di Marilisa Bombi
di Marilisa BombiIl Consiglio di Stato, con sentenza numero 2537, del 28 aprile, ha stabilito che è legittimo il bando di progettazione per la riqualificazione e messa in sicurezza di 5 km della strada provinciale numero 27 Postumia, nella parte in cui ha riservato l'affidamento della progettazione ai soli ingegneri, architetti e geologie non anche quindi ai geometri. Ciò in quanto la progettazione aveva ad oggetto, inter alios, indagini geognostiche e di prospezione, l'allargamento della strada, le opere di risanamento e consolidamento dei terreni residuati di una roggia, nonché la realizzazione di nove ponti in cemento armato anche precompresso, di cui due in attraversamento alla strada provinciale. La competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato solo in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l dell' articolo 16, r.d. numero 274/1929, purché si tratti di piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone.Competenza dei geometri orientamento consolidato. Il collegio non si è discostato dal consolidato quadro ermeneutico tracciato dalla più recente giurisprudenza civile, amministrativa e penale, cui si rinvia a mente dell'articolo 74 c.p.a. cfr. Cass. civ., sez. II, 7 settembre 2009, numero 19292 8 aprile 2009, numero 8543 26 luglio 2006, numero 17028 22 aprile 2005, numero 8545 30 marzo 2005, numero 6649 Cons. St., sez. IV, 5 settembre 2007, numero 4652 sez. IV, 22 maggio 2006, numero 3006 Cass. penumero , sez. III, 26 settembre 2000, Brena, secondo cui anche in tali ipotesi sussiste il reato di esercizio abusivo della professione di ingegnere o architetto . Infatti, a norma dell'articolo 16 lett. m , r.d. 11 febbraio 1929 numero 274, e come si desume anche dalle ll. 5 novembre 1971 numero 1086 e 2 febbraio 1974 numero 64, che hanno rispettivamente disciplinato le opere in conglomerato cementizio e le costruzioni in zone sismiche, nonché dalla l. 2 marzo 1949 numero 144 recante la tariffa professionale , esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l'importanza, è riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali.Le costruzioni devono essere modeste e la loro destinazione non deve comportare pericolo per le persone. In buona sostanza, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato solo in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l del medesimo articolo 16, r.d. numero 274 cit., purché si tratti di piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone. Per il resto, la suddetta competenza è comunque esclusa nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l'importanza, è pertanto riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali sotto tale angolazione deve escludersi che le innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici possano ritenersi avere ampliato, mediante l'inclusione tra le materie di studio di alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato, le competenze professionali dei medesimi.I limiti posti dall'articolo 16, lett. m cit. alla competenza professionale dei geometri rispondono ad una scelta inequivoca del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, che lascia all'interprete ristretti margini di discrezionalità, attinenti alla valutazione dei requisiti della modestia della costruzione, della non necessità di complesse operazioni di calcolo e dell'assenza di implicazioni per la pubblica incolumità. I limiti individuati dal legislatore indicano, di contro, un preciso requisito, ovverosia la natura di annesso agricolo dei manufatti, per le opere eccezionalmente progettabili dai predetti tecnici anche nei casi di impiego di cemento armato. E' pertanto esclusa la possibilità di un'interpretazione estensiva o evolutiva di tale disposizione, che, in quanto norma eccezionale, non si presta ad applicazione analogica, non potendosi pervenire ad una diversa conclusione neppure in virtù delle norme - articolo 2, l. 5 novembre 1971 numero 1086 e articolo 17, l. 2 febbraio 1974 numero 64 - che disciplinano le costruzioni in cemento armato e quelle in zone sismiche, in quanto le stesse richiamano i limiti delle competenze professionali stabiliti per i geometri dalla vigente normativa professionale.I criteri di accertamento della competenza. Per determinare se una costruzione è da considerarsi modesta - e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri - si devono valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle a questo fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato ben potendo anche una costruzione non modesta essere realizzata senza di esso , assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla l. numero 64 cit., la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri. E' stata inoltre esclusa l'illegittimità e quindi la disapplicabilità delle disposizioni dettate dall'articolo 16 r.d. 274/29, avente natura regolamentare, il quale non contrasta con norme costituzionali o ordinarie, essendo aderente ai criteri della disposizione legislativa cui ha dato attuazione l'articolo 7 l. 24 giugno 1923 numero 1395 e comportando una razionale delimitazione delle attività professionali consentite ai geometri, in rapporto alla loro preparazione.In ordine alle prestazioni ulteriori comprese in astratto nella competenza dei geometri, affidate loro insieme con quella della progettazione di costruzioni civili in cemento armato , si estende - o meno - la nullità del contratto, secondo che siano strumentalmente connesse con l'edificazione e implichino la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, come la redazione di un piano di lottizzazione, oppure siano autonome e distinte dalla realizzazione delle strutture in cemento armato, come l'individuazione dei confini di proprietà, la costituzione di servitù, lo svolgimento di pratiche amministrative.Corollari applicativi dedotti dalla Quinta sezione a è legittimo il provvedimento di annullamento, in via di autotutela, di una concessione edilizia per la demolizione di un fabbricato e la sua ricostruzione, con nuova destinazione d'uso residenziale e commerciale , per l'incompetenza del geometra progettista, sia sotto il profilo dell'entità della costruzione, atteso che la competenza dei geometri è limitata alla progettazione di modeste costruzioni civili, sia sotto il profilo della necessità del rispetto delle prescrizioni antisismiche b il contratto con il quale viene affidata a un geometra la progettazione di una costruzione civile in cemento armato è nullo, indipendentemente dalle dimensioni eventualmente ridotte dell'opera o dalla circostanza che il compito, su richiesta dell'incaricato, è poi svolto da un ingegnere o architetto c è affetto da nullità il contratto di prestazione d'opera che affidi a un geometra calcoli in cemento armato e ciò anche ove il compito, limitatamente a quelle strutture, venga poi svolto da un professionista abilitato, che ne sia stato officiato dall'originario incaricato è irrilevante, a tali fini, che l'incarico sia distinto per le parti in conglomerato e non sia stato sub delegato dal geometra, ma conferito direttamente dal committente stesso a un ingegnere o architetto, in quanto non è consentito neppure al committente scindere dalla progettazione generale quella relativa alle opere in cemento armato poiché non è possibile enucleare e distinguere un'autonoma attività, per la parte di tali lavori, riconducibile ad un ingegnere o ad un architetto il che appare senz'altro esatto, poiché chi non è abilitato a delineare l'ossatura, neppure può essere ritenuto in grado di dare forma al corpo che deve esserne sorretto d solo le prestazioni accessorie, autonome e distinte dalla realizzazione delle strutture in conglomerato, come l'individuazione dei confini di proprietà, la costituzione di servitù, lo svolgimento di pratiche amministrative, possono farsi rientrare nella competenza dei geometri e è nullo, ex articolo 2231 c.c., il contratto d'opera stipulato da un geometra, ed avente ad oggetto la trasformazione di un fabbricato artigianale fatiscente in un complesso residenziale.