Striscia la notizia divide la CEDU: i suoi fuori onda non autorizzati sono illegali o libere espressioni giornalistiche?

È scriminata, rientrando nelle libertà di espressione giornalistica e d’informazione, la trasmissione di comunicazioni riservate, ottenute dalla causale intercettazione delle frequenze televisive interne della Rai da parte del quotidiano satirico edito da un’emittente concorrente il pubblico ha il diritto ad essere informato sul ruolo dei media televisivi, specie se creano scoops, per far impennare gli ascolti, spacciandoli per contenuti culturali. L’accoglimento del ricorso è di per sé una refusione del danno morale.

È quanto sinteticamente deciso dalla CEDU emessa oggi R.30210/06 , che non ha ottenuto l’unanimità dei giudici la lite, delicata e complessa, attiene alla possibilità di usare files intercettati da terze emittenti ed al bilanciamento delle tutela dei diritti alla riservatezza ed all’immagine con quelli di cronaca e di satira. Il caso. Durante un monitoraggio dell’auditel da parte di Canale 5 tv privata , che trasmette ogni sera il Tg satirico Striscia la Notizia, intercettava casualmente le frequenze interne della Rai ed in particolar modo un duro alterco tra il critico Busi e lo scrittore Vattimo, avvenuto nell’ottobre 1996, durante una registrazione del programma L’altra edicola sulla presentazione dell’ultimo libro del filosofo. In esso si vedeva la presentatrice lamentarsi che «i due non potevano stare insieme di non poter mandare in onda l’alterco e che gli ospiti erano stati scelti nella speranza che scoppiasse un litigio tra loro sono indici di una volontà di impressionare e divertire il pubblico piuttosto che offrire contenuti culturali». Il filmato era trasmesso nelle puntate del 21 e del 26/10/96 per dimostrare «la vera natura della televisione» pubblica e del programma «tutto era costruito per creare spettacolo ed incrementare gli ascolti». In primo ed in secondo grado Ricci, ideatore e direttore/regista del format, è stato condannato a 4 mesi e 5 giorni di carcere per il reato ex articolo 617 quater cp intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche . Sussisteva pur se essa era stata casuale e l’imputato non era né l’autore né il commentatore del servizio quest’ultimo punto era un’interpretazione estensiva della norma da parte della CDA di Milano , escludendo le scriminanti del diritto di cronaca e della satira. Condannata anche Canale 5 ed era riconosciuto un caro risarcimento sia alla Rai che a Vattimo che lamentava una lesione della privacy e della sua immagine, imponendo un esoso anticipo in attesa della quantificazione del danno con un apposito giudizio civile, conclusosi nel 2009 €.30.000 . In questa fase il G.I. osservò che non c’era stato alcun pregiudizio all’immagine ed alla vita privata del filosofo/professore universitario, ma anche che non c’era alcun interesse pubblico alla diffusione del filmato, sì che lo aveva liquidato in via equitativa in ottemperanza del giudicato penale e della forte audience di Striscia. In appello, però, la Corte aveva evidenziato che il modo in cui la presentatrice mostrava l’accaduto, al di là del fatto che Vattimo non ne avesse autorizzato la messa in onda, rientrava in un interesse generale e fondamentale all’informazione ed alla descrizione della vita sociale, tale da scriminare il delitto contestato attirava l’interesse del pubblico sull’accaduto. Infatti lo spettatore è ben consapevole che i presentatori, per il modo con cui mostrano le notizie, spesso cercano lo scoop, perciò era possibile criticare il comportamento senza violare la riservatezza delle registrazioni confidenziali. La Cassazione, però, cassava questa sentenza per prescrizione del reato, confermando il risarcimento. Inoltre ribadiva che si doveva distinguere tra i primi due paragrafi dell’articolo 617 quater cp e che la diffusione di un filmato non autorizzato era sempre punibile. Nel bilanciare i diritti di opinione, critica, cronaca e satira, garantiti dall’articolo 21 Cost. e quello alla riservatezza ex articolo 15 Cost. faceva prevalere quest’ultimo. Il carattere confidenziale della registrazione impediva la dovuta verifica della veridicità dei fatti, del reale interesse pubblico alla diffusione ed il valutare se le espressioni usate erano appropriate, sì che non poteva essere assolutamente utilizzata e mostrata nel Tg satirico. Escludeva anche la diffamazione a mezzo televisivo circa le illecite intercettazioni e la trasmissione del litigio. Libertà di espressione e proporzionalità della sanzione. La CEDU rileva come la posizione dell’autore del servizio e quella dell’editore, relativamente alle loro libertà di espressione e d’informazione intesa nella sua duplice veste attiva -fare giornalismo e passiva -il diritto del pubblico ad essere informato sui fatti di cronaca, storici ed attinenti la vita socio-culturale- , sono equivalenti e che di volta in volta devono essere bilanciati gli interessi tutelati e quelli presumibilmente lesi, sì da infliggere una sanzione proporzionata alla gravità della violazione. In ogni caso è principio costante che è vietato il carcere per i giornalisti per i reati di opinione v. CEDU del 24/9/13 caso Belpietro e Caso Carolina di Monaco Hannover numero 8772/10 del 19/9/13 Nikula c. Finlandia, C-31611/96, del 2002 Perna c. Italia C-48898/99, del 2003 Ormanni c. Italia, C-30278/04 del 2007 Zana c. Turchia, 25/11/97 Pedersen et Baadsgaard c. Danemark C-49017/99 De Diego Nafría c. Spagna, C-46833/99, del 14/3/02 .Nella fattispecie la diffusione del contenuto della intercettazione illecita «non comportava alcun pregiudizio importante né era connotato da alcuna circostanza eccezionale tale da giustificare il ricorso ad una sanzione così severa». Inoltre rientrava «nell’interesse fondamentale del pubblico ad essere edotto sulla vera natura della televisione pubblica» di cui «si criticava il comportamento ipocrita ed il travisamento della realtà tali da spacciare per contenuti culturali un alterco finalizzato all’aumento degli ascolti». Ciò era confermato anche dal comportamento della presentatrice, come sopra detto. Di conseguenza era lecita la diffusione delle immagini contestate reperite illecitamente perché «finalizzate all’interesse fondamentale per la società» di mostrare il ruolo dei media televisivi, criticandone comportamenti non edificanti, sì che il loro uso era scriminato. Per questi motivi e per la pena eccessiva inflitta a Ricci, tanto più che non era stata operata la distinzione del suo ruolo di editore da quello di autore e commentatore del servizio, ha comportato la condanna per la violazione della libertà di espressione giornalistica. Contrasti all’interno della CEDU. Un giudice, però, aderendo alle critiche sollevate dalle corti interne italiane, ha evidenziato che concordava con quanto deciso dalle sentenze italiane e che, nel bilanciamento degli interessi, quelli alla riservatezza ed alla non diffusione di informazioni confidenziali prevalevano su tutti gli altri confliggenti. Concordemente con le critiche mosse anche dal nostro governo evidenziava una violazione del codice etico giornalistico e che Ricci non poteva ignorare la natura illecita e strettamente riservata delle immagini, carpite durante la registrazione del programma, finalizzata di per sé a selezionare i contenuti da mostrare in onda. Inoltre il giornalista proprio per il suo ruolo di «cane da guardia» della società e dello Stato e per le sue funzioni di pubblica informazione è tenuto al rispetto del segreto e delle informazioni confidenziali, ampiamente e palesemente violato in questo caso, tanto che considera proporzionata anche la pena inflitta, escludendo, contestualmente ogni forma d’ingerenza dell’Italia Stoll c Svizzera C-69698/01 del 10/12/07, Surek c. Turchia C-24672/94 del 18/7/99,Observer e Guardian c. UK C-13585/88 del 26/11/91 . Il divieto di pubblicare informazioni confidenziali può ledere tali libertà. Come detto, per le loro mansioni pubbliche, non si può limitare la libertà d’espressione giornalistica, salvo che essa violi i principi di contingenza, di veridicità e di interesse pubblico. In questa ottica è legittima la diffusione di informazioni confidenziali, come nella fattispecie, perché un eventuale divieto e le imposizioni di pene severe sarebbero un deterrente negativo per i giornalisti a svolgere la loro attività che di per sé incarna principi fondamentali e pubblici difesi dalla Costituzione e dall’ordinamento interno. Nella fattispecie, come più volte ribadito, il «fuori onda» era scriminato ed era onere dell’Italia dimostrare l’esistenza di leggi la cui violazione giustificava il carcere per i cronisti. Infine non è corretto negare la distinzione tra i primi due commi dell’articolo 617 quater cp è un ulteriore lesione di queste libertà. L’accoglimento del ricorso è di per sé un risarcimento. Non è stato liquidato alcun indennizzo, pur richiesto, a titolo di danno morale, perché non è stato provato ed anche perché l’accoglimento del ricorso e la condanna dell’Italia sono di per sé una forma di refusione dello stesso. Si rinvia al testo, disponibile solo in francese, per l’eventuale approfondimento della questione.

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