Il termine “atti” dell’articolo 27 bis della tabella allegata al D.P.R. numero 642/1972, nell'elencare le esenzioni dall'imposta di bollo, si riferisce solo agli atti di natura amministrativa e non ricomprende invece quelli giudiziari.
Questo è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione numero 21522 del 20 settembre 2013. Il caso. La CTR Umbria dichiarava legittimi gli avvisi di irrogazione di sanzioni emanati nei confronti di una Onlus per violazione della normativa in materia di imposta di bollo. L’organizzazione aveva ritenuto esenti dall’imposta di bollo i ricorsi da essa presentati, sostenendo che la norma agevolativa di cui all’articolo 27 bis della tabella allegata al D.P.R. numero 642/1972 si riferisce non solo alla documentazione amministrativa, ma anche gli atti processuali. La questione controversa veniva sottoposta alla Corte di Cassazione. La Onlus paga il bollo sugli atti giudiziari. La Suprema Corte – con la sentenza del 20 settembre 2013, numero 21522 - ha rigettato il ricorso della Onlus affermando che €il criterio di interpretazione sistematico consente di ritenere che l’articolo 27 bis della tabella allegata al D.P.R. numero 642/1972 laddove indichi il termine “atti”, si riferisce solo agli atti amministrativi e non ricomprende anche gli atti giudiziari». Tale interpretazione è avvalorata dal fatto che ove la normativa abbia inteso ricomprendere nella esenzione dal bollo gli atti giudiziari lo ha fatto espressamente, come dimostrano numerosi esempi.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 6 giugno – 20 settembre 2013, numero 21522 Presidente Merone – Relatore Chindemi Fatto La Commissione tributaria regionale dell'Umbria, con sentenza numero 45/01/06, depositata il 15.9.2006, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia numero 117/03/2003, dichiarava la legittimità degli avvisi di irrogazione sanzioni nei confronti della Associazione italiana per il World wide rund for nature ONLUS - ONG per la violazione della normativa in materia di imposta di bollo in relazione a quattro ricorsi presentati dalla citata associazione innanzi al Tar dell'Umbria, ritenendo che la norma agevolativa articolo 27 bis della tabella allegata al D.P.R. numero 642 del 1972, abbia ad oggetto la sola documentazione amministrativa non applicandosi agli atti giuridici. Proponeva ricorso per cassazione l'associazione deducendo i seguenti motivi a violazione articolo 360 c.p.c., numero 5, essendo la motivazione della CTR inidonea a giustificare le ragioni della decisione, non essendo stato chiarito in base a quali principi di diritto la nozione di atto non ricomprenda anche l'atto processuale, tenuto conto dell'elencazione contenuta nel D.P.R. numero 642 del 1972, articolo 27 bis, tabella b e del tenore complessivo della normativa speciale di esenzione b violazione dell'articolo 360 c.p.c., numero 3, per falsa applicazione violazione del D.P.R. numero 642 del 1972, articolo 27 bis, tabella b e violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di atti giuridici in materia di ONLUS, dovendo ricomprendersi nell'esenzione del pagamento del bollo anche gli atti giurisdizionali. L'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva. La Onlus presentava memoria. Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 6.6.2013, in cui il PG ha concluso come in epigrafe. Motivi della decisione I motivi del ricorso vanno esaminati congiuntamente, stante la loro connessione logica. Il D.P.R. numero 642 del 1972, articolo 27 bis, tabella B, prevede gli atti esenti dall'imposta di bollo. La normativa citata esclude dall'imposta gli atti, documenti, istanze, contratti, nonchè copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS . La questione controversa concerne l'interpretazione del termine atti e, più specificatamente se lo stesso, oltre a riferirsi agli atti amministrativi, si riferisca anche agli atti processuali. La CTR, ritiene che dalla disamina delle leggi attinenti direttamente alla regolamentazione del bollo, si evince che l'articolo 27 bis, abbia ad oggetto la sola documentazione amministrativa, con la conseguenza che gli atti che non sono elencati ma ricompresi nella tariffa del bollo non possono godere dei benefici di esensione . Il criterio di interpretazione sistematico consente di ritenere che il D.P.R. numero 642 del 1972, articolo 27 bis, tabella B, laddove indichi il termine atti , si riferisce solo agli atti amministrativi e non ricomprende anche gli atti giudiziari. Ove la normativa abbia inteso ricomprendere nella esenzione dal bollo gli atti giudiziari lo ha espressamente previsto. Così, ad esempio, l'articolo 12, tab. b D.P.R. cit. 12, prevede l'esclusione del bollo per gli atti giudiziari indicati dalla stesso articolo e più precisamente per gli atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie 1 in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari 2 individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego 3 in materia di pensioni dirette o di riversibilità 4 in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani. Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro. Atti e documenti relativi all'esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui ai nnumero 1 , 2 e 3 del secondo comma e dei provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo. Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze . Tale normativa, ancorchè di carattere generale, può essere utilizzata ai fini interpretativi del D.P.R. numero 642 del 1972, articolo 27 bis, tabella B, concernente le ONLUS. Il termine atti di cui al citato articolo 27 bis non può, quindi, essere inteso, in mancanza di un espresso riferimento normativo e in mancanza di specificazione alcuna al riguardo, quale categoria ampia comprensiva sia degli atti amministrativi che giurisdizionali, dovendosi pervenire ad una interpretazione riduttiva che trova giustificazione nella stessa dizione normativa che si riferisce agli atti amministrativi atti, documenti, istanze, contratti , senza alcun riferimento a quelli giudiziari. Va, conseguentemente, rigettato il ricorso. Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attività difensiva dell'intimata. P.Q.M. Rigetta il ricorso.