«A me i fabbricati, a te i terreni»: è irrilevante che sia più difficile coltivare il fondo senza un podere dove abitare

Nell’ambito della divisione ereditaria il principio di omogeneità sancito dall’articolo 727 c.c. non è assoluto poiché non solo trovano applicazione le deroghe espressamente previste dal codice civile articolo 720 e 722 c.c. , ma ben può il giudice discostarsi dalla regola in questione, allorquando la sua rigorosa applicazione verrebbe a risolversi in un pregiudizio per il valore dei beni facenti parte della massa ereditaria.

Il caso pregiudizio economico per dei terreni senza abitazioni? La vicenda ruota sullo scioglimento di una comunione ereditaria e la decisione assunta dal giudice di merito in primo grado di accogliere un progetto divisionale elaborato dal CTU, per cui ad Alfa vengono attribuite porzioni di terreno agricolo e a Beta tutti i fabbricati. In tal modo, la decisione confermata in sede di gravame ed impugnata da Alfa dinanzi al giudice di legittimità, si porrebbe in contrasto con il principio di omogeneità di cui all’articolo 727 c.c Considerato che Alfa coltivava i terreni attribuiti, ne deriva che la mancata assegnazione dei fabbricati costituirebbe un grave pregiudizio economico e la scelta di divisione iniqua in presenza di una massa ereditaria costituita da numerosi e diversi cespiti immobiliari e dell’assenza di situazioni di indivisibilità. Frazionamento dell’immobile, purchè divisibile e purchè non perda valore. In tema di divisione ereditaria è previsto il frazionamento dell’immobile e l’attribuzione di quote omogenee ai coeredi, purché l’immobile sia comodamente divisibile . Più precisamente secondo l’articolo 727 c.c. «Salvo quanto è disposto dagli articolo 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell’entità di ciascuna quota. Si deve tuttavia evitare per quanto è possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno un’importanza storica, scientifica o artistica». E’ pur vero che il criterio dell’omogeneità di cui all’articolo 727 c.c., ovvero il diritto che ha ciascun condividente ad avere beni mobili o immobili o crediti di eguale natura, non è assoluto. Si tratta di un orientamento di massima rispetto al quale il giudice può discostarsi anche quando la rigorosa applicazione di tale principio verrebbe a risolversi in un pregiudizio per il valore dei beni facenti parte della massa ereditaria, non solo nelle ipotesi tipizzate dagli articolo 720 e 722 c.c., i quali prevedono che «se nell’eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene, e la divisione dell’intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero», e ciò vale anche per i beni dichiarati indivisibili nell’interesse della produzione nazionale. La comoda divisibilità. E’ appena il caso di ricordare che il concetto di comoda divisibilità articolo 720 c.c. richiede, sotto l’aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete, suscettibili di autonomo e libero godimento e, sotto l’aspetto economico-funzionale, che la divisione consenta il mantenimento, anche se in misura proporzionalmente ridotta, della funzionalità che aveva l’immobile, e non comporti una sensibile diminuzione di valore delle singole quote. La prevalenza dell’interesse oggettivo volto a preservare il valore dei beni rientranti nella comunione ereditaria anche nella fase dello suo scioglimento, rispetto all’interesse particolare del singolo coerede, è la chiave di lettura resa da parte dei giudici di legittimità. Si tratta di un orientamento oramai consolidatosi nel tempo Cass. 29 marzo 1979, numero 1816 Cass. 3 aprile 1999, numero 3288 Cass. 22 novembre 2000, numero 15105 Cass. 14 aprile 2004, numero 9203 . In conclusione, nessuna rilevanza può assumere la vocazione agricola del coerede come si evince nella fattispecie ovvero qualsiasi ulteriore interesse di parte.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 23 novembre 2012 – 28 marzo 2012, numero 7806 Presidente Goldoni – Relatore Falaschi Considerato in fatto Nel giudizio di primo grado, svolto dinanzi al Tribunale di Modena, conseguente alla proposizione da parte di F.A.M., per quanto qui di interesse, di istanza di scioglimento di comunione ereditaria , di cui al podere casamentivo denominato omissis sito in , di proprietà per i 2/7 di L.M.R. , che ne occupava i fabbricati, coltivando l'intero fondo, espletata istruttoria, il Tribunale adito, con sentenza non definitiva numero 544 del 2003, in punto di scioglimento della comunione ereditaria, disponeva l'assegnazione delle quote secondo il progetto divisionale redatto dal c.t.u. geom. P.L Avverso la menzionata sentenza proponeva appello la L. lamentando l'erroneità del progetto divisionale, che non aveva tenuto conto della vocazione agricola del podere e che le precludeva d'intraprendere sui terreni che le erano stati assegnati attività edificatoria a fini abitativi agricoli. Nella resistenza dell'appellata, la Corte di appello di Bologna, con sentenza numero 723/2010 depositata il 9 luglio 2010 , confermava lo scioglimento della comunione come disposto dal Tribunale, con l'attribuzione alla F. dei fabbricati ed alla L. dei terreni. Con ricorso notificato il 24 gennaio 2011 e depositato l'11 febbraio 2011, la L. impugnava per cassazione la richiamata sentenza della Corte di appello di Bologna non notificata , prospettando un unico motivo, con il quale denunciava la violazione di legge e/o falsa applicazione dell'articolo 727 c.c., nonché la insufficiente e contraddittoria motivazione sul medesimo fatto controverso e decisivo per il giudizio. Si costituiva nel giudizio di legittimità con controricorso l'intimata A.M.F Il consigliere relatore, nominato a norma dell'articolo 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all'articolo 380 bis c.p.c. proponendo il rigetto del ricorso. Fissata adunanza camerale per il 19 giugno 2012, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per difetto di comunicazione alle parti del decreto di adunanza. Alla nuova udienza camerale del 23 novembre 2012, il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione. Ritenuto in diritto Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex articolo 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta Con l'unico motivo di doglianza la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 727 c.c. nonché omessa ed insufficiente motivazione, censura la sentenza impugnata per aver avallato la legittimità di un progetto divisionale che aveva previsto l'attribuzione alla stessa L. soltanto di porzioni di terreno agricolo e l'attribuzione alla F. di tutti i fabbricati, in tale modo non era stato applicato il principio di omogeneità di cui all'articolo 727 c.c., pur in presenza di una massa costituita da numerosi e diversi cespiti immobiliari e dell'assenza di situazioni di indivisibilità non si era tra l'altro tenuto conto che l'esponente coltivava i terreni attribuiti e la mancata assegnazione di alcun fabbricato, seppure di modeste dimensioni, avrebbe salvaguardato l'aspetto economico funzionale dei beni divisi, in quanto le avrebbe consentito di conservare maggiori possibilità di utile e razionale svolgimento dell'attività di coltivazione. La censura parrebbe manifestamente infondata. Occorre osservare che la Corte territoriale ha affermato - in relazione al motivo di appello con cui la L. aveva sostenuto che l'assegnazione della quota di proprietà indivisa non avrebbe dovuto riguardare solo i terreni ma, avrebbe dovuto essere estesa anche ai fabbricati totalmente assegnati alla F. - che il principio di omogeneità di cui all'articolo 727 c.c. ovvero il diritto di ciascun condividente ad avere beni mobili o beni immobili o crediti di uguale natura e qualità non è assoluto, ma segna solo un indirizzo di massima dal quale il giudice può discostarsi non solo nelle ipotesi espressamente previste articolo 720 e 722 c.c. , ma anche quando la rigorosa applicazione della stessa verrebbe a risolversi in un pregiudizio per il valore degli immobili medesimi, come potrebbe verificarsi. Inoltre, l'adozione del primo dei progetti divisionali era volto a garantire la realizzazione di lotti autonomi, con accessi indipendenti, già esistenti, nonché il contenimento della misura dei conguagli in denaro. Orbene il convincimento espresso dal giudice di appello è corretto ed immune dai rilievi sollevati con il motivo in esame in quanto del tutto conforme all'orientamento consolidato di questa Corte da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi Cass. 29 marzo 1979 numero 1816 Cass. 3 aprile 1999 numero 3288 Cass. 22 novembre 2000 numero 15105 Cass. 14 aprile 2004 numero 9203 , orientamento che la ricorrente sostanzialmente non censura, limitandosi ad invocare una vocazione agricola dei terreni preclusa dall'assenza di costruzioni a fini abitativi in termini, v. Cass. 12 gennaio 2011 numero 573 . L'impugnata decisione non merita, quindi, le critiche mosse sul punto dalla ricorrente, avendo la corte d'appello sufficientemente motivato . Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta, sono condivisi dal Collegio e, pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per compensi ed Euro. 200,00 per esborsi, oltre ad accessori, come per legge.