E’ legittimo l’intervento del Presidente del Consiglio dell’Ordine forense a sostegno di un candidato, piuttosto che di un altro?

La settimana prossima, dal 24 al 28 settembre, si terranno le elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati di Cassa Forense. In questi giorni ho avuto notizia, pubblicata sui social, d’interventi da parte di Presidenti di Consigli dell’Ordine, candidati e non, a sostegno di una lista o addirittura di un candidato in contrapposizione ad altro.

Per capire se ci muoviamo nel terreno della legalità, occorre premettere alcune osservazioni sulla natura giuridica degli Ordini professionali. Gli Ordini professionali possono qualificarsi come centri di potere amministrativo ai quali lo Stato attribuisce la possibilità di perseguire, sulla base di scelte autonome ma non per questo esenti da controlli, obiettivi d’interesse della comunità oltre che della consociazione. Tali enti sono certamente soggetti alla disciplina legislativa generale per quanto attiene al regime degli atti che emanano nell’esercizio delle loro potestà pubblicistiche al contempo, però, godono di un’estesa autonomia, come riflesso della loro natura associativa. Si tratta di autonomia normativa e autodichia, laddove vi è attribuzione di funzioni giurisdizionali di autonomia amministrativa e organizzativa, per la capacità degli Ordini di provvedere da se stessi alla propria amministrazione di autonomia finanziaria, per la caratteristica che è propria degli Ordini di non gravare sulla spesa pubblica generale, ma di finanziarsi integralmente attraverso i contributi degli iscritti. Sul punto vi è un bel parere pro veritate, dato in Roma il 29.01.2014, del prof. avv. Piero Alberto Capotosti che Vi segnalo. Recentemente il Consiglio di Stato Sezione VI, 22.03.2016, numero 1164 per quanto attiene la natura del CNF e quindi anche dei COA quali ulteriori enti esponenziali della categoria, ne ha riconosciuto la natura di ente pubblico secondo una nozione elastica «a certi fini e rispetto a certi istituti», nozione elastica contestata dal CNF. In base all’articolo 7 dello Statuto di Cassa Forense «nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti la Cassa Forense può esercitare le sue funzioni anche attraverso i COA». Vi è quindi un legame tra l’istituzione Cassa Forense e i COA. Ci aiuta però a questo punto il Codice deontologico forense il quale all’articolo 69 disciplina proprio i rapporti con le istituzioni forensi e in particolare il comportamento da tenere nel corso delle elezioni e i rapporti con le istituzioni forensi. Credo che la risposta da dare al quesito sia esattamente contenuta nell’articolo 69 del Codice deontologico forense che così recita «1. L’avvocato, chiamato a far parte delle istituzioni forensi e quindi non mi pare possa sfuggire il Presidente del COA, nda , deve adempiere l’incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità. 2. L’avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, a elezioni a organi rappresentativi dell’avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda e iniziative non consone alla dignità delle funzioni. Omissis 5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento». Ora se un presidente di COA si candida al Comitato dei Delegati di Cassa Forense, nulla quaestio se personalmente e senza quindi usare gli strumenti del COA non sarebbe consono alla dignità delle funzioni fa propaganda per se stesso e per la propria lista diverso è il caso di quel presidente dell’Ordine che senza essere candidato e utilizzando gli strumenti dell’Ordine invita gli iscritti a votare per un candidato rispetto a un altro. Nel caso di specie il Collegio elettorale, credo per la prima volta, è interessato da due liste, con due candidati, uno uscente e uno nuovo, e il Collegio attribuisce un solo seggio. A me pare un’indebita interferenza nella competizione elettorale con il rischio di alterarla ma anche di diventare un boomerang per il candidato che è stato indicato. Una riconferma di quanto andiamo dicendo la si può ritrovare nella legge 12.07.2017, numero 113, disposizioni sulla elezione dei componenti dei Consigli degli ordini circondariali forensi. Richiamo in particolare l’articolo 7 per il quale «la propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. E’ comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni al voto. La propaganda elettorale consiste unicamente nell’espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria o di altri candidati». Ho ragione di ritenere che il silenzio elettorale si applichi anche a Cassa Forense per il periodo che va dal 24 al 28 settembre 2018. Ad ogni buon conto invito i Colleghi a concentrarsi sui programmi e cioè sul merito delle questioni dibattute, evitando il voto a casaccio o, peggio, per compiacere qualcuno.