Affinché il passeggero possa ottenere il risarcimento dei danni, oltre i limiti fissati dall’articolo 22 della Convenzione di Varsavia Trasporto aereo internazionale , cagionati agli oggetti preziosi imbarcati nella stiva di un aereo è necessario che ne fornisca l’esatto valore al momento dell’imbarco o in precedenza.
Così la Corte di Cassazione con ordinanza numero 11037/18, depositata il 9 maggio. Il caso. Il cliente di una compagnia aerea adiva il Tribunale di Roma per ottenere il risarcimento del danno cagionato alla propria bicicletta, di ingente valore, imbarcata a bordo dell’aereo della compagnia convenuta. Successivamente all’accoglimento della domanda da parte del Tribunale, la compagnia proponeva impugnazione ottenendo dalla Corte d’Appello di Roma la riduzione del risarcimento del danno riconosciuto all’attore. Avverso la decisione della Corte distrettuale il passeggero ricorre per cassazione denunciando la violazione delle norme contenute in convenzioni internazionali aventi ad oggetto il trasporto aereo Convenzione di Montreal e di Varsavia . L’esatto valore dell’oggetto imbarcato. Il Supremo Collegio sottolinea che sebbene il passeggero avesse al momento dell’imbarco fatto presente verbalmente il particolare valore della bicicletta, l’articolo 22 della Convenzione di Varsavia prevede che il risarcimento del danno oltre i limiti stabiliti dal medesimo articolo risulta possibile solo in presenza di un’efficace «dichiarazione di speciale interesse alla riconsegna», attraverso cui è dunque possibile ottenere «il risarcimento oltre i limiti, in misura pari all’importo dichiarato». Ebbene, la Suprema Corte rileva come, al di là dell’assenza nella dichiarazione di speciale interesse dell’indicazione in forma scritta dell’esatto valore dell’oggetto da trasportare, il ricorrente non avesse nemmeno fornito verbalmente il valore esatto della bicicletta al momento dell’imbarco o in precedenza. La Corte quindi dichiara il ricorso inammissibile.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 15 febbraio – 9 maggio 2018, numero 11037 Presidente Amendola – Relatore Tatangelo Fatti di causa C.F. ha agito in giudizio nei confronti di Egyptair - Linee Aeree Egiziane per ottenere il risarcimento del danno subito in seguito al danneggiamento di una bicicletta imbarcata a bordo di un aereo della compagnia convenuta, in una tratta dall’ all’ . La domanda è stata accolta dal Tribunale di Roma, che ha riconosciuto all’attore un risarcimento pari ad Euro 5.999,000, oltre accessori. La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto il risarcimento nel limite di 17 diritti speciali di prelievo per 20 kg, oltre interessi limite previsto dalla Convenzione di Varsavia regolante il trasporto internazionale . Ricorre il C. , sulla base di tre motivi. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articolo 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta. La compagnia intimata che non ha provveduto a notificare alcun controricorso ha depositato memoria difensiva in data 10 febbraio 2018. Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia omesso esame di un fatto decisivo controversia articolo 360 numero 3 e 5 c.p.c. , violazione Convenzione di Montreal e Convenzione di Varsavia . Con il secondo motivo si denunzia omesso esame di un fatto decisivo controversia articolo 360 numero 3 e 5 c.p.c. , violazione Convenzione di Montreal e Convenzione di Varsavia, e articolo 396 e 419 456 e 955 codice nav. . Con il terzo motivo si denunzia omesso esame di un fatto decisivo controversia articolo 360 numero 3 e 5 c.p.c. , violazione Convenzione di Montreal e Convenzione di Varsavia, e articolo 115, 116 e 117 c.p.c. . I tre motivi del ricorso sono connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente. Essi sono inammissibili, per difetto di specificità. Le censure avanzate dal ricorrente non colgono infatti le effettive ragioni della decisione impugnata. Il C. deduce ripetutamente di avere fatto presente verbalmente in sede di imbarco la delicatezza ed il particolare valore del contenuto del proprio bagaglio da trasportare in stiva, di avere chiesto se era necessaria una speciale procedura o il pagamento di un sovrapprezzo per detto trasporto, ricevendone risposta negativa dagli addetti della compagnia, di avere poi tempestivamente provveduto a denunciare il danno subito dal predetto bagaglio, all’atterraggio sostiene inoltre che la dichiarazione di speciale interesse alla riconsegna prevista dalle convenzioni internazionali in tema di trasporto non richiede una particolare forma, e di avere comunque dimostrato il valore effettivo della bicicletta distrutta, senza che la compagnia stessa - sulla quale gravava l’onere di provare l’assenza di responsabilità - abbia sostanzialmente negato il suo diritto al risarcimento. In realtà, la corte di appello ha pienamente riconosciuto il diritto dell’attore al risarcimento per il danneggiamento del proprio bagaglio, anche se ha ritenuto applicabili i limiti previsti dall’articolo 22 della Convenzione per l’unificazione di alcune regole del trasporto internazionale, stipulata a Varsavia il 12 ottobre 1929, resa esecutiva in Italia con legge 19 maggio 1932 numero 841, emendata con Protocollo dell’Aja del 28 settembre 1955, ratificato dall’Italia con legge 3 dicembre 1962 numero 1832 disposizione del resto non modificata dalla successiva Convenzione di Montreal, non applicabile nella fattispecie, ratione temporis , in mancanza di una efficace dichiarazione di speciale interesse alla riconsegna, dichiarazione che, in base alla suddetta disposizione, rende possibile il risarcimento oltre detti limiti, in misura pari all’importo dichiarato salva la prova del difetto di effettivo interesse del mittente . Ed ha in proposito ritenuto, in diritto, che la dichiarazione in questione richieda necessariamente l’indicazione esatta del valore dell’oggetto da trasportare da parte del mittente. Anche a prescindere dalla pur affermata necessità che essa in quanto accessoria al contratto di trasporto aereo, che ha forma scritta ad probationem ai sensi dell’articolo 940 c.numero , risulti per iscritto, ha quindi rilevato, quale circostanza assorbente e quindi autonoma ratio decidendi , che nella specie l’indicazione esatta del valore della bicicletta non risultava essere stata effettuata neanche verbalmente al momento dell’imbarco o in precedenza. Sotto questo profilo la decisione non risulta specificamente censurata con i motivi di ricorso, né sotto il profilo di diritto con riguardo cioè alla affermata necessità che la dichiarazione in questione, a prescindere dalla sua forma, contenga l’indicazione esatta del valore del bene da trasportare né sotto quello di fatto con riguardo cioè alla circostanza che nella specie tale valore non era stato specificato, né per iscritto né verbalmente, dall’attore . Ed è appena il caso di osservare, solo per completezza espositiva, che nessun rilievo può attribuirsi alle allegazioni dell’attore in ordine alla propria richiesta, rivolta agli addetti della compagnia aerea, sulla eventuale necessità di seguire una speciale procedura o pagare un sovrapprezzo per l’imbarco del suo bagaglio in mancanza di qualunque elemento che porti a ritenere che fossero state specificamente chieste informazioni sulla procedura da seguire al fine di potere poi richiedere un eventuale risarcimento in misura superiore ai limiti previsti dalle convenzioni vigenti e non semplicemente per l’imbarco del bagaglio, in conformità alle ordinarie previsioni convenzionali , le risposte degli addetti non possono ritenersi ingannevoli in ogni caso, anche se esse potessero considerarsi errate, ciò non potrebbe in nessun caso determinare l’efficacia della dichiarazione di speciale interesse alla riconsegna priva di indicazione di valore del bene potendo al più, in astratto, determinare esclusivamente una responsabilità risarcitoria di altro tipo, in relazione al’inesatto adempimento di eventuali obblighi informativi, che nella specie peraltro non risulta neanche azionata . 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Esso risulta peraltro notificato dopo l’entrata in vigore del decreto legge 31 agosto 2016 numero 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016 numero 197, che ha previsto la definizione all’esito di camera di consiglio non partecipata dei procedimenti per i quali sussistano le condizioni di cui all’articolo 375, comma 1, numero 1 e 5, c.p.c Poiché la compagnia intimata non risulta aver notificato alcun controricorso, è inammissibile la memoria da questa depositata in data 10 febbraio 2018, in vista dell’adunanza camerale. Ed infatti, secondo l’indirizzo di questa Corte, in tema di giudizio di cassazione, è inammissibile una memoria di costituzione presentata dalla parte intimata che non abbia previamente notificato al ricorrente il controricorso nel termine previsto dall’articolo 370 c.p.c., né tale parte potrebbe giovarsi della facoltà di presentare memorie in vista dell’adunanza camerale prevista dall’articolo 380 bis c.p.c., come modificato dalla legge numero 197 del 2016, quando, alla data di entrata in vigore di tale legge, aveva ancora la possibilità di ottemperare al disposto dell’articolo 370 c.p.c., atteso che in tale caso sarebbe stato suo onere dapprima notificare il controricorso, ancorché tardivamente, e poi interloquire con la memoria di cui al citato articolo 380 bis c.p.c. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 24835 del 20/10/2017, Rv. 645928 - 01 cfr. anche Cass., Sez. 1 -, Sentenza numero 27140 del 15/11/2017, Rv. 646185 - 01 per analoga conclusione in relazione al procedimento con discussione in pubblica udienza Sez. 3, Sentenza numero 25735 del 05/12/2014, Rv. 633422 - 01 . L’intimata non può quindi ritenersi regolarmente costituita e, di conseguenza, non possono essere liquidate in suo favore le spese del giudizio di legittimità. Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dall’articolo 1, co. 18, della legge numero 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, co. 1-quater, del D.P.R. numero 115 del 2002, introdotto dall’articolo 1, co. 17, della citata legge numero 228 del 2012. P.Q.M. La Corte - dichiara inammissibile il ricorso - nulla per le spese. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.