Nazista definito boia: è storia, non diffamazione

Nessuna ipotesi di diffamazione per il termine utilizzato in alcuni articoli de ‘La Repubblica’ per definire Priebke. Il significato della parola ‘incriminata’ lo si comprende leggendo un vocabolario, e sfogliando un libro di storia

Colui che “ha l’ufficio di eseguire le sentenze di morte”, o, ancora, “nome proprio del carnefice”. Questi i significati del termine “boia”, come è facile leggere sul dizionario ‘Treccani’, significati assolutamente terrificanti. Che possono considerarsi offensivi, senza dubbio, se utilizzati per apostrofare una persona. A meno che quella persona non abbia indossato i panni del gerarca nazista Cassazione, sentenza numero 8566/2013, Terza Sezione Civile, depositata oggi . Storia uber alles. Detto in maniera più chiara, l’ufficiale tedesco attorno a cui ruota questa vicenda è Erich Priebke, ufficiale tedesco, capitano delle ‘SS’ e soprattutto ritenuto corresponsabile – come da pronunzia della Corte d’Appello militare – per l’«eccidio delle Fosse Ardeatine». Dati storici, questi, che hanno spinto, a più riprese, il quotidiano ‘La Repubblica’ a utilizzare il termine «boia» per definire Priebke. E proprio la lettura di alcuni articoli ha spinto Priebke prima e il suo tutore poi a citare in giudizio un giornalista e il gruppo editoriale ‘L’Espresso spa’, chiedendo un adeguato risarcimento dei danni. A respingere definitivamente la domanda è, ora, la Cassazione, che conferma, in sostanza, quanto già stabilito sia in primo che in secondo grado, azzerando ogni ipotesi di diffamazione. Per motivare questa decisione viene condiviso il semplice ma efficace ragionamento utilizzato dai giudici di Appello «la definizione tecnica» e «linguistica» del termine “boia” è chiara, ossia «colui che ha l’ufficio di eseguire le sentenze di morte», e «corrisponde esattamente all’attività svolta da Priebke nel corso della seconda guerra mondiale». Alla luce della storia, quindi, il termine utilizzato dal giornalista non può essere assolutamente valutato, secondo i giudici, come diffamatorio.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 29 novembre 2012 – 9 aprile 2013, numero 8566 Presidente Petti – Relatore Travaglino Svolgimento del processo Nel gennaio del 2001 E.P. convenne in giudizio, dinanzi al tribunale di Roma, il giornalista G.M.B. e il Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni - quantificati in 200 milioni di lire, oltre alla riparazione pecuniaria, chiesta in misura di 50 milioni - subiti in conseguenza degli articoli pubblicati sul quotidiano La Repubblica nei quali l'istante veniva definito come “boia”. Il giudice di primo grado respinse la domanda. La corte di appello di Roma, investita del gravame proposto dal P. per il tramite del suo tutore, avv. Paolo Giachini - essendo egli stato condannato all'ergastolo - lo rigettò, osservando come la definizione tecnico/linguistica del termine boia - e cioè colui che ha l'ufficio di eseguire le sentenze di morte - corrispondesse esattamente all'attività svolta dal P. nel corso della seconda guerra mondiale. La sentenza è stata impugnata dall'avv. Giachini nella predetta qualità di tutore con ricorso per cassazione articolato in 3 motivi. Resistono con controricorso entrambe le parti intimate. Motivi della decisione Il ricorso è palesemente infondato. Nessuno dei tre motivi di doglianza con i quali si lamentano, rispettivamente, falsa applicazione di legge ex articolo 27 della Costituzione - Contraddittoria motivazione su un punto rilevante della controversia - Erronea motivazione sostantivo boia risultano minimamente idonei a scalfire la stringata quanto lapidaria ed incensurabile motivazione adottata dalla corte di appello che, con il semplice quanto efficace richiamo al significato lessicale del termine così come rinvenuto in un noto vocabolario della lingua italiana, ha condivisibilmente escluso ogni valenza ed ogni contenuto diffamatorio nell'espressione oggi censurata. Il ricorso va pertanto rigettato. La disciplina delle spese segue - giusta il principio della soccombenza - come da dispositivo. P.Q.M. La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 2100, di cui Euro 200 per spese. Così deciso in Roma, li 29.11.2012.