L’opposizione a decreto penale di condanna e la tempestiva conoscenza di esso

In tema di notificazioni, qualora dalla comunicazione di avviso di deposito in atti emerga solo che la raccomandata relativa al decreto penale di condanna sarebbe stata spedita ma non risulta nulla quanto all’eventuale consegna di essa al destinatario o ai motivi di mancata consegna, ne consegue la nullità della notifica stessa.

Sul punto è tornata a pronunciarsi la Corte di Cassazione con sentenza numero 38754/18 depositata il 21 agosto. La vicenda. Con apposita ordinanza il Tribunale di Trieste dichiarava inammissibile, perché tardiva, l’opposizione a decreto penale di condanna emesso nei confronti dell’imputato, il quale propone ricorso per cassazione deducendo violazione ed erronea applicazione degli articolo 157 c.p.p. e 140 c.p.c In particolare, il Tribunale avrebbe ritenuto perfezionata la notificazione del decreto penale di condanna senza verificare che la raccomandata con avviso di ricevimento che conclude la procedura di notifica ex articolo 140 c.p.c. non sarebbe mai stata inviata né ricevuta. La notificazione del decreto penale di condanna. Come emerge dagli atti, la notificazione nella fattispecie sarebbe avvenuta a mezzo di ufficiale giudiziario, il quale ha inviato lettera raccomandata attraverso il deposito di essa, ai fini del perfezionamento della procedura di notifica, presso la casa comunale alcuni giorni dopo. Dal giorno di deposito sono decorsi 10 giorni per la compiuta giacenza, con conseguente tardività dell’opposizione al decreto penale stesso. Ciò non viene condiviso dalla Suprema Corte, la quale osserva che la cartolina nulla specifica quanto al tentativo di notifica dell’atto presso l’abitazione del ricorrente. Da qui la irregolarità della procedura di compiuta giacenza, non essendovi prova della conoscenza dell’atto da parte del destinatario. A tal proposito ribadiscono gli Ermellini che, in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, spetta al giudice verificare che l’interessato non abbia avuto tempestiva effettiva conoscenza del provvedimento, con la conseguenza che il mancato superamento di una situazione di incertezza in ordine a tale conoscenza impone di disporre la restituzione nel termine per l’opposizione. L’ordinanza impugnata, pertanto, è annullata con rinvio al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 12 luglio – 21 agosto 2018, numero 38754 Presidente Rosi – Relatore Mengoni Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 17/11/2014, il Tribunale di Trieste dichiarava inammissibile - perché tardiva - l’opposizione a decreto penale di condanna numero 704/13 del 12/10/2013 emesso nei confronti di M.V. . 2. Propone ricorso per cassazione quest’ultimo, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la violazione ed erronea applicazione degli articolo 157 cod. proc. penumero , 140 cod. proc. civ., con vizio motivazionale. Il Tribunale avrebbe ritenuto perfezionata la notificazione del decreto penale di condanna, ai sensi delle norme citate, senza verificare che la raccomandata con avviso di ricevimento che conclude la procedura di cui all’articolo 140 cod. proc. civ. non sarebbe mai stata inviata, né tantomeno ricevuta, a differenza di quanto indicato nel provvedimento. In particolare, dal CAD comunicazione avviso di deposito in atti emergerebbe soltanto che tale raccomandata sarebbe stata spedita il 20/1/2014, ma nulla risulterebbe quanto all’eventuale consegna al destinatario, oppure ai motivi della mancata consegna e, in generale, all’attività compiuta dall’ufficiale giudiziario. Ne conseguirebbe l’assoluta nullità della notifica in oggetto. 3. Con requisitoria scritta del 19/4/2018, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, risultando perfezionata la procedura in esame nei termini della compiuta giacenza. Considerato in diritto Preliminarmente si osserva che la presente motivazione è redatta in forma semplificata, ai sensi del decreto numero 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente di questa Corte. 3. Il ricorso risulta fondato. Come emerge dal provvedimento impugnato, e verificato direttamente da questa Corte, la notificazione del decreto penale di condanna in esame è avvenuta a mezzo di ufficiale giudiziario, il quale - eseguito il 17/1/2014 un secondo accesso senza esito presso l’abitazione del ricorrente - ha inviato l’atto a mezzo raccomandata in data 20/1/2014 e quindi - al fine di perfezionare la procedura ai sensi degli articolo 157 cod. proc. penumero /140 cod. proc. civ. - ha depositato lo stesso presso la casa comunale il 24/1/2014. Proprio da quest’ultima data - a giudizio del Tribunale - sono decorsi i dieci giorni per la compiuta giacenza, perfezionatasi, quindi, il 3/2/2014 con conseguente tardività dell’opposizione al decreto penale stesso, proposta il 6/3/2014 in spregio al termine di 15 giorni vigente a norma dell’articolo 461 cod. proc. penumero . Orbene, questa conclusione non può esser condivisa. 4. Osserva il Collegio, infatti, che la cartolina di cui alla raccomandata in esame riporta la data di invio 20/1/2014 e la dicitura atto non ritirato entro 10 gg. , ma nulla specifica quanto al tentativo di notifica dell’atto relativo presso l’abitazione del ricorrente, in omissis la parte della cartolina a ciò dedicata, infatti, risulta completamente in bianco, senza alcuna annotazione e, pertanto, senza alcuna possibilità di verificare quanto compiuto dall’ufficiale giudiziario. Dal che, l’evidente irregolarità della procedura di compiuta giacenza, non essendovi prova certa della conoscenza dell’atto da parte del ricorrente. Sì da doversi ribadire il principio - costantemente affermato da questa Corte - secondo cui in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, ai sensi dell’articolo 175, comma secondo, cod. proc. penumero , come modificato dall’articolo 11, L. 28 aprile 2014, numero 67, il giudice è tenuto a verificare, sulla base di idonee allegazioni dell’interessato sulle ragioni della mancata conoscenza e in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che questi non abbia avuto tempestiva effettiva conoscenza del provvedimento ne deriva che il mancato superamento di una situazione di obiettiva incertezza in ordine a tale conoscenza impone di disporre la restituzione nel termine per l’opposizione tra le molte, Sez. 3, numero 35443 del 1/7/2016, Rispoli, Rv. 267875 Sez. 2, numero 51107 del 9/11/2016, Raimondo, Rv. 268855 . L’ordinanza impugnata, pertanto, deve esser annullata, con rinvio al Tribunale di Trieste. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Trieste.