Appone firme false dei clienti per sveltire il lavoro e il direttore lo sa: licenziamento sproporzionato

In tema di licenziamento per giusta causa occorre che la mancanza del lavoratore sia tanto grave da giustificare l’irrogazione della sanzione espulsiva. Pertanto il comportamento censurato va valutato sia nel suo contenuto oggettivo, con riguardo alla natura e qualità del rapporto, al grado di affidamento richiesto, sia alla portata soggettiva, in riferimento alle circostanze in cui è stato posto in essere e all’elemento psicologico dell’agente.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza numero 5006 del 28 febbraio 2013. Il caso. Un dipendente di banca veniva licenziato per giusta causa, a seguito di comportamenti consistenti nell’aver apposto firme non conformi allo specimen depositato di clienti, o per aver fatto apporre su ordini di vendita o di acquisto titoli firme di clienti diversi dagli ordinanti. Impugnava il licenziamento il lavoratore ed il Tribunale accoglieva il ricorso, dichiarando illegittimo il licenziamento. Proposto appello da parte del datore di lavoro, la Corte d’Appello lo respingeva, confermando l’illegittimità del provvedimento espulsivo. Ricorreva in Cassazione la banca, proponendo due motivi di censura. L’omessa pronuncia su di un motivo di appello è vizio in procedendo. La Suprema Corte vaglia un primo motivo di censura della sentenza d’appello, riguardante l’asserita omessa pronuncia da parte della Corte di merito su alcuni motivi di appello. I giudice di legittimità ritengono il motivo infondato. L’omessa pronuncia su di un motivo di appello, risolvendosi nella violazione tra chiesto e pronunciato, costituisce un difetto di attività del giudice di secondo grado. Tale vizio deve essere fatto valere dal ricorrente in cassazione non con la denuncia di una norma di diritto sostanziale, in quanto ciò presuppone che il giudice di merito abbia valutato la vicenda e l’abbia decisa in senso giuridicamente non corretto. Ma occorre che venga denunciata attraverso la deduzione del cosiddetto error in procedendo cioè la violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360, numero 4, c.p.c Solo così sarà consentito al giudice di legittimità estendere l’esame anche al fatto processuale, agli atti del giudizio di merito e dell’atto di appello attività diversamente preclusa al giudice di legittimità. La sanzione irrogata deve essere proporzionata alla mancanza contestata . E’ principio costante della Suprema Corte in tema di procedimento disciplinare ed in particolare di licenziamento per giusta causa, quello secondo il quale vi deve essere una adeguatezza ed una proporzionalità tra addebito commesso e sanzione irrogata. Secondo quanto affermato dai Giudice di legittimità in precedenti decisioni, i fatti contestati debbono essere valutati non astrattamente, guardando l’addebito in sè, bensì tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, tenendo conto della configurazione delle mancanze data dalla contrattazione collettiva, dell’intensità dell’elemento intenzionale, del grado di affidamento richiesto dalle mansioni specifiche affidate, di eventuali precedenti disciplinari. Elementi tutti di valutazione su cui la Suprema Corte ebbe modo di esprimersi si vedano Cass. numero 2013/2012 e numero 13574/2011 . . e deve tenere conto delle circostanze specifiche in cui è stata commessa. Il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all’illecito commesso è rimesso al giudice del merito e si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento addebitato, in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze rinvenibili nel caso specifico, così come provate in giudizio, in assolvimento del relativo onere probatorio gravante sul datore di lavoro. Valutazione che dovrà tenere conto della regola generale della non scarsa importanza di cui all’articolo 1455 c.c La massima sanzione disciplinare sarà così giustificata solo in presenza di un inadempimento così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. La proporzionalità della giusta causa è rimessa alla valutazione del giudice di merito . Nel caso esaminato la Corte territoriale ha valutato, in maniera corretta, logica ed esente da vizi di motivazione, alcune particolari circostanze di fatto, quali l’assenza di precedenti disciplinari a carico del lavoratore, l’elevato sovraccarico lavorativo cui questi era sottoposto, la mancanza di vantaggi personali derivanti dal comportamento addebitatogli, anzi l’intento di semplificare e velocizzare le smaltimento del lavoro. Oltre a questi sono stati valutati dai giudici d’appello altri elementi soggettivi quali l’intensità dell’elemento intenzionale, la consapevolezza di non arrecare nocumento alla banca datore di lavoro. Ponendo l’accento, relativamente a quest’ultimo fattore psicologico, che dei fatti addebitati era a conoscenza lo stesso direttore della filiale, il quale aveva potuto controllare il lavoro svolto. La Corte di merito, con motivazione immune da vizi logici, aveva ritenuto sproporzionata la sanzione irrogata del licenziamento per giusta causa, ben potendo essere irrogata altra sanzione conservativa. La valutazione operata dalla Corte territoriale sulla proporzionalità tra infrazione e sanzione, in quanto logica ed immune da vizi, si sottrae al sindacato di legittimità con conseguente rigetto del ricorso proposto.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 15 gennaio - 28 febbraio 2013, numero 5006 Presidente Stile – Relatore Napoletano Svolgimento del processo La Corte di Appello di Napoli, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di A C. , proposta nei confronti della società Intesa Sanpaolo, avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento disciplinare intimatogli dalla predetta società per una serie di operazioni irregolari consistenti rispettivamente nell'apposizione di firme di clienti non conformi agli specimen, nel consentire la vendita disposta da un cliente su titoli di proprietà di altri clienti e nell'aver fatto apporre su ordini di acquisto firme di clienti del tutto diverse dagli ordinanti. La Corte del merito, ricondotte le varie contestazioni a tre fondamentali gruppi, riteneva,sulla base dell'esame delle emergenze istruttorie, corretta la valutazione delle stesse operata dal giudice di primo grado avendo questi valutato in modo oggettivo ed imparziale le richiamate risultanze. Asseriva, poi, la Corte di Appello la correttezza giuridica della sentenza di primo grado essendo la stessa conforme ai principi sanciti in materia dalla giurisprudenza della Cassazione in quanto il Tribunale aveva considerato gli aspetti oggettivi e soggettivi della vicenda, quali l'assenza di precedenti disciplinari, la non gravità dei comportamenti addebitati, il sovraccarico lavorativo oggettivamente aggravato dalla lentezza dei sistemi operativi, l'assenza di volontà di arrecare nocumento al datore di lavoro e la mancanza di vantaggi personali nonché l'intento di semplificare il lavoro per far fronte alla massa di lavoro. Sottolineava, quindi, la Corte territoriale che proprio in tale ottica la gravità delle irregolarità contestate al C. risultava attenuata tenuto conto anche che il lavoro svolto era sottoposto al controllo del Direttore della filiale. Proprio questo particolare atteggiarsi della elemento psicologico, secondo la predetta Corte, induceva a giudicare sproporzionata la sanzione espulsiva comminata al C. al quale ben sarebbero potute essere irrogate più opportune ed adeguate sanzioni conservative. Avverso questa sentenza la società in epigrafe ricorre in cassazione sulla base di due censure, illustrate da memoria. Resiste con controricorso la parte intimata. Motivi della decisione Con la prima censura la società ricorrente deduce violazione dell'articolo 12 delle preleggi al cc in relazione agli articolo 2119, 2106 e 2104 cc nonché superficialità e insufficienza della motivazione. Assume la società, in proposito, che la sentenza, quanto al giudizio di proporzionalità, è assolutamente superficiale, motivata con argomentazioni incongruenti, in fatto inverosimile ed in diritto assolutamente inaccettabile perché caratterizzata da un vistoso errore nella applicazione di principi fondamentali di diritto che nell'esatta portata il collegio ha di fatto dimostrato di non conoscere, pervenendo ad una decisione profondamente ingiusta ed erronea . Pone,poi, la società ricorrente, i seguente interpelli Rispetta il principio di proporzionalità ex articolo 2106 Cod.Civ. e costituisce manifestazione del libero esercizio da parte del datore di lavoro del legittimo potere ex articolo 2106 Cod. Civ., il licenziamento di un dipendente bancario che aveva apposto ben 240 firme apocrife, aveva venduto titoli senza l'ordine del cliente, aveva fatto ordini di compravendita titoli firmati da signori diversi da quelli richiedenti l'operazione e aveva raccolto ordini di compravendita con sottoscrizioni non conformi a quelle depositate? 2. Può ritenersi venir meno il dovere di diligenza ex articolo 2104 Cod. Civ. del dipendente a causa di una presunta omissione dello ius vigilandi da parte del datore di lavoro? . Con la seconda censura la società, denuncia omessa motivazione su punto decisivo della controversia - gli addebiti mossi al C. , la loro gravità anche in considerazione della posizione ricoperta e il connesso venir meno del vincolo fiduciario - nonché violazione dell'articolo 132 cpc. Formula, in proposito, la società ricorrente il seguente quesito Rispetta l'obbligo di cui all'articolo 132 Cod. Proc. Civ. di rendere una motivazione logica, sufficiente ed ordinata il giudice collegiale che motiva il proprio convincimento avvalendosi esclusivamente delle argomentazioni espresse nella sentenza di primo grado che ripropone integralmente facendole proprie, senza di fatto giustificare, se non apparentemente e non in diritto, le ragioni di tale pedissequa adesione e senza che le relative argomentazioni rispondano ai motivi di gravame sottoposti al suo esame? . Rileva la Corte che tale ultimo motivo, il cui esame è preliminare per ragioni logico-giuridiche, è infondato. Al riguardo deve, innanzitutto, rilevarsi che la Corte di Appello, nella impugnata sentenza, non rinvia, contrariamente a quanto denunciato dalla società, per relationem alle argomentazioni svolte dalla sentenza di primo grado, ma, perché investita dai motivi di appello proposti dalla stessa società, verifica la correttezza della valutazione operata dal giudice di primo grado delle risultanze istruttorie. Nell'operare tale verifica la predetta Corte esamina le molteplici emergenze pervenendo alla conclusione della piena condivisibilità della valutazione operata dal giudice di primo grado essendo questa oggettiva ed imparziale. Del resto la Corte territoriale, e vale la pena di sottolinearlo, considera partitamene gli elementi istruttori e rispetto a tali elementi pone il proprio giudizio di proporzionalità. Che, poi, la suddetta valutazione non corrisponde alle aspettative della società, ciò non significa che la sentenza è di per sé immotivata per il solo fatto che sono condivise le considerazioni operate dal Tribunale. Né possono venire in rilievo gli assunti della società secondo i quali la sentenza non risponde a tutti i motivi di appello. Difatti, per correttamente investire questa Corte della relativa questione la società avrebbe dovuto dedurre la violazione dell'articolo 112 cpc, in relazione all'articolo 360 numero 4 cpc. È giurisprudenza consolidata di questa Corte che l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello - così come, in genere, l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio - risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex articolo 360 numero 3 cpc o del vizio di motivazione ex articolo 360 numero 5. cpc, in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo - ovverosia della violazione dell'articolo 112 cpc, in relazione all'articolo 360 numero 4 cpc - la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello. La mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro ex actis dell'assunta omissione, rende, pertanto, inammissibile il motivo Cass. 1755/2006 e Cass. S.U. 2006 numero 23071/2006 . Passando all'esame del primo motivo del ricorso ritiene la Corte che lo stesso è infondato. È opportuno richiamare, innanzitutto, alcuni principi fondamentali elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema, e di licenziamento, e di limiti del sindacato del giudice di legittimità che costituiscono, in quanto definitivamente acquisiti, regula iuris. Sotto il primo profilo viene in evidenza, ai fini di cui trattasi, la regola secondo la quale in tema di licenziamento per giusta causa occorre che la mancanza del lavoratore sia tanto grave da giustificare l'irrogazione della sanzione espulsiva e, pertanto, va valutato il comportamento del prestatore non solo nel suo contenuto oggettivo - ossia con riguardo alla natura e alla qualità del rapporto, al vincolo che esso comporta e al grado di affidamento che sia richiesto dalle. mansioni espletate - ma anche nella sua portata soggettiva e, quindi, con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stato posto in essere, ai modi, ai suoi effetti e all'intensità dell'elemento volitivo dell'agente per tutte V., fra le ultime, Cass.5019/2011 e 8641/2010 . Sotto il secondo profilo viene, poi, in rilievo la ricorrente affermazione che in tema di verifica giudiziale della correttezza del procedimento disciplinare, il giudizio di proporzionalità tra violazione contestata e provvedimento adottato si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento del lavoratore e dell'adeguatezza della sanzione, tutte questioni di merito che ove risolte dal giudice di appello con apprezzamento in fatto adeguatamente giustificato con motivazione esauriente e completa, si sottraggono al riesame in sede di legittimità Cfr., per tutte, Cass. 7948/2011 . Né va sottaciuto che costituisce massima consolidata di questa Corte quella secondo la quale il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il preteso vizio di motivazione sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione V. per tutte Cass. 2357/04 . Né questo vizio può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova Cfr. Cass. 15693/04 . Alla stregua di siffatti principi risulta, innanzitutto, infondata la critica mossa alla impugnata sentenza secondo la quale il giudice di appello avrebbe posto a fondamento della propria decisione una nozione errata di giusta causa o giustificato motivo. La Corte del merito, invero, nel dare rilievo, ai fini del giudizio di proporzionalità tra fatti addebitati e sanzione adottata, all'assenza di precedenti disciplinari, alla non gravità dei comportamenti addebitati, al sovraccarico lavorativo oggettivamente aggravato dalla lentezza dei sistemi operativi, all'assenza di volontà di arrecare nocumento al datore di lavoro, alla mancanza di vantaggi personali nonché all'intento di semplificare il lavoro per far fronte alla massa di lavoro ha tenuto correttamente conto, con motivazione priva d'incongruenze logiche, degli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del rapporto di lavoro, nonché della portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del suo verificarsi, dei motivi e della intensità dell'elemento intenzionale e di quello colposo e ad ogni altro aspetto correlato alla specifica connotazione del rapporto. Né può non rilevarsi che la sentenza impugnata è conforme al principio, più volte ribadito da questa Corte, secondo il quale in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all'illecito commesso - rimesso al giudice di merito - si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto, e l'inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della non scarsa importanza di cui all'articolo 1455 cod. civ., sicché l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto V. da ultimo Cass. 6848/2010 e giurisprudenza ivi richiamata . Consegue da tanto, che l'apprezzamento di merito della proporzionalità tra infrazione e sanzione in quanto sorretta da adeguata e logica motivazione si sottrae, come tale, al sindacato di legittimità Cfr. per tutte da ultimo Cass. 8293/21012. risolvendosi le critiche mosse sul punto alla sentenza impugnata in una inammissibile istanza di diversa valutazione delle emergenze istruttorie. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 50,00 per esborsi oltre Euro 3.500,00 per compensi ed oltre accessori di legge.