L’assicurazione offre l’assegno 2 volte, ma il creditore rimane quasi a bocca asciutta

L’effetto liberatorio si verifica nel momento in cui il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro. Ma il tardivo percepimento della somma non deve essere determinato dall’inerzia del creditore.

È quanto emerge dalla sentenza n. 21844 della Corte di Cassazione, depositata il 24 settembre 2013. Il caso. Viene tamponata da un furgone, quindi si rivolge al Giudice di pace per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Risarcimento che viene riconosciuto dal giudice per una somma pari a 3.408,62 euro, e che la società assicuratrice offre, banco iudicis , mediante assegno bancario non trasferibile, accettato, però, a titolo di acconto sul maggior avere. Proprio per questo, la danneggiata propone appello, anche perché non aveva mai incassato l’assegno per intervenuta scadenza del termine, restituendolo al procuratore della compagnia assicuratrice. La storia si ripete. Infatti, anche in sede di appello, la compagnia assicuratrice offre nuovamente, banco iudicis , un altro assegno bancario pari alla somma liquidata in primo grado e l’appellante, ancora una volta, dichiara di accettarlo in acconto del maggior avere . Pagamento in moneta o in assegno. La Cassazione, a cui ha presentato ricorso l’appellante, precisa che, come già stabilito dalla Sezioni Unite Cass., SSUU, n. 26617/2007 , nelle obbligazioni pecuniarie , il cui importo sia inferiore a 12.500 euro o per le quali non sia imposta per legge una modalità differente di pagamento, il debitore ha la facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare . Nel primo caso – chiarisce la S.C. – il creditore non può rifiutare il pagamento nel secondo sì, ma solo per giustificato motivo, da valutare secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva . L’effetto liberatorio si perfeziona con la concreta disponibilità giuridica della somma di denaro. Inoltre, mentre nel primo caso l’effetto liberatorio si verifica con la consegna della moneta, nel secondo si perfeziona quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell’inconvertibilità dell’assegno . Detto questo, gli Ermellini rilevano che, nel caso in esame, il tardivo percepimento della somma dovuta è stato determinato dall’inerzia del creditore, che non ha messo all’incasso un titolo perfettamente valido. Il ricorso, quindi, viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 20 giugno – 24 settembre 2013, n. 21844 Presidente Trifone – Relatore D’Amico Svolgimento del processo A T. convenne, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, A.D. e la S.a.s.a. Assicurazioni spa al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un tamponamento da parte del furgone dello stesso A. , verificatosi il omissis . Si costituiva la S.a.s.a. spa mentre A. rimaneva contumace. Con sentenza n. 7557/2004 il Giudice, accogliendo la domanda attrice, riconobbe l'esclusiva responsabilità di parte convenuta nella produzione del sinistro e diede atto che la S.a.s.a. spa aveva offerto alla T. , banco iudicis , la somma di Euro 3.408,62 mediante assegno bancario non trasferibile, accettato a titolo di acconto sul maggior avere. Poiché il danno doveva quantificarsi nella suddetta somma, nulla era più dovuto ad A T. . Quest'ultima propose appello lamentando che erroneamente il primo giudice aveva giudicato adempiuta l'obbligazione risarcitoria mediante la consegna di un assegno bancario in quanto lo stesso non è equivalente alla consegna di denaro contante. L'assegno non era stato peraltro incassato dall'attrice per intervenuta scadenza del termine ed era stato restituito al procuratore della compagnia assicuratrice. La S.a.s.a. si costituì sottolineando che l'assegno era stato accettato in pagamento e non era stato presentato all'incasso per colpevole inerzia della controparte . In appello, all'udienza del 18 aprile 2005 la S.a.s.a. ha nuovamente offerto, banco iudicis , altro assegno bancario per Euro 3.408,38, corrispondente alla somma liquidata nella sentenza del Giudice di Pace. Tale assegno è stato a accettato dal procuratore dell'attrice in acconto del maggior avere . Il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto da T.A. avverso la sentenza 7557/2004 del Giudice di Pace di Roma ed ha condannato l'appellante al rimborso delle spese del grado in favore degli appellati S.a.s.a. Assicurazioni s.p.a. e A.D. . Propone ricorso per cassazione A T. con unico motivo. Gli intimati non svolgono attività difensiva. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente denuncia Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc con riguardo agli artt. 91, 112, 115, 116 cpc, 324 cpc error in procedendo - Vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 cpc - Motivazione apparente”. Sostiene parte ricorrente che erroneamente il Tribunale ha omesso di accertare la sua reale domanda, volta ad ottenere il pagamento di quanto stabilito Dal Giudice di Pace di Roma, mentre ha limitato la propria indagine sull'efficacia liberatoria o meno dell'assegno. Aggiunge di aver ricevuto banco iudicis un assegno in lire in pagamento di un credito risarcitorio ma di aver poi restituito il titolo di credito. Nelle more del procedimento d'appello la S.a.s.a. ha riconosciuto la sussistenza della pretesa della T. provvedendo a versare, tramite assegno in Euro, la somma accertata in primo grado. Per tale ragione, si afferma, il Tribunale non poteva condannarla alle spese giudiziali ma avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere e compensare le spese. Il motivo è infondato. Come hanno stabilito le Sezioni Unite di questa Corte, nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore ad Euro 12.500,00 o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo, da valutare secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio per il debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno Cass., 18 dicembre 2007, n. 26617 . Nel caso di specie non si rileva alcun giustificato motivo che, secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva, potesse giustificare il rifiuto dell'assegno da parte della T. . Ed infatti la stessa lo ha accettato, sia pure a solo titolo di acconto, mentre l'assegno è successivamente scaduto per inattività della attuale ricorrente. L'assicurazione ha poi corrisposto, in appello, in limine litis un altro assegno di pari importo rispetto al precedente, nuovamente accettato dalla T. . Il tardivo percepimento della somma dovuta è stato perciò determinato dall'inerzia della stessa T. che non ha messo all'incasso un titolo perfettamente valido. Va peraltro rilevato, come emerge dall'impugnata sentenza, che l'attuale ricorrente ha agito in appello per il pagamento della stessa somma liquidata in primo grado. Per il principio della soccombenza virtuale le spese non potevano perciò essere compensate. E comunque la liquidazione delle stesse rientra nella discrezionalità del giudice di merito ove si rispetti il principio per cui le stesse non vengano attribuite alla parte vincitrice. In ogni caso si deve segnalare che con l'unico motivo la T. propone un quesito multiplo, inidoneo perché non riferibile alla ratio decidendi e, in ogni caso, generico per i suoi due profili. Il ricorso deve essere dunque rigettato e in assenza di attività difensiva dell'intimata nulla deve disporsi per le spese di giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone per le spese del giudizio di cassazione.