A seguito delle richieste di chiarimenti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare numero 7 del 20 febbraio 2013, ha fornito indicazioni in merito alla possibilità di ricorrere alle collaborazioni coordinate e continuative a progetto nelle ONG/ONLUS, nelle organizzazioni socio assistenziali e nell’attività dei c.d. promoters.
ONG/ONLUS e organizzazioni socio assistenziali sì alle co.co.pro Il provvedimento ricorda anzitutto che le ONG/ONLUS e le organizzazioni socio assistenziali operano essenzialmente per il raggiungimento di scopi sociali e umanitari. Nell’ambito della loro attività è però possibile individuare specifici progetti che, pur contribuendo al raggiungimento dello scopo sociale, se ne distinguono per alcuni elementi di specificità indicati nel progetto e finalizzati al raggiungimento di un autonomo risultato, attraverso una attività che presenti margini di autodeterminazione del prestatore in questo caso è possibile avvalersi della tipologia contrattuale in esame I requisiti previsti. In sintesi, il Ministero prevede necessariamente, per la sussistenza di una genuina co.co.pro., la presenza dei seguenti elementi determinatezza dell’oggetto dell’attività individuazione dell’arco temporale per l’espletamento dell’attività progettuale in funzione dello specifico risultato finale apprezzabili margini di autonomia da parte del collaboratore, obiettivamente riconoscibili nelle modalità di svolgimento della prestazione stessa possibilità di verifica circa il raggiungimento dei risultati attesi. In conclusione, è necessario che il collaboratore determini unilateralmente e discrezionalmente, senza necessità di autorizzazioni e giustificazioni, la quantità di prestazione socio-assistenziale da eseguire e la collocazione temporale della stessa. L’attività di promoter non prevede margini di autodeterminazione. Tale figura identifica non solo chi promuove un prodotto, ma anche chi lo vende nell’ambito di strutture commerciali. Tendenzialmente in queste attività il lavoratore attua indicazioni organizzative e logistiche impartite dal committente, senza margini di autodeterminazione si ritiene pertanto che tali figure svolgano attività con caratteristiche analoghe a quelle dei commessi e/o addetti alle vendite, che, come noto, rientrano tra le categorie difficilmente inquadrabili nell’ambito di un genuino rapporto di co.co.pro. individuate dalla circolare numero 29/2012 dello stesso Ministero. L’attività ispettiva. A tal proposito, si demanda al personale ispettivo il compito di esaminare la fattispecie concreta ed eventualmente ricondurre le eventuali collaborazioni a progetto alla fattispecie della subordinazione. Da segnalare, infine, che le indicazioni fornite, a detta del Ministero, non costituiscono indici presuntivi di carattere generale in ordine ai criteri di distinzione tra attività autonoma e subordinata, ma operano solo sotto il profilo della metodologia accertativa, al fine di orientare e uniformare l’attività ispettiva.
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