Le spese sostenute dall’assicurato per la difesa in giudizio devono essere rimborsate dall’assicurazione

In materia di assicurazione per la responsabilità civile, secondo il dettato dell’articolo 1917, comma 3, c.c., sulle somme dovute dall’assicurazione all’assicurato, in adempimento dell’obbligo di manlevarlo, vanno calcolate anche quelle sostenute per resistere alla pretesa del terzo danneggiato.

La Terza sezione Civile della Suprema Corte, con la pronuncia numero 3638 depositata il 14 febbraio 2013, ha confermato il costante orientamento giurisprudenziale sulla ripartizione delle spese di giudizio in ambito assicurativo, in applicazione del dettato dell’articolo 1917, comma 3, c.c Il caso. Nel giudizio di primo grado veniva chiesta la condanna al risarcimento dei danni provocati a seguito di un sinistro stradale riconosciuta la responsabilità del soggetto che aveva tamponato il veicolo antistante, il Giudice di pace di Napoli lo condannava al risarcimento di quanto provocato, oltre alle spese di lite. Il giudicante, inoltre, rigettava la domanda del responsabile civile, proposta nei confronti della propria compagnia assicuratrice ritualmente chiamata in causa e volta al rimborso delle spese sostenute per difendersi dalla pretesa della danneggiato. Avverso la suddetta pronuncia veniva interposto appello innanzi al Tribunale civile di Napoli che, tuttavia, con sentenza del 18 novembre 2008, confermava la pronuncia di grado, ribadendo l’infondatezza della richiesta di rimborso delle spese di lite. Il soccombente si è, dunque, visto costretto a rivolgersi alla Corte di Cassazione, affidando il proprio ricorso a tre motivi di diritto, il primo dei quali è stato ritenuto fondato. Come interpretare correttamente l’articolo 1917, comma 3, c.c Il denunziante ha lamentato la violazione degli articolo 91 e 92 c.p.c, nonché degli articolo 1917, comma 3, 1932, 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’articolo 360, nnumero 3 e 5, c.p.c, lagnandosi della mancata liquidazione delle spese di resistenza in giudizio, richieste nei confronti del proprio assicuratore. La Corte ha condiviso la doglianza alla luce del dettato dell’articolo 1917 c.c. che, al comma 3, espressamente sancisce come siano a carico dell’assicuratore le spese sostenute dall’assicurato per resistere all’azione del danneggiato, seppur nei limiti del quarto della somma assicurata. Invero, i giudici della legittimità hanno chiarito che il disposto è giustificato dal fatto che la costituzione e difesa in giudizio dell’assicurato è svolta anche nell’interesse dell’assicuratore il quale, in conseguenza, sarà tenuto a rimborsargli le spese, anche nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo istante. Peraltro, atteso che nel caso di specie la compagnia non risultava aver eccepito che le richieste spese superavano i limiti posti dal terzo comma dell’articolo 1917 c.c., ben poteva essere pretesa la refusione dell’intero importo sostenuto per la difesa in giudizio. In conseguenza, la Corte ha cassato la sentenza del Tribunale partenopeo, con rinvio ad altro giudice «che si uniformerà all’enunciato principio».

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 6 novembre 2012 - 14 febbraio 2013, numero 3638 Presidente Finocchiaro – Relatore Armano Svolgimento del processo Il Giudice di pace di Napoli ha dichiarato la esclusiva responsabilità di F I. per aver tamponato con la sua autovettura assicurata con la Axa Assicurazioni, un veicolo che lo precedeva, ed ha accolto la domanda di risarcimento danni proposta nei suoi confronti da F C. e A D. per le lesioni riportate, quali trasportate, sull'autovettura di proprietà dello I. , condannando la Axa Assicurazioni, chiamata in giudizio dallo I. per essere manlevato dalla pretesa delle danneggiate, al risarcimento dei danni riportati dalle due trasportate ed al rimborso delle spese di lite Rigettando la domanda dello I. per il rimborso delle spese sostenute per difendersi dalla pretesa delle danneggiate. A seguito di impugnazione dello I. , che ha lamentato l’omessa di pronuncia sulla domanda da lui proposta nei confronti della Axa Assicurazioni per il rimborso delle spese sostenute da esso assicurato per resistere all'azione delle danneggiate, con sentenza del 18-11-2008 il Tribunale di Napoli ha confermato la decisione di primo grado. Propone ricorso I.F. con tre motivi e presenta memoria. Resiste la Axa Assicurazioni. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo si denunzia violazione degli articolo 91 e 92 c.p.c., degli articolo 1917 3 comma e 1932, 2697, 2727, 2729 cc, degli articolo 2, 24 e 11 Cost. e vizio di motivazione ex articolo 360 numero 3 e 5 c.p.c Lamenta il ricorrente la mancata liquidazione delle spese di resistenza espressamente richieste nei confronti della Axa Assicurazioni fin dalla costituzione nel giudizio intentato nei suoi confronti dalla C. e dalla D. . 2. Il motivo è fondato. L'articolo 1917 3 c. cc prevede che le spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicurato ed assicuratore in proporzione del rispettivo interesse. 3. Questa Corte ha affermato che nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, giustificata dall'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obbiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo. Pertanto, anche nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione, l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dal terzo comma dell'articolo 1917 cod. civ. Cass. Sentenza numero 5300 del 28/02/2008. 4. Nell'assicurazione della responsabilità civile, sulle somme dovute dall'assicuratore all'assicurato in adempimento dell'obbligo di manlevarlo, ai sensi dell'articolo 1917 c.c. vanno corrisposte anche le spese giudiziali sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato, ma queste, tuttavia, nel rapporto di garanzia, si ripartiscono fra assicuratore ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse e nei limiti di quanto effettivamente provato, nel senso che esse, costituendo un accessorio dell'obbligazione risarcitola, gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale Cass., numero 2525/98 Cass., numero 13088/95 Cass., numero 10170/93 5. Tali massime si pongono nel solco della uniforme interpretazione che viene data alle regole contenute nell'articolo 1917 3 c. c.c In particolare, viene ribadito che le spese sostenute dal danneggiato, ed a questo dovute dall'assicurato soccombente, secondo la regola processuale dell'articolo 91 c.p.c., rappresentando un accessorio dell'obbligazione risarcitoria dell'assicurato, devono gravare integralmente sull'assicuratore, ovviamente entro i limiti del massimale, esulando in tal modo dalle due regole contenute nel menzionato comma 3 dell'articolo 1917 c.c. la c.d. regola del quarto , secondo cui le spese sostenute per resistere all'azione dei danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata, e la c.d. regola proporzionale, per la quale, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse . In questo senso, in giurisprudenza, Cass. civ., 6 marzo 1998, numero 2525, inedita Cass. civ., 22 dicembre 1995, numero 13088, inedita Cass. civ., 14 ottobre 1993, numero 1017 Cass. civ., 25 luglio 1981, numero 4810, inedita. 6.Di fatti la norma di cui all'articolo 1917, comma 3, c.c. non riguarda, come appena sopra accennato, il regime e la misura delle spese giudiziali relative alla controversia tra assicuratore ed assicurato circa la fondatezza dell'azione di garanzia, che vanno liquidate nell'intero semplicemente secondo il principio della soccombenza, ma soltanto le spese direttamente sostenute dall'assicurato per resistere alla pretesa del terzo ovvero quelle che l'assicuratore direttamente assume di sé quale gestore della lite. 7. Nel caso di specie la società assicuratrice non ha neanche dedotto che le spese sostenute dall'assicurato per la sua difesa superino i limiti posti dall'articolo 1917 3 c c.c., per cui l'assicurato potrà pretendere dall'assicuratore la rifusione delle spese legali sostenute per la propria difesa. 8. La sentenza impugnata, che ha negato il rimborso allo I. delle spese sostenute per resistere alla domanda delle danneggiate in violazione della menzionata disposizione normativa, va dunque cassata sul punto, con rinvio ad altro giudice che si uniformerà all'enunciato principio e provvederà sulle spese di giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia ad altra sezione del Tribunale di Napoli che provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.