Il sito dell’Ordine degli avvocati di Milano ha pubblicato il testo del Protocollo a tutela della genitorialità sottoscritto il 29 maggio 2018 che modifica il precedente datato 1 giugno 2011.
Il sito dell’Ordine degli avvocati di Milano ha pubblicato il testo del Protocollo a tutela della genitorialità sottoscritto il 29 maggio 2018 che modifica il precedente datato 1 giugno 2011. Con tale documento, le parti firmatarie si impegnano a porre in essere ogni azione utile e necessaria a promuovere le pari opportunità e la tutela della genitorialità nell’organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi oltre che nell’esercizio della professione forense. Il Protocollo è ora all’esame dei Comitati pari opportunità e dell’Ordine degli avvocati di Milano per eventuali osservazioni, che potrebbero determinare modifiche al testo prima della firma dello stesso da parte di tutti gli uffici giudiziari, dei Comitati pari opportunità, del Consiglio dell’Ordine degli avvocati e della Camera penale di Milano. Processo civile. Secondo le indicazioni fornite dal Protocollo, il giudice civile nel fissare le udienze, disporre i rinvii e stabilire il calendario del processo deve tenere conto dello stato di gravidanza dell’avvocato e del periodo corrispondente al congedo per maternità stabilito per legge, laddove il difensore documenti lo stato di gravidanza, l’avvenuta adozione e/o l’affido. Allo stesso modo deve tenere conto di tale documentata condizione ai fini della proroga dei termini indicati nel calendario del processo, sempre considerando che dall’applicazione di tali disposizioni non può derivare un grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un’urgente trattazione. Processo penale. Anche il giudice penale laddove il difensore abbia comunicato lo stato di gravidanza o di avvenuta adozione e/o affido e lo abbia documentato nel più breve tempo possibile, deve provvedere ex articolo 420-ter, comma 1, c.p.p., considerando i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi ad esso successivi. Inoltre, per il periodo anteriore a quello previsto dall’articolo 16 d.lgs. numero 151/2001, la causa di rinvio dovrà essere documentata con l’allegazione di un certificato medico da cui risulti la sussistenza di patologie e/o gravi complicazioni della gravidanza. Misure cautelari personali. Le disposizioni contenute nel Protocollo non devono pregiudicare la trattazione del procedimento in cui vi siano imputati sottoposti a misure cautelari personali. In caso di imputati sottoposti a custodia cautelare, il difensore, prima di richiedere il rinvio dell’udienza ex articolo 304 c.p.p., deve informare l’imputato delle conseguenze dell’eventuale accoglimento dell’istanza dal punto di vista della sospensione del termine di durata della misura relativo alla fase in cui si trova il procedimento. Gravi necessità dei figli. Il giudice deve prendere in considerazione le gravi necessità dei figli soprattutto nei primi tre anni di vita e la condizione di allattamento quale motivo di trattazione del processo ad un orario specifico o di rinvio dell’udienza, qualora siano riferite al genitore avvocato che ne abbia la cura prevalente e non sia possibile assistere in altro modo la prole. Ordine di trattazione dei processi. Compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli e impegni professionali, il giudice e gli avvocati potranno concedere la precedenza nell’ordine di trattazione dei processi a quelli in cui il difensore si trovi in stato di gravidanza o puerperio. Cancelleria. Nello svolgimento degli adempimenti di cancelleria, infine, avvocati e Cancellerie dovranno dare precedenza al difensore, praticante e alla delegata in stato di gravidanza o che adduca ragioni di urgenza legate all’allattamento o ad altri obblighi di cura della prole nei primi mesi di vita o ad altre gravi necessità dei figli. Fonte ilfamiliarista.it
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