Mutui alle giovani coppie: il tetto per l’accesso al credito sale a 40mila euro

Nella Gazzetta Ufficiale n. 209, del 6 settembre 2013, è stato pubblicato il decreto n. 103 del 24 giugno scorso, che aggiorna la disciplina del fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali.

Il regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali , decreto n. 103/2013, apporta delle modifiche al d.m. n. 256/2010. Tasso effettivo globale. Nello specifico, per i mutui sotto i 200mila euro non si farà più riferimento ad un tasso massimo pari o equivalente a Euribor + 150 punti base per mutui di durata superiore a 20 anni ed a Euribor + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso variabile, nonché ad un tasso massimo pari o equivalente a I.R.S. + 150 punti base per mutui di durata superiore a 20 anni ed a I.R.S. + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso fisso , ma il livello di interessi non supererà il tasso effettivo globale medio sui mutui pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge n. 108/1996. Limite da 35 a 40mila. Per accedere alla garanzia del Fondo, l’età dei richiedenti deve essere inferiore ai 35 anni, ma il reddito complessivo massimo rilevato dall’Isee passa da 35mila a 40mila euro. La priorità all’accesso è riservata alle giovani coppie coniugate e ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato . Infine, l’immobile da acquistare – si legge nel decreto - non deve avere una superficie utile superiore a 95 metri quadrati e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 2 agosto 1969 .

Presidenza del Consiglio dei Ministri, decreto 24 giugno 2013, n. 103 G.U. del 6 settembre 2013, n. 209 Regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali. IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LO SPORT E LE POLITICHE GIOVANILI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni Visto l'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 2, comma 39, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa, a decorrere dal 1° settembre 2008 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori Visto, in particolare, l'ultimo periodo del già citato articolo 13, comma 3-bis, che ha previsto l'emanazione di un decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di disciplinare i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di funzionamento del medesimo Fondo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012, e, in particolare, l'articolo 15 concernente il Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 2010, n. 256, recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali, registrato dalla Corte dei conti al reg. 1, foglio n. 264, in data 17 gennaio 2011 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013 con il quale la Sen. Josefa Idem é stata nominata Ministro senza portafoglio Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2013 con il quale alla Sen. Josefa Idem é stato conferito l'incarico per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2013 con il quale il Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili é stato delegato, fra l'altro, ad esercitare le funzioni ed i compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili Considerata la necessità di apportare alcune modifiche al predetto regolamento 17 dicembre 2010, n. 256, al fine di garantire una migliore funzionalità del Fondo di garanzia Acquisita l'intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 febbraio 2013 Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 marzo 2013 Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, con nota prot. MCII 0000510 P-/Leg. del 9 aprile 2013 Sulla proposta del Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti Adotta il seguente regolamento Art. 1 1. Al decreto ministeriale del 17 dicembre 2010, n. 256, contenente regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali, sono apportate le seguenti modifiche a all'articolo 2, comma 2, le parole pari o equivalente a Euribor + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a Euribor + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso variabile, nonché ad un tasso massimo pari o equivalente a I.R.S. + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a I.R.S. + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso fisso , sono sostituite dalle seguenti non superiore al tasso effettivo globale medio sui mutui, pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108. b all'articolo 2, comma 3, lettera b , le parole non superiore a 35.000 euro. Inoltre, non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato , sono sostituite dalle seguenti non superiore a 40.000 euro. Il Gestore di cui all'articolo 1, nelle attività di ammissione alla garanzia, ai sensi dell'articolo 5, in presenza di domande pervenute nella stessa giornata, e di contestuale parziale indisponibilità delle dotazioni del Fondo, assegna priorità alle giovani coppie coniugate e ai nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. c all'articolo 2, comma 4, le parole e non deve avere una superficie superiore a 90 metri quadrati. Nella concessione della garanzia viene data priorità ai casi nei quali l'immobile sia situato in aree a forte tensione abitativa e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969. , sono sostituite dalle seguenti , non deve avere una superficie utile superiore a 95 metri quadrati e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969. Salvo quanto previsto dal comma 3, lettera b , nella concessione della garanzia viene data priorità ai casi nei quali l'immobile sia situato nei comuni ad alta tensione abitativa, ai sensi della delibera Cipe n. 87 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2004, n. 40. d all'articolo 3, comma 1, lettera b , le parole di cui all'articolo 107 sono sostituite dalle seguenti di cui all'articolo 106. e all'articolo 3, comma 4, dopo le parole a non richiedere ai Mutuatari garanzie aggiuntive , sono inserite le parole non assicurative, queste ultime nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, f all'articolo 5, comma 1, lettera a , al punto 2, la lettera cc é soppressa g all'articolo 5, comma 1, lettera c , dopo le parole Il Gestore , sono inserite le parole , salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera b , h all'articolo 5, comma 1, lettera d , le parole entro 7 giorni sono sostituite dalle seguenti entro 30 giorni i l'articolo 8 é abrogato l gli articoli 9 e 10 sono rispettivamente rinumerati come articoli 8 e 9. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 giugno 2013