di Paolo Rosa
di Paolo Rosa *Cosa prevede la manovra correttiva? L'articolo 14 delle disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria stabilisce che 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, numero 122 alla Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione COVIP è attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato di cui al d.lgs. 30 giugno 1994, numero 509 e al d.lgs. 10 febbraio 1996, numero 103 le Casse private di assistenza e previdenza per i professionisti , che viene esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti che ritenga necessari. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono stabilite le modalità con cui la COVIP riferisce ai Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma 1 ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 3 del d.lgs. numero 509 del 1994, ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del predetto decreto legislativo.3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. 5 dicembre 2005, numero 252 e relativa normativa di attuazione e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 199, numero 509.4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con il presente decreto sono esercitati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la COVIP può avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza.5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, numero 335, come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, numero 296, le parole Nucleo di valutazione della spesa previdenziale sono sostituite dalle seguenti Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione COVIP , con contestuale trasferimento alla COVIP delle competenze di cui al citato articolo 1, comma 763 della legge numero 296 del 2006, già esercitate dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In relazione agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, numero 509 e al d.lgs. 10 febbraio 1996, numero 103, il predetto Nucleo svolge esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a disposizione dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo.Non sono mancate le reazioni da parte dell'Oua. Il decreto legge che porta le Casse di previdenza private sotto il controllo della COVIP ha suscitato le immediate reazioni dell'Organismo unitario dell'Avvocatura che vede un'indebita ingerenza sulle Casse previdenziali private attraverso il pericolo, costoso e improprio controllo della COVIP.Secondo l'Oua la COVIP non avrebbe competenza in ordine alla previdenza obbligatoria di primo pilastro per avere esercitato sin qui il suo controllo sulla previdenza complementare, organizzata a differenza di quella di primo pilastro, secondo il criterio di finanziamento a capitalizzazione, dovendo invece le Casse private di previdenza rispondere all'esigenza del bilancio civilistico con il controllo del Collegio sindacale, della società di revisione e della Corte dei Conti.Vediamo di fare chiarezza.Che cos'è la COVIP? È un'autorità amministrativa che ha il compito di vigilare sul funzionamento dei fondi pensione complementari. Istituita nel 1993, con il d.lgs. numero 124 del 21 aprile, ha iniziato ad operare nella sua attuale configurazione - come persona giuridica di diritto pubblico - agli inizi del 1996. Ogni anno trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire e diffonde informazioni sull'andamento del settore della previdenza complementare. La relazione viene poi trasmessa dal Ministro, con le proprie eventuali osservazioni, al Parlamento.La Commissione è composta da un presidente e da quattro membri Presidente Antonio Finocchiaro, Commissari Eligio Boni, Giancarlo Morcaldo, Giuseppe Stanghini e Rino Tarelli, Direttore Generale Raffaele Capuano , scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materia di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24.01.1978, numero 14 con al procedura di cui all'articolo 3, della legge 23.08.1988, numero 400 la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta d.lgs. 252/2005 - articolo 18, comma 3 .Quali funzioni ha? La COVIP ha assunto nel corso degli anni compiti e attribuzioni sempre più ampi rispetto a quelli previsti al momento della sua costituzione. La funzione che è chiamata a svolgere è essenzialmente quella di garantire ed assicurare la trasparenza e la correttezza nella gestione e nell'amministrazione dei fondi pensione.A tale fine - autorizza i fondi pensione ad esercitare la propria attività e approva i loro statuti e regolamenti - tiene l'albo dei fondi pensione autorizzati ad esercitare l'attività di previdenza complementare - vigila sulla corretta gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile dei fondi pensione e sull'adeguatezza del loro assetto organizzativo - assicura il rispetto dei principi di trasparenza nei rapporti tra i fondi pensione ed i propri aderenti - cura la raccolta e la diffusione delle informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali e del settore della previdenza complementare.La Covip inoltre ha il potere di formulare proposte di modifica legislativa in materia di previdenza complementare.Gli emolumenti dei componenti della Commissione sono stabiliti dal D.P.C.M. 18.04.1997 e sono fissati in € 162.683,92 lordi omni comprensivi per il Presidente ed in € 138.410,45 lordi omni comprensivi per ciascun Commissario.Su tali emolumenti vengano operate trattenute per contribuzioni previdenziali ed assistenziali e per oneri fiscali ai sensi delle legge vigenti.L'articolo 13, numero 2 della legge 335/1995 prevede per il funzionamento della COVIP la spesa di lire 5.000milioni a decorrere dall'anno 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni per lire 3.500milioni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per lire 1.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzioni, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995 - 1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.Il finanziamento della commissione può essere integrato, mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati. Il bilancio della COVIP lo si può legge nella relazione annuale della COVIP stessa sul sito www.covip.it.Ora non vi è dubbio che la previdenza, pubblica o privata, che costituisce il primo pilastro obbligatoria, si differenzia da quella complementare, che costituisce il secondo pilastro previdenziale, per il diverso regime di finanziamento. La previdenza obbligatoria di primo pilastro, infatti, è governata dal sistema di finanziamento a ripartizione, dove si utilizzano i contributi degli iscritti per pagare le pensione, mentre la previdenza di secondo pilastro, e cioè la previdenza complementare è governata dal sistema di finanziamento a capitalizzazione.Tra le due realtà c'è un punto di contatto che riguarda proprio la Casse di previdenza private le quali, per fortuna loro, seppur governate dal sistema di finanziamento a ripartizione, hanno accumulato - dalla loro costituzione ad oggi - un consistente patrimonio mobiliare che deve essere gestito secondo i criteri propri della capitalizzazione.In materia di politica di investimento l'asset allocation è uno snodo fondamentale perché le politiche di investimento ben impostate, in grado cioè di realizzare combinazioni rischio/rendimento efficienti e coerenti con la durata degli impegni assunti, possono contribuire in misura determinante all'innalzamento della redditività dei mezzi amministrati.Le Casse private hanno sempre guardato ai comportamenti dei fondi pensione complementari e, soprattutto, al decreto 703/1996 che sin da allora ha dettato le regole da rispettare in materia di investimenti. Al fine di favorire l'innalzamento della reddittività, proprio la COVIP sta collaborando con il Ministero dell'economia e delle finanze per rivedere il decreto 703/1996 con l'obiettivo di ampliare la gamma degli strumenti finanziari in cui i fondi possono investire i mezzi amministrati, contenendo nel contempo il rischio.Per assicurare l'adeguatezza delle basi demografiche, economiche e finanziarie utilizzate nel calcolo delle riserva matematiche, la Commissione sta collaborando con il Ministero dell'economia e delle finanze per l'emanazione di disposizioni specifiche in tema di criteri prudenziali.Se è vero quindi che la COVIP sin qui si è occupata esclusivamente dell'andamento della previdenza complementare governata dal sistema di finanziamento a capitalizzazione, è altrettanto vero che le Casse di previdenza private nella gestione del cospicuo patrimonio mobiliare hanno sempre preso a base i criteri seguiti dai fondi pensione complementare. Non vi è quindi alcuna diversità di mission sotto questo profilo.Una scelta lungimirante quella di affidare alla COVIP il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sul patrimonio delle Casse private. Ritengo quindi che l'idea dell'attuale Governo di portare le Casse private, per quanto concerne il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, alla COVIP sia una decisione saggia e soprattutto lungimirante. La sottoposizione delle attuali Casse di previdenza private ai bilanci civilistici, al controllo del Collegio sindacale, della società di revisione e della Corte dei Conti non assolve per intero alla funzione previdenziale delle risorse ivi amministrate perché ad oggi, se vogliamo dirla tutta ma con franchezza, nessuno esercitava il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio nell'ottica appunto previdenziale.Ben venga dunque questo passo in avanti a garanzia degli iscritti. Poiché la previsione di legge, come sopra riportata, prevede che entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detti disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli Enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, ci auguriamo che sia tenuta in debita considerazione anche la posizione dell'ADEPP che raggruppa le 20 Casse di previdenza private. Il costo dell'operazione, come dicevo più sopra, è pari oggi ad una quota non superiore allo 0,5‰ dei flussi annuali di contributi incassati. Per fare un esempio pratico - risulta dal bilancio consuntivo 2010 che Cassa Forense ha introitato per contributi la somma di 1.168,9milioni di Euro.Lo 0,5‰ corrisponde ad un valore di € 584.450,00. Trattasi certamente di una cifra importante ma se garantirà il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato, saranno soldi ben spesi.Certamente la COVIP dovrà ristrutturarsi con una sezione specifica dedicate alle Casse private di previdenza ma questa esigenza è già scritta nella previsione normativa.Credo, quindi, non vi sia da parte del legislatore alcun intendimento di incidere invasivamente sull'autonomia degli enti previdenziali privati ma semmai la volontà di garantire tutti i professionisti iscritti con un'autorità che si occupi efficacemente, e quindi non solo formalmente, del controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato.Carlo Giuro, esperto di previdenza integrativa, ha evidenziato tutte le anomalie riscontrate dalla Covip nell'esercizio delle sue funzioni sui fondi di previdenza complementare ed è bene che analogo controllo, formale ma soprattutto sostanziale, venga esercitato anche sulle casse di previdenza privata a garanzia degli iscritti.* Avvocato