La realizzazione di una terrazza sull’immobile abusivo costituisce un nuovo reato

In tema di reati edilizi, qualsiasi intervento eseguito su una costruzione realizzata abusivamente costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato.

Sul tema la Corte di legittimità con la sentenza numero 25985/20, depositata il 15 settembre. La Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione di prime cure con cui l’imputato era stato condannato per il reato di cui all’articolo 4 d.P.R. numero 380/2001 per aver realizzato, in assenza di atti autorizzativi, un manufatto in cemento di copertura su un lastrico solare e una copertura in legno su un edificio abusivo. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione. La giurisprudenza di legittimità afferma pacificamente che la violazione di cui all’articolo 4 d.P.R. numero 380/2001 è configurabile per ogni intervento, anche di manutenzione ordinaria, effettuato su un immobile abusivo, come accertato nel caso di specie a seguito di sopralluogo dalla Polizia Municipale. Ed infatti «in tema di reati edilizi, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l’edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente Cass.Penumero numero 48026/19 numero 51427/14 e numero 26367/14 ». In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 2 luglio – 15 settembre 2020, numero 25985 Presidente Rosi – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli con la sentenza del 19 giugno 2019 ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli Nord dell’8 marzo 2017 che aveva condannato G.G. alla pena di mesi 1 di arresto ed Euro 7.000,00 di ammenda relativamente al reato di cui al D.P.R. numero 380 del 2001, articolo 44 poiché veniva accertato che su un lastrico solare posto al secondo piano di un fabbricato preesistente sito nel Comune di omissis era stato realizzato, in assenza di atti autorizzativi un manufatto in cemento di circa m.q. 45 munito di copertura a falde inclinate di altezza pari a mt 2.70 interessato da lavori interni in fase di completamento bagno, pavimenti, impianto elettrico . Inoltre, sul terrazzo antistante era stata realizzata una copertura di circa m.q. 16con struttura portante in legno lamellare. Reato accertato il omissis . 2. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2. 1. Violazione di legge D.P.R. numero 380 del 2001, articolo 44 illogicità manifesta della motivazione. La Corte di appello seguendo la stessa argomentazione del Tribunale ha errato omissis qualificazione giuridica dei fatti. La costruzione abusiva risultava realizzata prima del omissis . La successiva attività, oggi in giudizio, è relativa alla sola manutenzione ordinaria, conseguentemente non rientra la stessa nell’ipotesi del D.P.R. numero 380 del 2001, articolo 44 si tratta di attività edilizia libera. Un’attività di manutenzione ordinaria non può far rivivere l’illecito penale commesso in precedenza, prima del omissis . La stessa datazione dell’originario illecito al omissis è stata effettuata con criteri non certi e, quindi, non può escludersi una commissione del fatto anche antecedente al omissis . Comunque, l’attività del 2015 è lecita, rientrante nell’attività edilizia libera, penalmente irrilevante. Non si può condannare l’imputato ora per allora. Inoltre, non risulta nemmeno certo che le opere abusive nel omissis fossero state effettuate dall’imputato, come ritenuto dalla stessa sentenza impugnata. Ha chiesto, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto generico e manifestamente infondato. La sentenza impugnata, con applicazione corretta della giurisprudenza in materia della Corte di legittimità, e con motivazione adeguata ed immune da manifeste illogicità o da contraddizioni, ha rilevato come le opere compiute dall’imputato non possono comunque qualificarsi come interventi di ristrutturazione ordinaria dell’immobile, tra l’altro abusivo, preesistente all’atto del sopralluogo il personale della Polizia Municipale ebbe modo di accertare che sul lastrico solare dell’immobile era stato realizzato, senza il relativo permesso a costruire, un manufatto di circa 45 m.q. ed annesso allo stesso un’ampia tettoia che per le caratteristiche e l’ampiezza ben poteva qualificarsi un porticato, e come tale soggetto a permesso . Su questi aspetti il ricorso in cassazione non si confronta. Inoltre, deve confermarsi la giurisprudenza di questa Corte che in modo costante ha ritenuto configurabile la violazione del D.P.R. numero 380 del 2001, articolo 44 per ogni intervento anche di manutenzione ordinaria su un immobile illegittimo In tema di reati edilizi, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l’edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente Sez. 3, numero 48026 del 10/10/2019 - dep. 26/11/2019, CASOLA PAOLO, Rv. 27734901 vedi anche Sez. 3, numero 51427 del 16/10/2014 - dep. 11/12/2014, Rossignoli e altri, Rv. 26133001 e Sez. 3, numero 26367 del 25/03/2014 - dep. 18/06/2014, Stewarticolo e altro, Rv. 25966501 . 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex articolo 616 c.p.p P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplificata.