratte dalla dinamiche contrattuali e normative che facciano riferimento allo stipendio, la cui nozione nell’ambito del pubblico impiego ha notoriamente valenza tecnico-giuridica Cass. 7154/2010 cit. Cass., S.U., 14 maggio 2014, numero 10413 , ma non può escludere che esse, in quanto munite di carattere retributivo e portata fissa e continuativa vadano computate, secondo quanto previsto dal citato articolo 5 del Regolamento, nell’ambito delle competenze pensionabili. 4. La natura fissa e continuativa dell’indennità oggetto di contenzioso è del resto incontestata, mentre rispetto alla natura retributiva di essa non può che farsi richiamo al costante orientamento in tal senso ripetutamente e costantemente espresso da questa Suprema Corte Cass. 30 gennaio 2018, numero 2285 Cass. 20 febbraio 2007, numero 3928 . 5. La sentenza impugnata va quindi cassata, per non avere considerato l’indennità di toga nell’ambito della retribuzione pensionabile per i fini di cui al trattamento integrativo di quiescenza I.N.A.I.L. e la causa rimessa alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, per la definizione, sulle basi di diritto qui poste, della controversia di merito. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.