Cartellino timbrato e via dall’ufficio: condannato

Sanzionato il messo notificatore di un Comune siciliano. Irrilevante il fatto che egli in diverse occasioni avesse manifestato la propria disponibilità ad essere operativo ben oltre l’orario di servizio. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per truffa.

Cartellino timbrato regolarmente. Poi, però, il dipendente – un messo notificatore – del Comune si allontana dall’ufficio, e viene beccato in giro, come testimoniato anche da alcune foto. Legittima la sua condanna per truffa. Irrilevante l’obiezione difensiva secondo cui il lavoratore svolgeva le proprie mansioni anche al di fuori del rigido orario d’ufficio Cassazione, sentenza n. 9900, sez. II Penale, depositata oggi . Obbligo. Scenario della vicenda è un piccolo paese siciliano. Lì un dipendente del Comune, inquadrato come messo notificatore , viene beccato in giro in orario d’ufficio. A inchiodarlo ci sono alcune foto, le annotazioni della polizia giudiziaria e, soprattutto, la registrazione delle sue presenze in ufficio. In sostanza, l’uomo timbrava il cartellino , così da risultare in servizio , e poi si allontanava dal luogo di lavoro in tutta tranquillità, truffando così l’ente pubblico, sostengono i Giudici, prima in Tribunale e poi in Corte d’Appello. Questa visione è condivisa ora anche dai giudici della Cassazione, i quali rendono definitiva la condanna del lavoratore per il reato di truffa . Irrilevante è ritenuto il fatto che egli aveva, in altre occasioni, mostrato la propria disponibilità lavorativa anche oltre l’orario , poiché, osservano i magistrati, egli avrebbe dovuto segnalare il proprio allontanamento, come prescritto per tutti i dipendenti comunali . E a questo proposito viene ribadito che l’omessa segnalazione di allontanamenti intermedi del dipendente impedisce il controllo di chi è tenuto alla retribuzione sulla quantità e sulla qualità della prestazione lavorativa svolta, per il recupero del periodo di assenza, se previsto, e per la detrazione del compenso mensile , dando così luogo al reato di truffa . Allargando poi l’orizzonte, i magistrati chiariscono che il dipendente pubblico ha l’obbligo giuridico di portare a conoscenza del datore di lavoro non soltanto l’orario di ingresso e quello di uscita, ma anche quello relativo ad allontanamenti intermedi, sempre che questi, conglobati nell’arco del periodo retributivo, siano economicamente apprezzabili e tale obbligo va adempiuto tramite i sistemi all’uopo predisposti, e quindi anche mediante la corretta timbratura del cartellino segnatempo .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 21 febbraio – 5 marzo 2018, n. 9900 Presidente Davigo – Relatore Aielli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 31/5/2016, la Corte d'Appello di Palermo confermava la sentenza di del Tribunale di Sciacca del 25/6/2014 che aveva condannato l'odierno ricorrente in ordine al delitto di truffa aggravata . 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Va. personalmente deducendo il vizio di motivazione art. 606 lett. e c.p.p. in relazione all'art. 640 c.p., ritiene in particolare che la Corte d'appello non avrebbe considerato la peculiarità della prestazione lavorativa da lui espletata , quale messo notificatore del Comune di Ribera , il fatto che egli svolgeva le proprie mansioni anche al di fuori del rigido orario di ufficio, per cui non poteva configurarsi il dato tipico dell'ingiusto profitto con il secondo motivo eccepisce la violazione di legge in relazione al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato. 2. Il ricorrente introduce censure alle valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260 Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 Sez. 5, 12634/2006 rv. 233780 Sez. 2 , 7856/2016, rv. 269217 . Inoltre le doglianze riproducono pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte d'appello, attraverso una lettura critica delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale per come interpretate dal giudice di prime cure, ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera e si limita a censurare genericamente. Nello specifico, in sentenza, si è dato atto degli artifici e raggiri posti in essere dal Va. il quale timbrava il cartellino figurando in servizio e tuttavia si allontanava dal lavoro durante l'orario di servizio come risulta da rilievi fotografici e dalle annotazioni di P. G. non contestati a nulla rilevando che egli avesse, in altre occasioni, mostrato la propria disponibilità lavorativa anche oltre l'orario, poiché nella specie il Va. avrebbe dovuto segnalare il proprio allontanamento come prescritto per tutti i dipendenti comunali. Infatti l'omessa segnalazione di allontanamenti intermedi del dipendente impedisce il controllo di chi è tenuto alla retribuzione, sulla quantità e qualità della prestazione lavorativa svolta, per il recupero del periodo di assenza , se previsto, e per la detrazione del compenso mensile , dando luogo appunto al reato di truffa Sez. 2 , 10/6/2016, n. 46964 non massimata Sez. 2 34776/2016, rv. 267855 Sez. 2, n. 1121 /1989, rv. 183150 . Deve chiarirsi ulteriormente, in proposito, che l'omissione di cui si tratta è giuridicamente rilevante, poiché il dipendente pubblico, nella specie - è tenuto ad uniformarsi ai principi di correttezza, anche nella fase esecutiva del contratto e, pertanto, ha l'obbligo giuridico di portare a conoscenza della controparte del rapporto di lavoro non soltanto l'orario di ingresso e quello di uscita, ma anche quello relativo ad allontanamenti intermedi sempre che questi, conglobati nell'arco del periodo retributivo, siano economicamente apprezzabili tale obbligo va adempiuto tramite i sistemi all'uopo predisposti e, quindi anche mediante la corretta timbratura del cartellino segnatempo o della scheda magnetica, ove installati, salvo che siano adottate altre procedure equivalenti, a condizione che queste siano formali e probatoriamente idonee ad assolvere alla medesima funzione. La Corte di legittimità ha posto l'accento sul fatto che anche l’indebita percezione di poche centinaia di Euro, corrispondente alla porzione di retribuzione conseguita in difetto di prestazione lavorativa, costituisce un danno economicamente apprezzabile per l'amministrazione pubblica e che danno apprezzabile non è sinonimo di danno rilevante, non limitandosi il concetto alla mera consistenza quantitativa ma investendo tutti gli aspetti pregiudizievoli per il patrimonio. Sez. 5. 8426 /2013 Rv. 258987 . 2. Inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, riguardante l'omessa motivazione in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena posto che la Corte d'appello ha valorizzato i precedenti penali specifici e gravi a carico dell'imputato, esprimendo un giudizio negativo sul suo comportamento futuro fondato su circostanze rilevanti ex art. 133 c.p. e che il ricorrente del tutto autonomamente ridimensiona definendoli in un caso frutto delle denunce della moglie , in altro caso che si trattava di reati estinti senza specificare di quale causa estintiva si trattasse. 3. All' inammissibilità del ricorso consegue per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di duemila Euro alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.