Nell’accertamento sintetico, la valorizzazione della «sistemazione di rapporti di debito – credito in ambito familiare» non è sufficiente a vincere la presunzione legale di maggior reddito. Tale presunzione non è riferibile solo ai titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo ma si estende alla generalità dei contribuenti.
Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 7277/18, depositata il 23 marzo. Il caso. A seguito di rettifica delle dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2003 e 2004, l’Agenzia delle Entrate notificava ad una contribuente avviso di accertamento su base sintetica, accertando un maggior reddito di capitale scaturente dall’acquisizione di azioni di valore superiore rispetto a quello dichiarato. L’avviso di accertamento, tempestivamente impugnato, veniva confermato dai giudici di primo grado. La sentenza veniva riformata in grado di appello, sostenendo i giudici che le movimentazioni bancarie riprese a tassazione dall’Ufficio si inquadravano, sulla base della documentazione prodotta in giudizio, nell’ambito di rapporti di debito – credito intercorsi nell’ambito familiare, ritenendo in tal modo giustificate le movimentazioni in contestazione. Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con il quale eccepiva la violazione dell’articolo 32 d.P.R. numero 600/73, nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata. Onere della prova. La Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia, allineandosi a un suo consolidato orientamento in base al quale, per superare la presunzione dell’accertamento sintetico, spetta al contribuente l’onere di provare specificamente che il presunto reddito non esiste oppure esiste ma in misura inferiore a quanto contestato ex multis, Cass. 19.04.2013, numero 9539 ord. 10.08.2016, numero 10912 19.10.2016, numero 21142 . Infatti, in virtù di quanto prescritto dall’articolo 38 d.P.R. numero 600/1973 «L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento e' avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile». La prova contraria richiesta al contribuente al fine di superare la presunzione di maggior reddito, consiste, dunque, nella dimostrazione dell’esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. La Corte ha pertanto escluso che i documenti prodotti in giudizio dal contribuente fossero sufficienti a dimostrare che le movimentazioni bancarie contestate dall’Ufficio si riferissero a «sistemazione di rapporti creditori – debitori intercorsi nell’ambito familiare», atteso vieppiù che tale il contenuto di tale documentazione non era stata neppure descritto in sentenza dai giudici di appello, sicchè la motivazione del decisum appariva alquanto generica. Inoltre, la Corte ha espresso un ulteriore importante principio, affermando che la presunzione legale relativa di maggior reddito, desumibile dalle risultane bancarie, non si riferisce solo ai titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, anche semplici persone fisiche. Per tali motivi, la Cassazione, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR anche per quanto concerne la statuizione delle spese.
Corte di Cassazione, sez. V Civile, ordinanza 25 gennaio – 23 marzo 2018, numero 7277 Presidente Virgilio – Relatore Perrino Fatti di causa L'Agenzia delle entrate rettificò le dichiarazioni dei redditi per gli anni d'imposta 2003 e 2004 di C.G. ed irrogò le relative sanzioni pecuniarie, in esito ad accertamento con metodo sintetico dei redditi prodotti in particolare, fece leva sul reddito di capitale scaturente dall'acquisizione di azioni di valore di gran lunga superiore a quello complessivo dichiarato. La contribuente impugnò i relativi avvisi di accertamento, senza successo in primo grado. Di contro, la Commissione tributaria regionale ha accolto il successivo appello da lei proposto. Ha al riguardo sostenuto che dai documenti prodotti si possa evincere che le movimentazioni bancarie valorizzate dall'Ufficio s'inquadrano in operazioni di sistemazione di rapporti credito-debito intercorsi nell'ambito familiare, sicchè, ha concluso, la contribuente ha offerto un'analitica giustificazione di ciascuna operazione. Contro questa sentenza l'Agenzia delle entrate propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui C.G. replica con controricorso, che illustra con memoria. Ragioni della decisione 1.- Con i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perchè connessi, l'Agenzia delle entrate si duole della violazione del D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 32, nonchè del vizio di motivazione della sentenza impugnata, là dove il giudice d'appello ha ritenuto sufficienti a superare la presunzione in favore dell'Ufficio le giustificazioni addotte dalla contribuente perchè concernenti rapporti di debito-credito di natura familiare, limitandosi ad affermare il diverso spessore probatorio dei documenti prodotti. La censura complessivamente proposta è fondata. 2.- A fronte dell'accertamento sintetico calibrato su fattori-indice, resta a carico del contribuente, posto nella piena condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei precisi fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore Cass. 19 aprile 2013, numero 9539 ord. 10 agosto 2016, numero 10912 19 ottobre 2016, numero 21142 . 2.1.- Il che comporta, per un verso, che la prova consista, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, numero 600, articolo 38, comma 6, ratione temporis applicabile, nella dimostrazione dell'esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta in termini, Cass. 7 marzo 2014, numero 5365 e, per altro verso, che questi ultimi si attaglino ai fattori-indice, anche in base a circostanze sintomatiche Cass. 18 aprile 2014, numero 8995 . 2.2.- D'altronde, ha ulteriormente precisato questa Corte Cass. 20 gennaio 2017, numero 1519 , in tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale relativa della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta il D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 32, comma 1, numero 2, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo articolo 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso articolo 32, comma 10, numero 2. 3.- Il giudice d'appello non si è attenuto a questi principi, in quanto ha assegnato rilevanza dirimente alla circostanza, di per sè ininfluente anche per la genericità del modo in cui è stata dedotta, che le movimentazioni bancarie si riferiscono a sistemazione di rapporti creditori-debitori intercorsi nell'ambito familiare , perdipiù valorizzando documenti, dei quali non descrive il contenuto. 4.- Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.