Anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.l. 9 febbraio 2012, numero 5, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 aprile 2012, numero 35, la responsabilità solidale del committente prevista dall'articolo 29, d.lgs numero 276/2003 ha ad oggetto anche i premi INAIL dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Lo sostiene la Corte di Cassazione nella sentenza numero 18139/20, depositata il 31 agosto. La fattispecie. La Corte d'Appello di Brescia accoglieva integralmente l'opposizione proposta da una s.r.l. avverso la cartella esattoriale con la quale era stato richiesto alla società il pagamento di premi Inail, in quanto committente solidalmente responsabile con l'impresa subappaltatrice. Secondo la Corte territoriale, la solidarietà si riferiva solo ai contributi previdenziali e non anche ai premi Inail, in difetto di espressa previsione in tal senso, introdotta solo con la riforma del 2012. Per la cassazione della sentenza l'Inail ha proposto ricorso. Appalto responsabilità solidale anche per i premi INAIL. Secondo l’Istituto, nella locuzione “contributi previdenziali” contenuta nel testo dell'articolo 29, d.lgs. numero 276/2003, nella versione anteriore alla riforma del 2012, devono ritenersi compresi anche i premi Inail. Il ricorso è fondato. Il testo dell'articolo 29, comma 2, d.lgs numero 276/2003 nella sua formulazione originaria, prevedeva che «in caso di appalto di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti». Nonostante le numerose modifiche intervenute nel tempo, solo per effetto della modifica apportata dall'articolo 21, comma 1, d.l. 9 febbraio 2012, numero 5, è stata esplicitamente prevista l'obbligazione solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con riferimento anche ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto previsione – questa - che è rimasta sino al testo attualmente in vigore. Pertanto, la tesi della Corte territoriale, secondo la quale la formulazione dell'articolo 29 anteriore alla detta riforma del 2012 non si riferirebbe ai premi Inail, non è corretta la norma ha mantenuto la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali, non riportando però il riferimento agli obblighi derivanti dalle leggi di assistenza. Tale esclusione non può ritenersi sintomo della volontà del legislatore di far venire meno la responsabilità solidale del committente per i premi Inail, non potendo ravvisarsi tra gli obiettivi della delega conferita con la l. numero 30/2003 quello di indebolire la tutela dell'istituto assicuratore pubblico. Contributi previdenziali formula ampia, nessuna lacuna di garanzia. La disposizione del 2003 ha, quindi, piuttosto utilizzato il termine “contributi previdenziali” in modo atecnico, con formula ampia idonea a ricomprendere anche i premi Inail, non essendo spiegabile la lacuna di garanzia per il versamento dei premi che altrimenti si determinerebbe sino al 2012. Nel febbraio 2012, con il d.l. numero 5 del 9 febbraio e la successiva legge di conversione, il Legislatore ha - dunque - meglio definito i contorni dell'obbligazione solidale del committente, ribadendo con maggiore chiarezza aspetti già previsti dalle precedenti formulazioni della norma, quali la responsabilità solidale del committente anche per premi Inail e la limitazione dell'obbligazione solidale a quanto relativo al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Ne deriva che il ricorso deve essere accolto anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.l. 9 febbraio 2012, numero 5, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 aprile 2012, numero 35, la responsabilità solidale del committente prevista dall'articolo 29, d.lgs numero 276/2003 aveva ad oggetto anche i premi Inail dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 4 marzo – 31 agosto 2020, numero 18139 Presidente Manna – Relatore Ghinoy Fatti di causa 1. La Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cremona, accoglieva integralmente l'opposizione proposta da Pigibi s.r.l. avverso la cartella esattoriale con la quale era stato richiesto alla società il pagamento di premi Inail, in quanto committente solidalmente responsabile con l'impresa subappaltatrice, ai sensi del D.Lgs. numero 276 del 2003, articolo 29, comma 2. 2. Per quello che qui ancora rileva, la Corte territoriale riteneva che la solidarietà prevista dal D.Lgs. numero 276 del 2003, articolo 29, comma 2 - nel testo anteriore alla modifica apportata dal D.L. 9 febbraio 2012, numero 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, numero 35 - si riferisse solo ai contributi previdenziali e non anche ai premi Inail, in difetto di espressa previsione in tal senso, introdotta solo con la riforma del 2012. 3. Per la cassazione della sentenza l'Inail ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui Pigibi s.r.l. ed Equitalia Esatri s.p.a. non hanno opposto attività difensiva. 4. La causa è stata nuovamente fissata per la pubblica udienza del 4.3.2020 dopo che questa Corte, in esito alla pubblica udienza del 13.6.2019, ha disposto nuova notifica del ricorso a Pigibi s.r.l., notifica che è stata effettuata dall'Inail in data 5.11.2019 a mezzo p.e.c Ragioni della decisione 5. A fondamento del ricorso l'Inail deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. numero 276 del 2003, articolo 29, comma 2 in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 3 e sostiene che nella locuzione contributi previdenziali contenuta nel testo dell'articolo 29 anteriore alla riforma del 2012 debbano ritenersi compresi anche i premi Inail. 6. Il ricorso è fondato, dovendosi dare continuità all'orientamento già espresso da questa Corte nelle sentenze numero 25679 e numero 25680 del 11.10.2019. 7.Il testo del D.Lgs. numero 276 del 2003, articolo 29, comma 2 nella sua formulazione originaria, prevedeva che in caso di appalto di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti . 8.Il testo è stato a più riprese modificato dal D.Lgs. 6 ottobre 2004, numero 251, articolo 6, comma 1, dalla L. 27 dicembre 2006, numero 296, articolo 1, comma 911, dal D.L. 9 febbraio 2012, numero 5, articolo 21, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, numero 35, dalla L. 28 giugno 2012, numero 92, articolo 4, comma 31, lett. a e b , dal D.Lgs. 21 novembre 2014, numero 175, articolo 28, comma 2, e infine dal D.L. 17 marzo 2017, numero 25, articolo 2, comma 1, lett. a e b , convertito dalla L. 20 aprile 2017, numero 49. 9. Solo per effetto della modifica apportata dal D.L. 9 febbraio 2012, numero 5, articolo 21, comma 1, è stata esplicitamente prevista l'obbligazione solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con riferimento anche ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, con previsione che è rimasta sino al testo attualmente in vigore. 10. La tesi della Corte territoriale, secondo la quale la formulazione dell'articolo 29 anteriore alla detta riforma del 2012 non si riferirebbe ai premi Inail, non è corretta. 11. Occorre premettere che il D.Lgs. numero 276 del 2003 all'articolo 85 ha abrogato la L. 23 ottobre 1960, numero 1369, e con essa l'articolo 3, che prevedeva all'ultimo comma l'obbligo dell'imprenditore, in solido con l'appaltatore e relativamente ai lavoratori da questi dipendenti, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza . 12. La previsione era formulata in termini ampi, ed era idonea quindi a configurare la responsabilità solidale dell'imprenditore appaltante in relazione a tutte le obbligazioni, previdenziali, assistenziali ed assicurative Inail. 13. Il suddetto D.Lgs. numero 276, articolo 29, comma 2 ha mantenuto la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali, non riportando però il riferimento agli obblighi derivanti dalle leggi di assistenza. 14. Tale esclusione non può ritenersi sintomo della volontà del legislatore di far venire meno la responsabilità solidale del committente per i premi Inail, non potendo ravvisarsi tra gli obiettivi della delega conferita con la L. numero 30 del 2003 quello di indebolire la tutela dell'istituto assicuratore pubblico. 15. La funzione dell'istituto inoltre non rientra nel concetto di assistenza, che trova il proprio fondamento nell'articolo 38 Cost., comma 1 - che prevede che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento dell'assistenza sociale - potendosi qualificare piuttosto l'Inail come ente strumentale per la realizzazione degli obiettivi previsti dall'articolo 38 Cost., comma 2, là dove prevede che i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria v. in tal senso Corte Cost. numero 36 del 7/2/2000 v. anche Corte UE 22 gennaio 2002 nel procedimento C218/00, che ne ha evidenziato lo scopo sociale e l'attuazione del principio della solidarietà, così escludendo che la sua attività sia un'attività economica ai sensi del diritto della concorrenza e che, quindi, tale ente costituisca un'impresa ai sensi degli articolo 85 e 86 del Trattato . 16. La disposizione del 2003 ha quindi piuttosto utilizzato il termine contributi previdenziali in modo atecnico, con formula ampia idonea a ricomprendere anche i premi Inail, non essendo spiegabile la lacuna di garanzia per il versamento dei premi che altrimenti si determinerebbe sino al 2012. 17. L'utilizzazione atecnica del termine contributi da parte del legislatore non è peraltro un novum nel sistema, potendosi richiamare il D.Lgs. numero 124 del 2004, articolo 6 che prevede che le funzioni ispettive in materia di previdenza e di assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell'Inps, dell'Inail, dell'Enpals e dagli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell'ambito dell'attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi , e l'articolo 2778 c.c., in materia di privilegi sui mobili, in relazione al quale il Legislatore è intervenuto con il D.L. 9 ottobre 1989, numero 338, articolo 4, comma 3 conv. dalla L. 7 dicembre 1989, numero 389, equiparando i crediti per i premi Inail a quelli per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti v. Cass. 15/07/2010, numero 16593 . 18. Nel febbraio 2012, con il D.L. 9 febbraio, numero 5 e la successiva legge di conversione, il Legislatore ha dunque meglio definito i contorni dell'obbligazione solidale del committente, ribadendo con maggiore chiarezza aspetti già previsti dalle precedenti formulazioni della norma, quali la responsabilità solidale del committente anche per i premi Inail e la limitazione dell'obbligazione solidale a quanto relativo al periodo di esecuzione del contratto di appalto. 19. Non ha pregio in senso contrario il rilievo della Corte d'appello secondo il quale l'articolo 29 avrebbe la funzione di tutelare il lavoratore e non gli enti , funzione che non ricorrerebbe con riferimento all'assicurazione Inail nella quale vige il principio dell'automaticità delle prestazioni, in quanto non vi sono sicuri elementi testuali per finalizzare la previsione all'esclusiva tutela del lavoratore, considerato che anche a seguito della novellazione del febbraio 2012 è stata mantenuta la formulazione secondo la quale il committente è obbligato in solido . a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonchè i contributi previdenziali e i premi assicurativi . , mentre è evidente che i contributi, così come i premi, sono dovuti agli enti gestori. 20. Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza impugnata dev'essere cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la fattispecie attenendosi al seguente principio di diritto anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore del D.L. 9 febbraio 2012, numero 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, numero 35, la responsabilità solidale del committente prevista dal D.Lgs. numero 276 del 2003, articolo 29 aveva ad oggetto anche i premi Inail dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto . 21. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 22. Non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi principale e incidentale, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1, comma 17. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lett. a .