Buca di ridottissime dimensioni e inesistenza dei requisiti della oggettiva non visibilità e della soggettiva imprevedibilità della situazione, liberano il Comune dal risarcimento danni nei confronti del pedone caduto dal marciapiede.
Lo ha confermato la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 5392 depositata il 5 marzo 2013, dichiarando inammissibile il ricorso del danneggiato. Il caso. In un giorno di pioggia, un uomo, mentre scendeva da un marciapiede, cadeva malamente a terra a causa di una buca «praticamente invisibile», a suo dire, riportando lesioni personali. Per il risarcimento danni, quindi, l’uomo si rivolge al Tribunale chiedendo la condanna del Comune. Tuttavia, in entrambi i giudizi di merito, non viene riconosciuto alcun risarcimento. Buca piena d’acqua a causa della pioggia. I giudici di appello, nello specifico, hanno escluso ogni responsabilità del Comune ex articolo 2043 c.c. «per la accertata circostanza della inesistenza dei requisiti della oggettiva non visibilità e della soggettiva imprevedibilità della situazione alla luce della documentazione fotografica in atti». Comunque sia - è stato precisato nel giudizio di merito - si tratta di una buca di modestissime dimensioni. A nulla è servito dunque il ricorso per cassazione presentato dal danneggiato e affidato a 3 motivi. Secondo gli Ermellini, infatti, la sentenza impugnata non è viziata, e il ricorso è da ritenersi inammissibile.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 20 dicembre 2012 – 5 marzo 2013, numero 5392 Presidente/Relatore Uccella Svolgimento del processo F R. il omissis in . cade malamente a terra, scendendo dal marciapiede a causa di una buca praticamente invisibile , a suo dire, e riporta lesioni personali trauma discorsivo del collo del piede destro, contusioni al ginocchio destro e stiramento lombo-sacrale . Il Tribunale di Cassino il 20 maggio 2003 rigetta la sua domanda risarcitoria nei confronti del Comune. Su gravame del R. la Corte di appello di Roma conferma il 24 luglio 2005 la sentenza di prime cure. Avverso siffatta decisione il R. propone ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi, corredati dai prescritti quesiti. Non risulta avere svolto attività difensiva l’intimato Comune. Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata. Motivi della decisione 1.-Con il primo motivo violazione o falsa applicazione dell'articolo 2043 in luogo dell'articolo 2051 c.c. il ricorrente lamenta che erroneamente il giudice dell’appello avrebbe fatto discendere dal presupposto circa la impossibilità del Comune di esercitare il potere di controllo sul demanio statale a causa della sua notevole estensione la applicabilità dell'articolo 2043 c.c., anziché dell'articolo 2051 c.c. p.7 ricorso . Il quesito è del seguente tenore Dica la Corte se dall’evento dannoso causato dal bene pubblico e avvenuto all'interno del perimetro urbano l'Amministrazione risponde ai sensi dell’articolo 2043 c.c. ovvero dell’articolo 2051 c.c. p. 9 ricorso . Il quesito così come proposto non risulta congruo, essendo meramente interpretativo. Infatti, con il quesito il ricorrente non può chiedere alla Corte di indicargli la norma applicabile e perché con esso in buona sostanza il ricorrente sostiene che l’applicazione di una delle norme alla fattispecie concreta avrebbe dovuto condurre ad una decisione di segno opposto v. Cass. numero 14682/07 . Peraltro, non è colta la ratio decidendi della sentenza impugnata, in quanto il giudice dell’appello in concreto ha escluso ogni responsabilità del Comune ex articolo 2043 c.c. per la accertata circostanza della inesistenza dei requisiti della oggettiva non visibilità e della soggettiva imprevedibilità della situazione alla luce della documentazione fotografica in atti, dall’essere la buca colma di acqua, date le condizioni atmosferiche di pioggia e su questa realtà fattuale e processualmente acquisita ha escluso ogni responsabilità dell'ente territoriale v.p. 5 sentenza impugnata v. Cass. S.U. numero 26020/08 Cass. numero 6420/08 . 2.-Il secondo motivo violazione o falsa applicazione di norme di diritto falsa applicazione dell’articolo 2043 propone il seguente quesito Qualora l’Amministrazione risponda ai sensi dell’articolo 2043 degli eventi dannosi causati dal bene pubblico e avvenuti all'interno del perimetro urbano dica la Cassazione se la P.A. risponde per comportamento colposo nelle sole ipotesi di insidia o trabocchetto p. 11 ricorso . Si tratta, a ben vedere, di censura inammissibile, in quanto il quesito ha la stessa natura del precedente. 3. Né migliore sorte merita il terzo motivo articolo 360 numero 5 - omissività e contraddittorietà della motivazione p.12 ricorso , in quanto l’avere affermato il giudice dell’appello che la buca fosse di modestissime dimensioni p.5 sentenza impugnata non è in contraddizione con i criteri non rinvenuti esistenti da esso giudice, né con la deposizione del teste C. di cui a p.12 ricorso , che appare del tutto irrilevante ai fini de quibus né si può ragionevolmente affermare che vi sia omessa motivazione. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, ma nulla va disposto per le spese. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla dispone per le spese.