Patrocinio a spese dello Stato? Concesso, anzi no … ma come si fa a fare opposizione?

Avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile, in mancanza di espressa previsione normativa, va esperita l’opposizione al decreto di pagamento.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la l’ordinanza n. 21685/13, depositata lo scorso 23 settembre. Il caso. Accolta in un primo momento, la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato veniva successivamente – più precisamente, in sede di liquidazione delle spese di lite - revocata dal Tribunale. Inutile l’opposizione proposta, con ricorso al Presidente del Tribunale art. 170, d.p.r. n. 115/2002 , contro tale provvedimento,. Non resta, così, che rivolgersi alla Corte di Cassazione. Ed è proprio ciò che ha fatto l’uomo a cui è stata negata, almeno in un secondo momento, l’ammissione al gratuito patrocinio. Revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile e ora? La S.C., accogliendo il ricorso con rinvio, ribadisce quanto già espresso in precedenza dalla stessa giurisprudenza di legittimità Cass. n. 13807/2011 , secondo cui l’individuazione del mezzo impugnatorio avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile art. 136, d.p.r. n. 115/2002 , va ricercata, in mancanza di espressa previsione normativa , nell’art. 170 dello stesso d.p.r. opposizione al decreto di pagamento , che pur rivolto a regolare l’opposizione ai decreti di pagamento in favore dell’ausiliario, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino , deve estendersi alle opposizioni ai provvedimenti di revoca della ammissione deliberati dal giudice civile, configurando tale disposizione un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione, che non sono provvedimenti definitivi e decisori , ma – chiarisce ancora la Cassazione - mere liquidazioni o rifiuti di liquidazione, e quindi esperibile necessariamente contro un decreto del magistrato del processo che la rifiuti . Integrazione del contraddittorio con il Ministero dello Giustizia. Infine, gli Ermellini, citando una decisione delle Sezioni Unite Cass., SSUU, n. 8516/2012 - e premesso che il procedimento di opposizione al decreto di pagamento art. 170, d.p.r. n. 115/2002 presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività del giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale - ritengono che in tali procedimenti a carico dell’Erario, il Ministero della Giustizia sia parte necessaria .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 18 giugno – 23 settembre 2013, n. 21685 Presidente Petitti – Relatore D’Ascola Fatto e diritto 1 Con ricorso notificato il 27 luglio 2006, M.A. proponeva istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che veniva accolta, in via provvisoria e anticipata, dall'Ordine degli Avvocati di Genova, con provvedimento 11-09-2006, in relazione a controversia in materia di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c Concluso il procedimento, il difensore avv. Cocconcelli depositava istanza di liquidazione delle spese di lite da parte del giudice del procedimento. Il giudice del Tribunale di Genova, con provvedimento in data 30 giugno 2009/2 luglio 2009, rigettava l'istanza di liquidazione e revocava l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. M. proponeva opposizione al provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 con ricorso al Presidente del Tribunale. Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, con provvedimento in data 8/22 febbraio 2011, dichiarava inammissibile l'opposizione. Con atto notificato il 24 maggio 2011 M. ha proposto ricorso per cassazione, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Roma, sulla base di tre motivi. Parte intimata non ha svolto attività difensiva. Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, proponendo l'accoglimento del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria. 2 Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84, 142, 170, là dove il Giudice a quo ha ritenuto inammissibile l'opposizione, affermando l'immediata esperibilità del ricorso per cassazione. Sostiene che l'ipotesi, ricorrente nella specie, di revoca di ufficio della ammissione al patrocinio in sede civile, va ricondotta, quanto ai rimedi esperibili, alla disciplina del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, in applicazione analogica dell'art. 142 dello stesso D.P.R Il motivo è fondato, nei termini di cui in motivazione. Va precisato che, mentre relativamente al processo penale è espressamente previsto, come mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato a seguito di opposizione davanti al capo dell'ufficio dell'organo giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento art. 99 , ovvero direttamente avverso il provvedimento di revoca del beneficio art. 11, comma 3 , il ricorso per cassazione, per quanto attiene alla revoca del beneficio nel processo civile , l'art. 136 del predetto D.P.R. che reca la disciplina del procedimento e dei presupposti di revoca nulla dispone in ordine ai relativi rimedi. La Corte cfr Cass. 13807/11 ha ritenuto che la individuazione del mezzo impugna torio avverso il provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, va ricercata, in mancanza di espressa previsione normativa, piuttosto che nella disciplina penalistica dettata dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 99, 112 e 113, nell'art. 110 del citato D.P.R., che pur rivolto a regolare l'opposizione ai decreti di pagamento in favore dell'ausiliario, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino deve ritenersi estensibile alle opposizioni ai provvedimenti di revoca della ammissione deliberati dal giudice civile, configurando tale disposizione un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione, che non sono provvedimenti definitivi e decisori, ma mere liquidazioni o rifiuti di liquidazione, e quindi esperibile necessariamente contro un decreto del magistrato del processo che la rifiuti cosi Cass. 2011 n. 9748 . In quest'ultima sentenza la Corte esprimendosi negli stessi termini richiamava in proposito la statuizione di Cass. 24070 del 2010 e, per riferimenti, anche Cass. 18204 del 2008. Questa tesi si confronta con altra, portata di recente da Cass. 26966/11, che è così massimata Al provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili, in mancanza di espressa previsione normativa, sono applicabili per analogia le norme dettate in materia di procedimenti penali, le quali, in virtù del combinato disposto degli artt. 113 e 112, primo comma, lettera d , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, prevedono l'impugnazione del decreto di revoca con il ricorso per cassazione ove la revoca avvenga d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario”. Come riferisce la relazione preliminare, la tesi esposta da Cass. 13807/11 appare preferibile rispetto all'altra, peraltro soggetta a distinguo, sostenuta dalla decisione impugnata e da Cass. 26966/11, per l'evidente maggior similitudine delle ipotesi considerate. 2.1 Va ora aggiunto che a completare l'apparato motivazionale, smentendo la tesi accolta dal tribunale di Genova, può essere addotto quanto ha osservato nel 2012 la prima sezione civile. Nell'aderire alla tesi propugnata da Cass. 13807/11, Cass. 12719/12 reca A tale precedente si ritiene di aderire solo adducendo, a titolo di argomentazione integrativa, il rilievo della natura meramente compilativa del predetto Testo unico, emesso su delega contenuta alla L. 8 marzo 1999, n. 50, art. 7, come modificato dalla L. 24 novembre 2000, n. 340, art. 1, comma 6, che assegnava al legislatore delegato il mandato di coordinare e armonizzare la legislazione previgente con un puntuale vincolo per le innovazioni apportabili, informate alla coerenza logica e sistematica della normativa da coordinare Corte costituzionale 389/2002 Corte costituzionale 458/2002 Corte costituzionale 212/2003, Corte costituzionale 304/2003 . Ne consegue che in nessun modo le singole norme del Testo unico possono essere interpretate nel senso di modificare la disciplina in senso riduttivo delle tutele sostanziali e procedimentali già riconosciute dalla normativa precedente. Al riguardo, la L. 30 luglio 1990, n. 217 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti all'art. 10 Modifica o revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato richiamava, ai fini delle impugnazioni, l'art. 6, commi 4 e 5 Procedura per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato , che consentiva all'interessato che avesse visto rigettata la sua istanza di proporre ricorso davanti al tribunale o alla corte d'appello ai quali apparteneva il giudice che aveva emesso il decreto di rigetto il cui provvedimento era poi ricorribile per cassazione, per violazione di legge. Tale sistema, come detto, non può ritenersi abrogato per effetto dell'omessa reiterazione nel Testo unico vigente di un analogo sistema di impugnazioni nell'ambito del processo civile”. Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, assorbite le residue censure. Per l'effetto, dev'essere cassato il provvedimento impugnato, con rinvio, anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità, al presidente del Tribunale di Genova, in persona di altro magistrato. 3 Il giudice di rinvio, oltre a pronunciare sul gravame e a regolare le spese di questo giudizio, dovrà però provvedere, preliminarmente, a regolarizzare la costituzione del contraddittorio, consentendo la partecipazione al giudizio del Ministro della Giustizia, come puntualmente rilevato in memoria da parte ricorrente. Risolvendo un contrasto in materia di legittimazione passiva in tema di opposizione alla liquidazione ai difensori operanti in regime di gratuito patrocinio, le Sezioni Unite Cass. 8516/12 hanno infatti posto il principio cosi massimato Posto che il procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento con la conseguenza, che nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell'erario, anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria”. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, al tribunale di Genova, previa integrazione del contraddittorio con il Ministero della Giustizia.