Definitivamente ampliati i limiti di applicazione della custodia in carcere e le possibilità di accesso alle misure alternative

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 9 agosto 2013, n. 94 è stato definitivamente approvato, con modificazioni, il Decreto legge 1° luglio 2013 n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena, che tante e non sempre adeguate discussioni ha sollevato nel corso di questa estate ormai prossima alla fine.

Da una prima lettura del testo coordinato del Decreto legge, risulta confermata nella sostanza la progettazione originaria e precisamente la volontà di adempiere agli obblighi imposti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo di provvedere al più presto all’adozione di provvedimenti normativi adeguati ad impedire il protrarsi dell’attuale ed inaccettabile situazione carceraria. I punti di partenza del decreto in questione, come è ben esplicitato nei rilievi posti a motivazione della normativa d’urgenza, sono stati la presa d’atto della insoddisfacente efficacia del precedente Decreto svuota carceri” D.L. n. 211/2011 , che nei fatti aveva semplicemente previsto la possibilità temporanea” di eseguire al domicilio le pene detentive non superiori a 18 mesi, la mancata attuazione del piano carcerario e soprattutto la permanente assenza di una riforma della disciplina delle misure alternative al carcere. Accesso alle misure alternative. Dato il contesto di riferimento, non stupisce quindi che le direttici dell’intervento normativo de quo si siano mosse essenzialmente attraverso una estensione dei limiti edittali di pena per i quali la custodia in carcere non è ammissibile ed una procedura incidentale protesa a verificare – tramite il riconoscimento immediato” della libertà anticipata – la possibilità di accedere alle misure alternative al carcere secondo le scansioni di cui all’art. 656 c.p.p., provvedendo nel contempo ad ampliare ed agevolare i casi di semilibertà e rimodulando la procedura di concessione della detenzione domiciliare. Di particolare importanza appare inoltre l’intervento proteso a sostenere” il lavoro per i detenuti. Si sono infatti inserite in sede di conversione vedi art. 3 bis norme precise per gli incentivi fiscali concessi a chi assume persone sottoposte a pena detentiva, seppur con meccanismi un po’ complessi ma all’evidenza protesi ad evitare aggiramenti della legge e sfruttamenti inaccettabili. Commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie. Per il resto, si è ripresa la figura del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, specificandone ulteriormente funzioni e poteri, tra i quali oggi rientra anche la possibilità di cedere a terzi diritti reali sopra gli immobili carcerari al fine della realizzazione di impianti fotovoltaici. La normativa in questione, come accennato all’inizio, è ormai definitiva e in vigore. Se e in che modo sarà davvero efficace rispetto ai fini, spetterà alla prassi ed alla realtà verificare. Certo è che si sente ormai impellente, anche solo a livello sistematico e di ordine concettuale, procedere ad una riforma effettiva del sistema delle misure alternative. Si spera, quindi, che al più presto torni a rispendere il sole” nelle materie penalistiche e ciò non certo per illuminare i pannelli protesi a produrre corrente elettrica sopra il capo dei detenuti.

Legge 9 agosto 2013, n. 94 G.U. 19 agosto 2013, n. 193 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. 13G00139 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge Art. 1 1. Il decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 2013, N. 78 All'articolo 1, comma 1 alla lettera a sono premesse le seguenti 0a all'articolo 280, comma 2 1 la parola quattro e' sostituita dalla seguente cinque 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni 0b all'articolo 274, comma 1, lettera c , secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni alla lettera a , capoverso 1-bis, la parola stabilisce e' sostituita dalla seguente dispone e le parole le esigenze sono sostituite dalle seguenti comunque le prioritarie esigenze dopo la lettera a e' inserita la seguente a-bis all'articolo 386, comma 3, dopo le parole il relativo verbale sono inserite le seguenti '', anche per via telematica alla lettera b , numero 1 , capoverso 4-ter, dopo la parola trasmette sono inserite le seguenti senza ritardo alla lettera b , numero 3 , la lettera a e' sostituita dalla seguente a nella lettera a , le parole da 624 fino a dall'articolo 625 sono sostituite dalle seguenti 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma e le parole da e per i delitti fino a del medesimo codice, sono soppresse . Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente Art. 1-bis. - Modifica al codice penale in materia di atti persecutori - 1. All'articolo 612-bis, primo comma, del codice penale, le parole a quattro anni sono sostituite dalle seguenti a cinque anni . All'articolo 2, comma 1 la lettera a e' sostituita dalla seguente a all'articolo 21, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente 4-ter. I detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attivita' a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalita' e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilita' in favore della collettivita' da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e gli internati possono essere inoltre assegnati a prestare la propria attivita' a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attivita' e' in ogni caso svolta con modalita' che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalita' previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 dopo la lettera a sono inserite le seguenti a-bis all'articolo 30-ter, comma 2, la parola venti e' sostituita dalla seguente trenta e la parola sessanta e' sostituita dalla seguente cento a-ter all'articolo 30-ter, comma 4, le lettere a e b sono sostituite dalle seguenti a nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto b nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera c , dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena alla lettera b , numero 3 , al secondo periodo, le parole commi 1 sono sostituite dalle seguenti commi 01, 1 e dopo le parole magistrato di sorveglianza sono aggiunte le seguenti che puo' disporre l'applicazione provvisoria della misura all'ultimo periodo, le parole comma 4-bis sono sostituite dalle seguenti comma 4 alla lettera b , il numero 4 e' sostituito dal seguente 4 il comma 9 e' sostituito dal seguente 9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve entita', importa la revoca del beneficio la lettera c e' sostituita dalla seguente c l'articolo 50-bis e' abrogato la lettera d e' soppressa. All'articolo 3, comma 1, capoverso 5-ter, le parole da di altri reati fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a , del codice di procedura penale o di reato contro la persona . Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente Art. 3-bis. - Misure per favorire l'attivita' lavorativa dei detenuti ed internati . - 1. All'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato . 2. Alla legge 22 giugno 2000, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni a l'articolo 3 e' sostituito dal seguente Art. 3. - 1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti e internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente attivita' formative nei loro confronti, e' concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. 2. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attivita' formative nei loro confronti, e' concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di trecentocinquanta euro per ogni lavoratore assunto. 3. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e si applicano per un periodo di diciotto mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato b all'articolo 4, comma 1, le parole sulla base delle risorse sono sostituite dalle seguenti nei limiti delle risorse . All'articolo 4 al comma 1, alinea, dopo la parola richiamato sono inserite le seguenti ed e' allegato al presente decreto al comma 1, lettera b , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole , d'intesa con il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e con il Capo del Dipartimento della giustizia minorile al comma 1, dopo la lettera b e' inserita la seguente b-bis nel rispetto dei criteri di economicita' individuati dal Ministero della giustizia, mantenimento e promozione delle piccole strutture carcerarie idonee all'istituzione di percorsi di esecuzione della pena differenziati su base regionale e all'implementazione di quei trattamenti individualizzati indispensabili per la rieducazione e il futuro reinserimento sociale del detenuto al comma 1, lettera d , dopo la parola permuta sono inserite le seguenti , costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi per la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili al comma 1, lettera e , dopo la parola permuta sono inserite le seguenti , alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi per la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi Il Commissario trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta. Il Commissario trasmette semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attivita' programmatica. In sede di prima applicazione, la relazione di cui al terzo periodo deve comunque essere trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 dicembre 2013 al comma 5, le parole sul cap. 5421 assegnato alla sono sostituite dalla seguente sulla al comma 6, le parole , agli articoli 49 e 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 sono soppresse al comma 7, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente Il personale in posizione di comando o di distacco non ha diritto ad indennita' o compensi aggiuntivi e, al terzo periodo, le parole sul cap. 5421 assegnato alla sono sostituite dalla seguente sulla al comma 8, le parole sul cap. 5421 assegnato alla sono sostituite dalla seguente sulla . E' aggiunto, in fine, il seguente allegato ALLEGATO Articolo 4, comma 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO l'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215 VISTO l'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 VISTO l'articolo 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 VISTO l'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 VISTO l'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 VISTO l'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 VISTO l'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 VISTO l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2010, n. 3861, e 13 gennaio 2012, n. 3995 VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 2012 e 11 maggio 2012 CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, le gestioni commissariali che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, non sono suscettibili di proroga o rinnovo oltre il termine del 31 dicembre 2012 CONSIDERATO altresi' che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, la gestione commissariale di cui al predetto articolo 44-bis e' stata prorogata sino al 31 dicembre 2012 RITENUTA la persistente necessita' di fare fronte alla grave situazione di sovrappopolamento delle carceri, assicurando l'attuazione del programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento della capienza di quelle esistenti, ai sensi del citato articolo 44-bis, da conseguirsi attraverso il completamento del piano di interventi previsto dall'articolo 1 dell'O.P.C.M. n. 3861 del 19 marzo 2010, gia' avviato dal commissario delegato per l'emergenza conseguente al sovraffollamento degli istituti penitenziari RITENUTA inoltre la necessita', al fine di realizzare gli specifici obiettivi del programma sopra indicato, di avvalersi di un soggetto gestore che assicuri l'attuazione del citato piano degli interventi, in continuita' con i compiti gia' svolti dal predetto commissario delegato RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina di un Commissario straordinario di governo ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2012 SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della giustizia DECRETA Articolo 1. 1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e per l'aumento della capienza di quelle esistenti, previsti dal programma di interventi di cui in premessa, il prefetto dottor Angelo Sinesio e' nominato Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a decorrere dal 1° gennaio 2013. 2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 svolge presso il Ministero della giustizia le funzioni di competenza statale per gli interventi necessari alla completa attuazione del programma e del piano degli interventi citati in premessa, per il tempo a tale fine occorrente e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. 3. Al Commissario straordinario sono attribuiti, con riferimento ad ogni fase del programma e ad ogni atto necessario per l'attuazione del piano degli interventi citati in premessa, i poteri degli organi delle amministrazioni competenti in via ordinaria, nonche' quelli di cui all'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. 4. Al Commissario straordinario sono assegnate le risorse strumentali e finanziarie gia' attribuite al commissario delegato di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3861 del 2010 e n. 3995 del 2012, comprese quelle disponibili sulla contabilita' speciale n. 5421. Esse sono gestite, non oltre il termine di cui al comma 2, sulla stessa contabilita' speciale, che viene intestata al Commissario straordinario. Sulla medesima contabilita' speciale confluiscono altresi' i fondi assegnati dalla delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, nonche' le eventuali ulteriori risorse finanziarie che saranno assegnate o destinate per le finalita' di cui al presente decreto. 5. Per le esigenze indicate al comma 1 e non oltre il termine di cui al comma 2, al Commissario straordinario e' assegnata una dotazione organica di personale di 15 unita'. Il personale proveniente dalla pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti territoriali, e' confermato anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, con oneri a carico dell'amministrazione di provenienza. 6. Per il medesimo personale, per la durata della gestione commissariale, e' autorizzata la corresponsione di compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 50 ore mensili pro capite. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse iscritte sulla contabilita' speciale n. 5421. 7. Il Commissario straordinario, per la realizzazione degli interventi, puo' avvalersi altresi' dei competenti Provveditorati interregionali per le opere pubbliche per l'espletamento delle procedure contrattuali e la cura delle fasi esecutive, ferma restando la propria titolarita' delle relative procedure di spesa. 8. Il Commissario straordinario subentra nelle convenzioni, nei protocolli, nei rapporti attivi e passivi, nei contratti di lavori, di fornitura, di servizi e di collaborazione stipulati dal commissario delegato sopra menzionato. 9. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione, ai sensi della legislazione vigente, relativi alle precedenti gestioni commissariali. Articolo 2. 1. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attivita' del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e approva eventuali modifiche al piano di interventi necessarie per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento della capienza di quelle esistenti, su proposta congiunta del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie. Questi riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attivita' svolta. 2. Gli atti del Commissario straordinario sono soggetti al controllo di regolarita' amministrativa e contabile nei termini e con le modalita' previsti dalla legislazione vigente. 3. Il Commissario straordinario trasmette altresi' annualmente all'ufficio di controllo, ai fini del successivo inoltro al Ministro della giustizia ed alla competente sezione di controllo della Corte dei conti, una relazione sullo stato di attuazione dell'intervento, a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Articolo 3. 1. Al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1 non spetta alcun tipo di compenso.